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Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, sono tornate sul delicato tema della disciplina della prescrizione – alla luce dei numerosi interventi normativi sul punto degli ultimi anni – sostenendo che “La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il “dies a quo” di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.”

La Suprema Corte ha, altresì, enucleato il principio di diritto secondo il quale “La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021”.

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

Il Tribunale di Bari, con sentenza datata 1 febbraio 2021, dichiarava un imputato penalmente responsabile del reato previsto dalla norma contenuta nell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (trattavasi, nel caso di specie, di un ingiustificato porto fuori dalla propria abitazione – avvenuto il 17 agosto 2017 – di un coltello a serramanico).

La Corte di appello di Bari, pronunciatasi in data 1 febbraio 2024, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Secondo la Corte territoriale il termine massimo prescrizionale era spirato in data 17 agosto 2022. Ciò posto, i giudici dell’appello hanno sottolineato come, nel caso di specie, non fosse applicabile la disciplina normativa entrata in vigore il 3 agosto 2017 secondo la quale, ai sensi dell’art. 159, comma II, c.p. (alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103) è prevista la sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di condanna emessa in primo grado fino alla definizione del grado successivo per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

La mancata applicazione è stata giustificata dalla entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (vigente dal 19 ottobre 2021) che ha abrogato il secondo e il quarto comma dell’art. 159 c.p. espungendo dall’ordinamento le ipotesi di sospensione.

Di conseguenza, la legge n. 134 del 2021 non ha soltanto condotto all’abrogazione dell’art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2019 n. 3, ma all’abrogazione delle modifiche intermedie introdotte all’art. 159 c.p. dal momento che “senza l’intervento di una disposizione transitoria, non si giustificherebbe la persistente operatività del regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in violazione del principio, sancito dall’art. 2 cod. pen., di retroattività della legge più favorevole, data la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione”.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari proponeva ricorso per cassazione deducendo l’avvenuta violazione degli artt. 2, comma IV, 157, 159 e 161 c.p. avendo i giudici di appello omesso di considerare l’opposto orientamento di legittimità secondo cui l’abrogazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017 all’art. 159 c.p. non “interverrebbe” in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

La tesi del Procuratore Generale si è fondata sulle seguenti argomentazioni:

  • la norma contenuta nell’art. 159 c.p. è stata modificata dalla legge n. 103 del 2017 prevedendo – per i reati commessi dal 3 agosto 2017 – la duplice sospensione del termine prescrizionale pari a un massimo di anni uno e sei mesi dal termine di deposito della sentenza di condanna di primo grado e dal termine di deposito della sentenza di condanna di secondo grado;
  • il predetto art. 159 c.p. è stato nuovamente modificato, con legge n. 3 del 2019, per i reati commessi a partire dall’ 1 gennaio 2020 prevedendo la sospensione della prescrizione dall’emissione della pronuncia di primo grado o del decreto di condanna fino alla data della rispettiva definitività (o passaggio in giudicato);
  • la legge n. 134/2021 ha abrogato il comma II dell’art. 159 c.p. e ha contestualmente introdotto l’art. 161-bis c.p. secondo cui il termine prescrizionale cessa il proprio corso, in modo definitivo, con la pronuncia della sentenza di primo grado e, infine, ha previsto – per i soli reati commessi dall’1 gennaio 2020 – l’istituto dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p..

Di conseguenza, secondo il ricorrente, il regime normativo di cui alla legge n. 134 del 2021 (alla luce di quell’orientamento non considerato dalla Corte barese) “ha realizzato la successione di leggi nel tempo relativa ai reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020, in ordine ai quali si applica la sospensione dei termini prescrizionali dal momento dell’emissione della sentenza di primo grado; per converso per i corrispondenti procedimenti opera la disciplina dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.”.  Pertanto, sempre secondo il Procuratore generale, “tale assetto non ha inciso sulla disciplina della prescrizione per i reati commessi in tempo antecedente, compreso l’art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019”.

