“La Sesta Sezione penale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ha affermato che la rilevante entità del profitto tratto dal reato, richiesta ex art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quale condizione per l’applicazione all’ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell’ente stesso ed all’incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d’impresa e alla posizione sul mercato.”
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna resa nei confronti di una donna accusata del reato previsto dall’art. 316 ter c.p. e una società (rispetto alla quale l’imputata rivestiva la qualifica di rappresentante legale) per l’illecito di cui all’art. 24 D. Lgs. 8 giugno 2001, n 231.
Secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputata (in concorso con altro soggetto) avrebbe conseguito, tramite dichiarazioni attestanti fatti non veritieri, contributi di natura agevolata in favore della predetta società ed erogati dal Gestore servizi energetici. Nello specifico, la rappresentante legale avrebbe, unitamente al coimputato (nel frattempo assolto) falsamente attestato, attraverso la “comunicazione di fine lavori”, l’avvenuta conclusione – alla data del 31.12.2010 – di determinati lavori afferenti l’installazione di un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto di un capannone industriale (in realtà, il capannone non era stato completamente realizzato ed era privo dei pannelli fotovoltaici) al fine di ottenere una indebita erogazione in favore della società di un importo economico pari complessivamente a euro 2.623.504 a titolo di incentivo.
L’imputata, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per Cassazione articolando una serie di motivi di doglianza.
Con il primo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità reso nei confronti dell’imputata.
Secondo la ricostruzione difensiva, il ruolo assunto dall’imputata sarebbe stato quello di una mera “testa di legno” posto che il reale gestore della società sarebbe stato l’ex coniuge. Una situazione siffatta avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a considerare insussistente la consapevolezza, in capo alla donna, di conseguire indebitamente il contestato contributo economico.
Viceversa, la Corte avrebbe confermato la decisione emessa dal giudice di primo grado sottolineando:
- il ruolo assunto dall’imputata all’interno della società;
- il fatto che la stessa fosse la firmataria della comunicazione di fine lavori;
- il fatto che la stessa fosse l’unica abilitata ad operare sul conto corrente della società e che l’imputata, nel corso di un accesso in sede della Guardia di Finanza nel 2016, aveva presenziato in qualità di legale rappresentante dimostrando di essere a conoscenza di tutta l’attività societaria;
- il fatto che, a seguito di un preavviso inviato dal Gestore servizi energetici avente ad oggetto la volontà di revocare alla società l’erogazione, la rappresentante legale aveva sottoscritto una lettera dalla quale emergeva la piena conoscenza della procedura di concessione del beneficio.
Invece, secondo il ricorrente, il ruolo meramente formale della donna sarebbe dimostrato dal fatto che, durante l’accesso presso la sede da parte della Guardia di Finanza, la stessa non avrebbe fornito informazioni, ma solo firmato il verbale (tanto che l’imputata aveva chiamato il figlio per rispondere ai quesiti dei finanzieri) e dall’assenza di elementi utili a provare la consapevolezza della stessa sull’ uso della attestazione di fine lavori.
L’estraneità dell’imputata sarebbe stata, inoltre, dimostrata dal contenuto delle dichiarazioni di alcuni soggetti escussi valutato in modo non adeguato dalla Corte territoriale.
Con altro motivo di doglianza, la ricorrente ha lamentato violazione di legge quanto alla confisca per equivalente disposta nei confronti della medesima.
Secondo la tesi difensiva, la norma contenuta nell’art. 322 ter c.p. – nella parte in cui prevede la confisca del profitto – sarebbe entrata in vigore dopo il compimento della condotta contestata all’imputata (“perfezionatasi” con l’attestazione di fine lavori del 31.12.2010).
È stata censurata, di conseguenza, la qualificazione della confisca di valore come pena, la violazione del principio di irretroattività e la negazione della compensazione sulla scorta del non condiviso assunto giudiziale secondo cui “coloro nei cui confronti risultano accertate dichiarazioni false o mendaci in ordine alla richiesta di incentivi non possono essere ammessi ad alcun tipo di agevolazione per un periodo di dieci anni”. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 51 del 2017 e la Corte territoriale non ne avrebbe tenuto conto.
