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IX open day

dell’Unione delle Camere Penali Italiane

La Costituzione. Ieri, Oggi e Domani.

Rimini (13-14 giugno 2025)

Osservatorio sull'Ordinamento Giudiziario
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open day rimini 20205
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Il ruolo delle riforme ordinamentali per tentare di riequilibrare il rapporto tra politica e giustizia

angelo francesco macri

Nico D’Ascola  – Professore ordinario di Diritto penale presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Le dettagliate relazioni predisposte dai colleghi dell’Osservatorio sull’ordinamento giudiziario rivestono estremo interesse.

In primo luogo confermano l’assunto secondo il quale le riforme ordinamentali sono più importanti di quelle processuali, suscettibili di essere aggirate da interpretazioni modificative o addirittura di segno contrario. Le prime, invece, svelano, a vantaggio della magistratura, privilegi, aree di non punibilità o di improbabile punibilità, incrostazioni che alimentano posizioni di potere delle quali la casta per eccellenza, ossia la politica, è stata la principale vittima. Per di più per mano giudiziaria. Paradosso, questo, che ha alimentato quello squilibrio costituzionale che, sul piano dei rapporti tra poteri, disegnati dall’originario testo, è scaturito dalla riforma dell’art. 68 della Costituzione. Riforma di un caposaldo della nostra legge fondamentale per la quale, sulla spinta di Mani pulite, nessuno ha protestato, malgrado avesse garantito sereni rapporti tra politica e giustizia.

Rotto l’equilibrio costituzionale, ai colleghi dell’Osservatorio non è rimasto altro da fare che descrivere con analitica precisione quel complessivo trattamento di favore del quale gode la magistratura, a differenza di ogni altra categoria del pubblico impiego. La circostanza non assumerebbe rilievo discriminatorio se destinatari di simili trattamenti fossero quelle autorevoli figure davvero in grado di assicurare allo Stato e agli altri enti pubblici, presso i quali i magistrati possono essere collocati fuori ruolo, un servizio intellettuale di alto livello e indiscutibile rigore morale. Ossia, se taluni vantaggi, come i collocamenti fuori ruolo, fossero attribuiti per meriti eccezionali, che taluni magistrati di certo posseggono, ma che non possono estendersi all’intera categoria, il problema non sussisterebbe. Il sistema, invece, non sembra orientato a una rigorosa selezione, come tale indifferente anche alla logica delle correnti. Pertanto, posto che le qualità eccezionali sono patrimonio individuale e non collettivo, appare quantomeno imprudente puntare sulla magistratura per risolvere i problemi dell’alta amministrazione dello Stato. Oltretutto, avvocati dotati di particolare esperienza e preparazione, nonché professori universitari (tanto per citare categorie di competenza indiscussa), potrebbero svolgere le medesime funzioni, senza nuocere alla già insopportabile carenza degli organici della magistratura alla quale nessuno pensa. Il quadro che ne viene fuori non sembra incoraggiante, in particolare sul piano di quell’efficientismo in nome del quale si è pensato di sacrificare principi fondamentali come l’oralità.

Collocamento fuori ruolo, responsabilità disciplinare, responsabilità civile, carriere unitarie, sembrano delineare un assetto legislativo del tutto orientato nella direzione di una disciplina troppo separata e diversa rispetto al restante settore del pubblico impiego. Assetto che, solo in parte, si può giustificare con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza e con le alte funzioni esercitate. Soprattutto se il sistema Italia lo si confronta con le simmetriche legislazioni degli altri paesi membri. In particolare non si giustifica l’abbassamento dei livelli di responsabilità che, se incrementati, innalzerebbero semmai i contrapposti livelli di qualità. Così come avviene, ad esempio, con riferimento ad ogni altra forma di responsabilità professionale, in particolare dei medici e degli imprenditori, per le ipotesi colpose delle quali sono chiamati a rispondere con molta generosità. Bisogna tuttavia riconoscere che il quadro sin qui descritto è stato recentemente modificato in relazione a uno dei privilegi meno giustificabili. Ossia quello del ricollocamento in ruolo per cessato esercizio di una funzione elettiva. Sul punto, il difficile rapporto tra politica e giustizia era regolato dalla blandissima disposizione di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 160 del 5 aprile 2006. Questa disposizione di legge si reggeva su limitazioni, per la fase di rientro in magistratura, dopo l’esercizio di funzioni politiche del magistrato, di natura soltanto territoriale, salvi i casi di funzioni giudiziarie svolte presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia (e antiterrorismo).