Ciò posto, la Suprema Corte, constatata la presenza di un evidente contrasto tra gli orientamenti di legittimità su tale materia, ha optato per la rimessione della quaestio iuris alle Sezioni Unite formulando il seguente quesito: “Se la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia stata totalmente abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021, oppure se essa sia vigente e continui a operare per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019”.

Orbene, le Sezioni Unite hanno preliminarmente proceduto a riepilogare l’intero compendio normativo afferente l’istituto della prescrizione a partire dall’entrata in vigore dell’attuale codice di rito.

Alla luce della profonda evoluzione normativa avvenuta nella subiecta materia e dei più recenti interventi effettuati da parte del legislatore, si è sviluppata – in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte – un’evidente divergenza di orientamenti.

Secondo un primo orientamento (da definirsi maggioritario), è stato rilevato che “la cessazione del corso della prescrizione del reato prevista dall’art. 161-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020”. Tale orientamento impernia le proprie ragioni nel fatto che l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 161 bis c.p. debba “considerarsi in rapporto di continuità normativa con l’omologa causa di sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall’art. 159, secondo comma, cod. pen., secondo la disposizione recata dalla legge n. 3 del 2019, a far data dall’1 gennaio 2020”.

Di conseguenza, la disciplina relativa alla sospensione del termine di prescrizione dei reati – a seguito dell’entrata in vigore (3 agosto 2017) della legge n. 103 del 2017, successivamente abrogata dalla legge n. 3 del 2019 (entrata in vigore: 1 gennaio 2020) che è stata a sua volta modificata dalla legge n. 134 del 2021 – avrebbe condotto alla cristallizzazione del dies a quo alla data dell’ l gennaio 2020.

Tale conclusione non si porrebbe in contrato con il sopravvenuto “intervento” dell’istituto dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. (cfr. in questa direzione: Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli, non mass.; Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del 12/06/2024, Del Sarto, non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez. 1, n. 35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2025, Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, non mass.; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525 del 09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 24/01/2024, Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass).

Sul solco tracciato da tali pronunce è da ritenersi particolarmente interessante quanto addotto da Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, Guerzoni, secondo cui “tra la legge n. 103 del 2017 e la legge n. 3 del 2019 non si profila il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, disciplinato dall’art. 2 cod. pen., in quanto le due leggi si sono succedute con la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. Al contrario, la successione di leggi penali nel tempo si è verificata con riferimento all’abrogazione, da parte della legge n. 134 del 2021, dell’art. 159, secondo comma, cod. pen. e alla speculare introduzione dell’art. 161-bis cod. pen., norma finalizzata a far cessare definitivamente il corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado”.

L’ermeneusi delle norme in esame ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere sussistente una sorta di coesistenza di diversi regimi di prescrizione strettamente collegati alla data di commissione del reato.

Pertanto, è stato evidenziato che:

  • per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 deve ritenersi applicabile la disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e ss. c.p. come formulata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251;
  • per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applicherà la disciplina della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 (considerando i relativi periodi di sospensione ex art. 159, secondo comma, c.p.);
  • per i reati commessi a partire dal 10 gennaio 2020 deve applicarsi in primo grado la disciplina della prescrizione, ex artt. 157 e ss. c.p. (senza la sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p.), “sostituita con l’art. 161-bis cod. pen., ma con la contestuale evenienza nei gradi successivi della disciplina della improcedibilità”.

Le decisioni che hanno “abbracciato” tale linea interpretativa hanno ribadito che la norma contenuta nell’art. 159, secondo comma, c.p. (abrogato dalla legge n. 134 del 2021) non è “la corrispondente disposizione introdotta con la legge n. 103 del 2017” posto che quest’ultima era già stata oggetto di sostituzione con legge n. 3 del 2019.