Anche la società ha proposto ricorso per cassazione lamentando, primariamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato presupposto. Hanno costituito, nello specifico, oggetto di censura le testimonianze di alcuni soggetti escussi.
Con il secondo motivo è stata denunciato vizio di motivazione rispetto al giudizio di responsabilità per il reato presupposto dal momento che la Corte di appello non avrebbe considerato il lucro conseguito come di particolare tenuità e il falso contestato come innocuo.
Con il terzo motivo, è stata denunciata violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla disposta confisca. Il tema cruciale del motivo di doglianza attiene al divieto di compensazione stabilito dai giudici di secondo grado in ragione di quanto disposto dalla norma contenuta nell’art. 23, comma 3, del d. lgs. n. 28 del 2011 (norma dichiarata costituzionalmente illegittima).
Con ultimo motivo, la società ricorrente ha lamentato vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio il quale è stato ritenuto eccessivamente severo in ragione dell’entità del danno e alla sanzione interdittiva inflitta considerata l’assenza di un profitto di rilevante entità.
La Sesta sezione, investita dei gravami, li ha considerati in gran parte inammissibili sulla base delle seguenti argomentazioni.
Il primo motivo di doglianza del ricorso presentato dall’imputata è stato definito in palese contrasto con le evidenze probatorie al pari del secondo.
Inoltre, tale ultimo motivo è, ad avviso della Suprema Corte, strutturalmente inammissibile non essendo possibile coltivare in sede di legittimità “censure […che…] si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.”. In tal senso, secondo i principi consolidatisi nella subiecta materia, “la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata” (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
Nel caso di specie, la sussistenza della c.d. “doppia conforme” induce a ritenere che “nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni” (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).
Ciò posto, la Sesta sezione non ha condiviso le censure difensive (presunta violazione del principio di irretroattività) in ordine alla disposta confisca dal momento che, su tale punto, le Sezioni unite hanno precisato che “nell’ipotesi in cui il vantaggio sia stato indebitamente conseguito, come nel caso di specie, in ratei periodici e in tempi diversi, il reato è unitario e a consumazione prolungata, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo” (cfr. Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio Zodiaco s.r.l., Rv. 287649).
Di conseguenza, non rileva in alcun modo il fatto che la falsa attestazione sia stata compiuta prima delle modifiche apportate alla norma contenuta nell’art. 322 c.p. che, ad oggi, permettono la confisca per equivalente del profitto del reato.
Invece, con riferimento al ricorso proposto in favore della predetta società, questo è stato dichiarato fondato limitatamente al motivo di doglianza afferente la disposta sanzione interdittiva.
Orbene, secondo i giudici di legittimità, ai fini dell’inflizione della sanzione interdittiva, il decidente deve necessariamente verificare “l’ulteriore profilo relativo alla ricorrenza delle condizioni cui all’art. 13 comma 1, lett. a) e b), d. lgs. n. 231 del 2001, e cioè che: a) l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato risulti commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) l’ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti”.
Le predette condizioni devono sussistere alternativamente e non congiuntamente (cfr. Sez. 2, n. 4703 del 24/11/ 2011, dep. 2012, Studio dentistico “Maristella Zagami e Ester Mormoni” s.p.a., Rv. 251722; Sez. 6, n. 32627 del 23/06/2006, La Fiorita, soc. coop, a r.l., Rv 235636).
In assenza di una definizione da parte del legislatore di “profitto di rilevante entità” o di “profitto”, è compito dell’interprete procedere alla relativa definizione.
In tal senso devesi rilevare che, in giurisprudenza, si è diffusa “l’affermazione secondo cui il profitto cui si riferisce l’art. 13, a differenza del profitto inteso come vantaggio materiale direttamente derivante dal reato, deve essere inteso anche “in senso dinamico”, in maniera da ricomprendervi anche i vantaggi economici non immediatamente conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito” (Sez. 2, n. 11209 del 23/06/2006, Rv. 266427; Sez. un., n. 26654, del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a.).
