In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, il reato di cui all’ art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., è configurabile quando l’agente, abusando della condizione di debolezza del soggetto passivo, induce quest’ultimo a compiere o a subire atti sessuali ai quali non avrebbe altrimenti prestato il consenso.
A cura di Rocco Guttà (Avv. del Foro di Locri e componente del direttivo della Camera Penale di Locri)
La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per atti sessuali aggravati compiuti in concorso su una minore in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcol, assolveva l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste.
Nei termini di legge il Procuratore Generale proponeva ricorso per l’annullamento della sentenza, deducendo sostanzialmente, da una parte, travisamento della prova dichiarativa resa dalla persona offesa in incidente probatorio, in quanto la Corte avrebbe tratto dalla deposizione testimoniale il dato palesemente contrario a quanto dichiarato dalla testimone, ossia che gli atti sessuali da lei subiti erano stati compiuti con consenso espresso, mentre dal tenore della deposizione risultava univocamente che la persona offesa ha fatto riferimento ad uno stato di alterazione psichica dovuto a ingerimento di sostanze alcoliche, indotto dall’imputato, ovverosia ad uno stato di ubriachezza tale da non consentirle di esprimere un consenso esplicito che in realtà mai avrebbe dato in quel contesto, a una condizione psicofisica in cui pur avendo a tratti coscienza e percezione di quanto le stesse accadendo non era in grado di reagire e di manifestare una volontaria opposizione ad atti che, in stato di normalità psicofisica, non avrebbe mai compiuto nella situazione particolare in cui si trovava quella sera. Dall’altra, deduce che dalla travisata prova testimoniale se ne è tratta anche una interpretazione della legge penale erronea ed in contrasto con l’insegnamento consolidato della suprema corte in tema di necessità di espresso consenso all’atto sessuale, in quanto in una conclamata e non controversa situazione di inferiorità psichica dovuto all’abuso di alcol non si poteva desumere un consenso, né la sua mancanza poteva essere sopperita da un errore dell’imputato sulla assenza di dissenso, ostandovi l’art. 5 cod. pen.
Tanto più quindi illogica ed errata la motivazione in considerazione che lo stato di alterazione psichica era stato indotto dall’imputato. Palesemente errata in diritto poi la considerazione svolta dalla corte territoriale che lo stato di ubriachezza non era tale da escludere la coscienza e consapevolezza e la possibilità di esprimere un consenso. Essendo la totale incapacità non già sussumibile nel secondo comma di cui all’art. 609-bis cod. pen. (induzione), ma nel primo comma (violenza a danni di persona incapace di intendere e volere), così che sarebbe stata applicata una interpretazione sostanzialmente abrogante del secondo comma dell’art. 609-bis cod. pen. dove l’imputazione contesta che se un consenso vi è stato esso era viziato dallo stato di alterazione psichica.
La Corte Suprema, ha effettivamente rilevato il travisamento della prova messo in rilievo dalle contraddittorie premesse della corte del merito e da cui è nata la conclusione forzata ed in contrasto con la decisione di primo grado rispetto alla quale non si confrontava minimamente.
Secondo la Corte Suprema, ciò che risultava dalla attendibile parola della persona offesa (mai posta in discussione) era la disponibilità della ragazza ad un rapporto affettivo con l’imputato, la massiccia e inusuale ingestione da parte della parte offesa di sostanze alcoliche, diverse, da parte della giovane a tanto non adusa, la coscienza rispetto agli accadimenti desumibile dalla capacità di ricordo e dal racconto resone.
A tal punto la Suprema Corte, rilevava, che sebbene la persona offesa aveva dimostrato di avere coscienza degli accadimenti tanto non poteva significare capacità di autodeterminazione come intesa dalla corte del merito che si era spinta a ritenere che la condizione di lucidità – ricavata dalla coscienza degli accadimenti- rendeva in quel frangente la persona offesa quale consenziente ai rapporti sessuali avuti e che lo sarebbe stata anche se non avesse assunto sostanze alcoliche.
Difatti affermava la Suprema Corte, nel caso in esame appariva evidente che la Corte di appello aveva utilizzato la prova, dichiarazioni della parte offesa, sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie), andando ben oltre quanto dalla parte offesa dedotto, in ordine alla ricostruzione dei fatti, di poi traendo il proprio convincimento non solo in ordine alla -non provata nel frangente-capacità di autodeterminazione sessuale, ma, addirittura, al presumibile consenso che la giovane avrebbe prestato ove non avesse bevuto, dalla lettura della messaggistica postuma rispetto ai fatti (invero attestante, soltanto, una delle premesse sopra svolte ossia la disponibilità della adolescente ad un rapporto sentimentale con l’imputato).
Ulteriormente ed in ordine al tema del consenso ai rapporti consumati, rilevava ancora che la corte territoriale aveva sostenuto un sillogismo, non sostenibile ancor più quando si tratti di persone minori e adolescenti, secondo cui possa ricavarsi presunzione di consenso quando sussiste o comincia a delinearsi un interesse di una persona verso l’altra, per ragioni essenzialmente affettive, col risultato di presumere il consenso al compimento di atti sessuali anche in situazioni ove la volontà risulta alterata o condizionata, non essendo necessario che sia espresso un consenso chiaro e univoco all’atto sessuale, potendolo l’altra parte desumere dall’eventuale affinità relazionale già manifestata e percepita.
A giudizio della corte di legittimità si tratta di percorso logico, ancor prima che giuridico, del tutto distonico rispetto al sistema di tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale, che si fonda cioè sulla implicita non necessità che in ogni situazione concreta le persone che compiono un atto sessuale lo facciano nella piena coscienza di sé e con lucida determinazione che deve perdurare per tutto il tempo e che non rilevano situazioni perturbative, ancorché presenti, in cui tale stato psicologico sia solo parzialmente alterato da assunzioni di sostanze alcoliche o di altra natura.
Aggiungeva la corte di legittimità, cosciente dell’attualità del tema, che nel caso di specie ci si trovava al cospetto di condotte univocamente accertate e riconosciute in termini di atti sessuali con persona minorenne in stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche, per le quali vige il principio di diritto su cui la Corte del merito ha omesso di confrontarsi: “ in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, il reato di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n.1, cod. pen., è configurabile quando l’agente, abusando della condizione di debolezza del soggetto passivo, induce quest’ultimo a compiere o a subire atti sessuali ai quali non avrebbe altrimenti prestato il consenso”.
Infine rilevava altro principio in forza del quale “l’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all’art. 609-bis, comma primo, cod. pen. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all’art. 609-bis, comma secondo, cod. pen.
Principio anche questo con cui la Corte del merito ha omesso di confrontarsi così come in nessuna considerazione ha tenuto la circostanza, anch’essa non contestata, che lo stato di alterazione è stato volontariamente ed artatamente provocato dall’imputato somministrando alla minorenne plurime sostanze alcoliche, e anche da questo punto di vista avrebbe errato la corte del merito che non ha indagato correttamente il dato della convinzione dell’agente di avere il consenso della vittima.
Come facilmente intuibile la sentenza gravata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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