Invece, secondo l’indirizzo opposto (da definirsi minoritario), l’introduzione della norma contenuta nell’art. 344-bis c.p. assume enorme rilievo sostenendosi che “in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all’art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all’art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente “reviviscenza” del regime prescrizionale antecedente” (cfr. Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01).

Tale esegesi poggia le proprie basi sul ragionamento a mente del quale i periodi di sospensione (relativi al giudizio di appello e cassazione) previsti dalla legge n. 103 del 2017 non trovano applicazione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale tesi si fonderebbe su una corretta applicazione del principio di retroattività della lex mitior che avrebbe condotto la “applicazione per tali reati del regime introdotto dalla legge n. 251 del 2005, norma più favorevole ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., con sua conseguente «reviviscenza», a cagione dell’abrogazione della disciplina successiva”.

Questo perché la legge n. 103 del 2017 ha introdotto per i reati commessi nel predetto intervallo di tempo la sospensione del corso del termine di prescrizione (“ancorata alla pronuncia della sentenza di condanna di primo e di secondo grado, prevista per il periodo massimo di un anno e mezzo per il giudizio di appello e per un ulteriore periodo massimo di pari durata per il giudizio di cassazione”). Tale sospensione è stata successivamente eliminata dalla legge n. 134 del 2021 con l’abrogazione dell’art. 159, secondo comma, c.p..

La disciplina, pertanto, da reputarsi più favorevole e da applicarsi ai reati (il cui periodo di commissione è inquadrabile tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019) – stante l’abrogazione della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 – deve necessariamente essere quella precedente (legge n. 251 del 2005).

Il ragionamento in questione si fonda sulla necessità di escludere l’applicazione della norma contenuta nell’art. 159, secondo comma, c.p. (alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 11, lett. b), legge n. 103) “in quanto l’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021 «ha espressamente abrogato i commi 2 e 4 dell’art. 159 cod. pen. che prevedevano una causa di sospensione del corso della prescrizione che era stata introdotta con la legge Orlando per i reati commessi dal 3 agosto 2017. Tali commi sono stati pertanto oggetto di abrogazione esplicita (e non tacita)» ”.

I contrastanti orientamenti sulla materia – come sostenuto dalla Sezioni Unite – non hanno messo in discussione la natura sostanziale dell’istituto prescrizionale.

Dopo un approfondito excursus relativo ai più importanti pronunciamenti resi tanto dalla Corte di cassazione quanto dalla Corte costituzionale, il Collegio (nella sua più autorevole composizione) ha affermato:

  • che, da una parte, “l’applicazione retroattiva della lex mitior in materia di successione delle leggi regolatrici della prescrizione del reato costituisce la regola, la quale è tuttavia derogabile, ma soltanto in presenza di esigenze di spessore tale da prevalere su quelle sottese al suddetto, corrispondente principio e, quindi, sempre che la relativa disciplina non infranga il principio di uguaglianza e ragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost.”;
  • che, dall’altro verso, “la stessa regola e il medesimo limite valgono anche per lo specifico aspetto della prescrizione costituito dai casi di sospensione del corso del suo termine e dal dispiegarsi della loro operatività nell’ipotesi di successione nel tempo di diverse discipline: regola e limite la corretta declinazione dei quali è essenziale per garantire l’adeguata salvaguardia del principio di non retroattività in peius della disciplina sopravveniente”.

Partendo da questo presupposto, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui il rapporto sussistente tra la disciplina della sospensione della prescrizione (legge n. 103 del 2017) e quella costituita dai successivi interventi normativi (legge n. 3 del 2019 e legge n. 134 del 2021) non può reputarsi risolto invocando semplicemente la successione delle leggi penali nel tempo.

Difatti, le due leggi in questione hanno specificamente circostanziato la loro previsione di applicabilità ai soli reati commessi dalla data dell’ 1 gennaio 2020.