Di conseguenza, la nozione di profitto di rilevante entità richiede la sussistenza di vantaggi economici relativi alla posizione di privilegio che l’ente collettivo acquista sul mercato (rilevando in tal senso “a) gli ulteriori lavori acquisiti dall’impresa a seguito di una pregressa aggiudicazione illecita; b) l’assunzione dei requisiti per la partecipazione a gare di affidamento di lavori pubblici; c) l’incremento del merito dell’impresa presso gli istituti bancari o finanziari; d) l’aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e subappaltatori” (cfr. Sez. 2, n. 11209 del 09/02/20186)).
Di fronte al rischio di una nozione sempre più “estensiva” di profitto, l’obiettivo è quello di fornire una definizione utile ad abbracciare al proprio interno sia i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito sia ogni utilità che sia considerata conseguenza indiretta o mediata dell’attività illecita.
Questa “corrente” interpretativa si pone in linea con il diritto sovranazionale e, principalmente, con la Convenzione di Vienna contro il narcotraffico del 1988, con la Convenzione contro il crimine organizzato di Palermo del 2000 e con la Convenzione contro la corruzione di New York del 2003.
Difatti, nel contesto internazionale, il punto di riferimento sono i “proceeds” ossia i proventi e non i profitti nonché “i beni ottenuti o derivati direttamente o indirettamente dalla commissione di un reato”.
In questa stessa direzione si “muove” la Direttiva U.E. 2014/42, del 3 aprile 2014, riguardante il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
All’interno di tale direttiva, l’oggetto della confisca è “il provento inteso come ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati” ovverosia “qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile”.
L’articolo 12 della Direttiva U.E. 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 aprile 2024 (in vigore dal 22 maggio 2024) – che ha sostituito la precedente direttiva del 2014 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 23 novembre 2026 – segue il medesimo filone interpretativo.
Questa “divagazione” sovranazionale è assolutamente importante poiché si è proceduto a valorizzare “ai fini della nozione di profitto di rilevante entità, non più, di per sé, il profilo della derivazione indiretta del vantaggio dall’illecito, quanto, piuttosto, quello quantitativo, cioè della rilevanza della consistenza del vantaggio conseguito dall’illecito, comprendendovi in essa ogni vantaggio comunque derivante dal reato – anche quelli indiretti- e, quindi, anche i vantaggi tradizionalmente ritenuti “dinamici”, di cui si è detto”.
L’evoluzione e l’ampliamento della nozione di profitto derivante da condotte illecite è la risposta alla evoluzione delle condotte criminose in ambito patrimoniale “attraverso il riconoscimento della rilevanza anche dei vantaggi indiretti”.
Tale ampliamento è avvenuto con i dovuti limiti.
L’obiettivo è stato quello di “conformare diversamente la nozione di profitto di cui all’art. 13 e ad attribuire ad essa una nozione per certi versi più ristretta, perché non più configurabile nei casi in cui l’accrescimento, pur comprendendo vantaggi “ulteriori” rispetto a quello immediatamente conseguito dal reato, non sia comunque quantitativamente rilevante, nel senso che sarà specificato”.
La norma contenuta nell’art. 13 richiede che il profitto sia certo e rilevante. Ciò sarà desumibile solo tramite un’adeguata valutazione giudiziale del dato oggettivo tanto della consistenza del vantaggio conseguito quanto del dato soggettivo “in ragione delle caratteristiche dell’ente, dell’impatto, della incidenza del profitto illecito – e, quindi, dell’arricchimento indebito – rispetto alla specifica attività dell’ente, al suo volume di affari, alla struttura dell’impresa, alla sua posizione sul mercato”.
Se così è, un profitto può reputarsi “non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante”, potendo diventarlo alla luce della struttura dell’ente sotto esame.
Orbene, nel caso di specie, la totale assenza di motivazione sul punto (considerato che la Corte territoriale si è limitata semplicemente a definire il profitto come “rilevantissimo” senza però spiegare il motivo di tale scelta) ha indotto la Suprema Corte a disporre su tale unico punto (ossia limitatamente all’applicazione delle sanzioni interdittive nei confronti della società ricorrente) l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e dichiarando inammissibile nel resto i ricorsi presentati tanto dall’imputata quanto dalla predetta società.
Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 23329, ud. 12 febbraio 2025, dep. 23 giugno 2025
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