Così facendo, restava priva di ogni attenzione legislativa la vera questione connessa al rientro in magistratura di chi, dopo avere fatto politica, si vedeva riassegnare le funzioni giudiziarie. In altri termini, era trascurato il tema della imparzialità, forse mai posseduta da chi aveva scelto di passare alla politica, ma certamente del tutto persa dopo la partecipazione a quel conflitto. L’aspetto davvero intollerabile di quella disposizione era costituito da una sorta di assurda presunzione secondo la quale chi avesse superato il concorso in magistratura avrebbe con ciò solo acquisito una sorta di indelebile sacramento. L’imparzialità la si doveva ritenere in re ipsa non soltanto nel corso dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche successivamente alla loro interruzione per mandato politico. Anche allorquando il magistrato, politico e politicizzato, avesse espresso voti, manifestato opinioni del tutto incompatibili con il dovere di essere imparziali, pure nei confronti dell’avversario politico, la sua imparzialità doveva ritenersi fuori discussione.

Imparzialità che tuttavia costituiva e costituisce il presupposto per l’esercizio della giurisdizione, con la non irrilevante precisazione che imparziali bisogna non soltanto essere, ma anche apparire (Cass. Sez. Un. N. 21951/22, argomentando dall’art. 111 Cost.).

Formulazione, quella dell’art. 50 d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, che ha costituito motivo di oggettivo incremento della presenza di magistrati in Parlamento. Soprattutto nelle file di quei partiti storicamente a loro più vicini. Presenza che, seppure costituisca espressione di un diritto costituzionalmente garantito, rimane indice di un deplorevole fenomeno di disordine istituzionale. Posta la scontata obiezione secondo la quale chi applica le leggi, non dovrebbe proporsi come legislatore.

La disposizione in esame è stata finalmente abrogata dalla riforma Cartabia (l. 17 giugno 2022, n. 71) contenente deleghe al Governo sul punto del quale ci stiamo occupando. Le disposizioni da consultare sono; l’art. 15, intitolato alla eleggibilità dei magistrati; il 19, intitolato al ricollocamento dei magistrati a seguito di cessazione dei mandati elettivi; il 20, intitolato al ricollocamento a seguito della assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi.

Concentrando la nostra attenzione solo sull’art. 19, occorre osservare che questa disposizione di legge statuisce che i magistrati al termine del mandato, qualora non abbiano già raggiunto l’età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati nel ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né requirenti. Cose analoghe dispone il successivo art. 20. Giova osservare, quanto alla natura e conseguentemente alla data di entrata in vigore degli articoli richiamati che, seppure contenuti all’interno di una legge delega, dettano una analitica e completa disciplina della materia, ma nessun criterio o principio che, in conformità all’art. 76 Cost., richieda attuazione. Al contrario, si tratta di disposizioni applicabili entro gli ordinari termini della vacatio legis, quindi subito imperative. Segno che il legislatore ha inteso disciplinare personalmente la materia, escludendo il ruolo intermediatore del Governo. Tant’è che il d.lgs. n. 45 del 28 marzo 2024 si è dovuto astenere dal dare attuazione alla materia, limitandosi, all’art. 14, c. 2, a stabilire che “le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano, inoltre, quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022 n. 71”.

Per essere più chiari, nei casi di ricollocamento fuori ruolo ai sensi dei più volte richiamati artt. 19 e 20, si può agire in deroga alle limitazioni introdotte dallo stesso d.lgs. n. 45 del 2024.

Ad esempio, si può superare il modificato numero di centottanta collocamenti dei magistrati fuori ruolo e la durata massima di sette anni del fuori ruolo.

La disciplina resta però scoperta su di un punto di difficile, se non impossibile regolamentazione. Non è infrequente il caso di magistrati, di solito apicali, i quali, in corrispondenza del maturare del pensionamento obbligatorio, accettano candidature politiche assistite da collocazioni in lista che ne rendono certa la elezione. La pratica, non del tutto impeccabile, lascia facilmente intuire la esistenza, tra il magistrato e il partito politico che lo accoglie, di contatti, rapporti, incontri e interessi comuni, risalenti al tempo in cui il magistrato esercitava le funzioni a lui attribuite per legge. Caso, questo, dimostrativo di una perdita di imparzialità preesistente all’assunzione dell’incarico politico e, purtroppo, coeva all’esercizio delle funzioni giudiziarie.

Resta da osservare che nei casi nei quali la legge non riesce a disciplinare le scelte individuali, la difesa di ogni categoria resta affidata alla coscienza dei suoi componenti.

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La Camera Penale di Locri presenta l’Osservatorio sull’ordinamento Giudiziario

Referente di Giunta: Pasquale Annicchiarico

Responsabili dell’Osservatorio:                     Laura Modena     –    Samuele genoni

I componenti dell’Osservatorio:

Roberto Acquaroli     – Valentina Alberta     – Nando Bartolomei     – Maurizio Basile

Vittorio Basile     – Giuliano Calabrese     – Giuseppe Calderazzo     – Daniela Cavallini

Marcello Consiglio     – Nunzia De Ceglia     – Giovanni Ferrentino     – Pasquale Foti

Massimo Frisetti     – Stefano Frizzi     – Errico Frojo     – Angelo Gaccione

Caterina Suraci      – Marco Taddei     – Luca Viggiano

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* Grafica di Salvatore Sorgente (consulenza digitale & comunicazione – GOOGLE CERTIFICATE)

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