Ciò posto, si deve evidenziare un altro aspetto essenziale relativo alle modifiche introdotte, con la legge n. 3 del 2019, all’istituto della prescrizione. La fonte da ultima richiamata ha introdotto “norme di natura sostanziale ulteriori rispetto all’ambito della sospensione della prescrizione, incidendo anche sulla stessa individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, come si trae dall’esame dell’art. 158, primo comma, cod. pen.” costituendo “solida ragione per la quale ampi settori della dottrina hanno dato per assodata l’operatività con riguardo ai soli reati commessi dall’ 1 gennaio 2020 in poi del complesso delle modificazioni dalla stessa apportate”.

L’intentio legislatoris è stata quella di delineare una “strada maestra” rispetto a tutte le nuove disposizioni in materia di prescrizione rimarcando un dato fondamentale ossia l’applicazione della nuova disciplina solo in relazione ai reati commessi dall’1 gennaio 2020.

Il rapido passaggio da “un regime che contempla l’operatività della prescrizione del reato in ogni stato e grado del processo a un regime radicalmente diverso, disciplinante il blocco tendenzialmente definitivo della prescrizione con la sentenza di primo grado, con la conseguente impossibilità di dichiarare estinto il reato per decorso del tempo nei giudizi di impugnazione, ha così determinato l’introduzione di una disciplina considerata ab origine inapplicabile retroattivamente, in quanto totalmente innovativa del regime sospensivo del decorso del termine prescrizionale, oltre che deteriore rispetto a qualsiasi altra regolamentazione della materia avvicendatasi in precedenza”.

Tale situazione ha determinato la inapplicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione (di cui alla legge n. 3 del 2019) relativamente ai reati commessi prima dell’1 gennaio 2020. La spiegazione giuridica di questa affermazione è da rinvenirsi dalla disamina contenutistica della norma contenuta nell’art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021 (alla luce delle modifiche apportate dalla legge del 2019 in relazione all’introduzione dell’istituto dell’improcedibilità per quegli stessi reati per cui tale legge aveva previsto la sospensione indeterminata della prescrizione con la sentenza di primo grado). La volontà del legislatore è stata quella di prevedere una data di commissione del reato ossia l’1 gennaio 2020 al fine di rendere chiara l’intenzione di circoscrivere gli effetti a ritroso dell’improcedibilità.

Le Sezioni Unite definiscono tale intervento come uno “spartiacque, fissato ratione temporis, fra reati commessi fino al 31 dicembre 2019 e reati commessi dall’1 gennaio 2020”.

La predetta data (1 gennaio 2020) diventa il punto di riferimento per comprendere la sincronizzazione temporale dell’operatività degli istituti dell’improcedibilità e della sospensione sine die del termine prescrizionale del reato a seguito della emissione della sentenza di primo grado.

Ciò posto, nell’arco temporale ricompreso tra il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017) e il 31 dicembre 2019 – secondo le Sezioni Unite – “il regime della sospensione della prescrizione dei reati continua ad essere regolato dalle norme dettate da quest’ultima fonte, così prefigurandosi il relativo regime transitorio, di per sé preclusivo della giuridica possibilità di dare attuazione al principio di retroattività della legge più favorevole: principio che, come si è visto, in questa materia opera soltanto in mancanza dell’esplicita presa di posizione del legislatore, declinata nel rispetto del canone della ragionevolezza, in ordine al regime intertemporale delle disposizioni introdotte”.

Di conseguenza, non è condivisibile l’opposto orientamento secondo cui la legge n. 134 del 2021 ha determinato l’abrogazione totale della sospensione della prescrizione (introdotta con la legge n. 103 del 2017) rispetto alle sentenze di condanna rientranti in tale lasso temporale.

Questo perché “l’analisi testuale delle modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2021 depone nel senso che tale fonte, in materia di prescrizione, non è intervenuta direttamente sull’articolato della legge n. 3 del 2019, bensì sulle disposizioni del codice penale che erano state in precedenza novellate da questa legge, come per escludere la volontà di eradicare dal sistema la riforma del 2019 e, al contrario, di raccordare alla stessa – evidentemente in relazione ai reati rientranti ratione temporis nel suo ambito di applicazione – le modificazioni introdotte, specie quella riferita all’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.”.

La soluzione all’indubbio problema temporale è da rinvenirsi nell’abrogazione dei tre commi dell’art. 159 c.p. (introdotti dalla legge n. 103 del 2017) alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 3 del 2019, che ha condotto a una totale riscrittura del secondo comma della norma de qua e ha totalmente abrogato i commi terzo e quarto.

E’ proprio in tale occasione che – rispetto al caso concreto – l’intervento del legislatore ha inequivocabilmente inciso sulla sospensione della prescrizione “definendo, in coincidenza con l’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, il limite temporale di operatività della disciplina che l’aveva introdotta”.

Pertanto, la successiva legge n. 134 del 2021 non ha fatto altro che confermare l’individuazione della sentenza di primo grado quale causa di sospensione sine die del decorso della prescrizione andando a delineare tale evento (emissione della sentenza di primo grado) quale “causa di cessazione definitiva del corso ma, dall’altro, puntualizzando l’evenienza della ripresa del corso stesso nell’indicata ipotesi di regressione del procedimento; ciò, sempre con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2020”.

La predetta legge del 2021, con l’introduzione dell’art. 161 bis c.p., ha precisato, da una parte, in quale caso e a quali condizioni si verificherà il blocco del corso della prescrizione in occasione della emissione della sentenza di primo grado e ha, dall’altra, introdotto l’istituto dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p..

Di conseguenza, per un quadro ancora più completo dell’intero mosaico normativo, la disciplina della sospensione della prescrizione – introdotta con la legge n. 3 del 2019 – ha efficacia retroattiva dovendosi applicare ai soli reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020. La legge n. 134 del 2021 è, invece, intervenuta modificando esclusivamente le norme di cui alla legge n. 3 del 2019 senza, però, intervenire sulla legge n. 103 del 2017. La predetta legge (ossia la n. 134 del 2021), infine, non dispiegherà efficacia retroattiva non potendosi applicare ai reati la cui commissione è antecedente all’1 gennaio 2020.

Se così è, la legge n. 3 del 2019 è intervenuta sull’istituto della prescrizione sul fenomeno della sospensione del decorso del termine prescrizionale solo a partire dall’1 gennaio 2020 e la sua efficacia non è stata “intaccata” dall’entrata in vigore della legge n. 134 del 2021.

Ciò posto, uno sguardo a 360 gradi dell’intera disciplina (tra prescrizione e improcedibilità) non ha condotto a ritenere sussistenti profili volti a mettere in discussione la legittimità costituzionale della disciplina medesima dal momento che “la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere dalla suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari” (cfr. Sez. 5, n. 43624 del 06/07/2022, Castorina, non mass.; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408 – 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 – 02). In egual modo, è stata considerata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 344- bis c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost.  nella parte che limita l’applicazione della causa di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai soli reati commessi dall’1 gennaio 2020.

La natura squisitamente processuale della norma (non applicabile, pertanto, retroattivamente) ha indotto a ritenere la stessa “conforme a ragionevolezza, attesa la sua finalità riequilibratrice rispetto alla disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 2019 in tema di sospensione del termine di prescrizione, ritenuta afferente alla medesima limitazione temporale” (cfr. Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419 – 01).

L’unico dubbio in ordine a potenziali profili di illegittimità costituzionale potrebbe sorgere se e solo se si considerasse una possibile violazione dell’art. 3 Cost. alla luce di un’ipotetica disparità di trattamento (da considerarsi irragionevole) tra gli autori dei reati commessi in epoca antecedente o successiva all’entrata in vigore – in materia di improcedibilità – dell’art. 344-bis c.p.p..

Anche tale dubbio può definirsi dissolto poiché “tale disciplina si inserisce in un sistema processuale e sostanziale profondamente mutato, coordinato – sul piano normativo – con il nuovo, circoscritto (ex art. 161-bis cod. pen.) regime della prescrizione, senza il suo innesto nel previgente regime governato dalla sola prescrizione, e – sul piano strutturale – con l’adozione di corrispondenti misure organizzative da parte degli uffici giudiziari”.

La natura processuale dell’improcedibilità non confligge con quella sostanziale della prescrizione nonostante la loro recentissima “convivenza” all’interno dell’ordinamento. Difatti, la disciplina globalmente considerata ha condotto ad applicare la nuova sospensione del corso della prescrizione nel rispetto del principio di retroattività della lex mitior non ricevendo, però, “la tutela privilegiata di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.”.

Eventuali deroghe al principio dianzi indicato (al fine di invocare il rispetto dell’art. 3 Cost.) saranno ammissibili solo se previste da legge ordinaria e solo se sorrette da un’adeguata “giustificazione” normativa sorretta dalla volontà del legislatore di tutelare interessi di analogo spessore.

Ciò posto, le limitazioni alla irretroattività previste dalla legge n. 134 del 2021 – secondo il ragionamento delle Sezioni Unite – non si pongono contra Constitutionem permettendo di lasciare “impregiudicata nel presente contesto la valutazione circa la possibilità di qualificare come lex mitior rispetto a quella previgente la disciplina della prescrizione scaturente dalla stessa legge, peraltro caratterizzata in modo ineludibile anche dalla sospensione sine die del corso del termine prescrizionale a far data dalla sentenza di primo grado”.

A ciò devesi aggiungere che la volontà del legislatore è stata quella di procedere a una applicazione progressiva (oltre che limitata a una determinata categoria temporale di commissione dei reati) seguendo tali linee guida:

  • ai sensi della norma contenuta nell’ 2, comma 5, della legge n. 134 del 2021, l’improcedibilità sarà applicabile ai soli procedimenti per i quali è stata proposta impugnazione entro il 31 dicembre 2024;
  • i termini previsti ex art. 344 bis, commi 1 e 2, c.p.p. saranno pari a tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione (e tale disciplina è ampliata anche ai giudizi derivanti da annullamento con rinvio – disposto dalla Suprema Corte – prima del 31 dicembre 2024).

La previsione del regime transitorio è da considerarsi ragionevole nel momento in cui la legge n. 134 del 2021 ha specificamente individuato nella data dell’1 gennaio 2020 il solco temporale per il passaggio al nuovo regime. Di conseguenza, tutti i reati interessati dalla sospensione sine die a partire dalla emissione della sentenza di primo grado, così come prevista dalla legge n. 3 del 2019, sono stati “connessi” “al meccanismo sospensivo dell’istituto dell’improcedibilità, con il dichiarato scopo di assicurare per la medesima platea di reati la ragionevole durata del processo anche nei giudizi di impugnazione”.

Nulla quaestio per i reati commessi prima dell’1 gennaio 2020 non essendo state apportate modiche al regime normativo precedente che non prevedeva la sospensione sine die, la cessazione definitiva della prescrizione con la sentenza di primo grado o l’improcedibilità per i gradi di giudizio successivi al primo.

Lo spartiacque temporale identificato nei reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020 e la contestuale applicazione del doppio regime prescrizione/improcedibilità sono la conseguenza dell’intentio legislatoris di gettare le basi per un sistema innovativo in grado di scandire gli effetti temporali della prescrizione sul reato (prima e durante il processo) e giustificare la necessità di assicurare agli uffici giudiziari di fruire un lasso di tempo adeguato per procedere alla nuova conformazione della durata dei processi.

Ciò posto, ritornando al quesito principale sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, è stato enucleato il principio di diritto secondo cui:

<< La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 >>.

 

Cass. Pen., Sez. U, sent. n. 20989, Anno 2025, ud. 12/12/2024, Pres. CASSANO MARGHERITA/

Rel. SIANI VINCENZO

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