Sfide e rischi del digitale – Il processo telematico tra opportunità e opportunismi

di Francesco Petrelli (Avvocato Penalista – Presidente UCPI)
Introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 (“riforma Cartabia”), il c.d. processo telematico ha fatto proprie da un lato le opportunità offerte dall’emergenza pandemica, dall’altro gli opportunismi derivanti dagli obblighi previsti dal PNRR dell’Unione europea. Seguendo la tabella di marcia imposta da tale vincolo, in data 27 dicembre 2024 è stato emesso il nuovo DM n. 206, il quale ha previsto l’obbligo di deposito telematico a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni presso gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della procura europea, nonché della sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario, del tribunale ordinario e della procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
Appare sin da subito evidente il grande impatto del nuovo decreto, che ha aggiunto all’elenco degli uffici presso i quali è obbligatorio il deposito tramite portale il Giudice per l’udienza preliminare ed il Tribunale ordinario e, per ciò, tutti gli atti che vengono presentati innanzi a tali uffici. Tra le varie deroghe si è previsto che fino al 31 dicembre 2025, negli uffici del giudice per le indagini preliminari e del tribunale ordinario, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti relativi alle impugnazioni cautelari può avere luogo anche con modalità non telematiche. Nonostante le segnalazioni, le sollecitazioni e le richieste di ulteriore proroga che l’Unione ha nel tempo inviato al Ministero, il sistema ha evidenziato alla prima sperimentazione problemi non solo tecnici, connessi a sporadici malfunzionamenti, ma anche più genericamente “di sistema”, ed ha altresì evidenziato un non meno grave ritardo da parte sia del personale amministrati vo che della magistratura. Il caos “telematico” di origine tecnologica si è presto sommato ad un caos “normativo”, in quanto la difficoltà di gestione, in particolare, delle udienze dibattimentali ha indotto molteplici tribunali (da Napoli nord a Milano, da Roma a Torino, da Bari a Ferrara e a Verona, da Genova a Palermo…) ad emanare provvedimenti di proroga del tutto eterogenei, non solo di dubbia legittimità sotto un profilo formale, ma anche produttivi di infinite incertezze applicative e di un irreparabile disordine. Un disordine che, in molti casi, si risolveva – ed è questo certamente il profilo più grave – in una violazione del diritto di difesa, in quanto il sistema delle deroghe rimaneva valido per i soli operatori interni, esponendo gli operatori esterni (i difensori dunque) ad una tanto illegittima quanto arbitraria discriminazione. Una avvocatura responsabile non può certo opporsi al contributo dell’inevitabile progresso tecnologico, ma non possiamo non rilevare come l’utilizzo della tecnologia ha sempre comportato, laddove non sufficientemente regolato, una compromissione delle parti sociali più deboli.
E non sembra fuori luogo il timore che questo accada con riferimento agli sviluppi del processo penale telematico, nel quale i diritti fondamentali della persona sono tutti messi a repentaglio. Sembra necessario sottolineare, in proposito, due diversi profili connessi con la criticità sin qui evidenziata. Occorre, da un lato, evidenziare come le inefficienze dell’ufficio preposto alla consegna delle informazioni di cui all’art. 335 c.p.p. impediscano al difensore di procedere al deposito della nomina sul portale, in quanto è richiesto l’inserimento del numero di registro PM nonché di un atto c.d. “abilitante” che proviene dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria. Non sono, poi, stati del tutto superati i lunghi tempi di “sblocco” o autorizzazione del procedimento telematico, che impediscono di poter procedere al tempestivo deposi to di istanze e memorie. Per non dire dei rischi altissimi connessi al deposito delle impugnazioni ordinarie.
Mentre, infatti, con scelta del tutto irragionevole, il legislatore ha escluso le impugnazioni cautelari dal vincolo telematico, non ha ritenuto di estendere alle impugnazioni ordinarie, con tutti i ben più gravi profili di responsabilità che ne discendono a carico del professionista, il medesimo “doppio binario”. Il secondo aspetto sul quale non si è forse sufficientemente meditato è quello relativo all’applicazione del telematico alla fase del dibattimento e circa il come tali modalità, se anteposte al corretto sviluppo del contraddittorio dibattimentale, finiscano con lo stravolgere del tutto le dinamiche proprie del confronto dialettico fra le parti, quando questo si svolga intorno alla visione, produzione, utilizzazione, contestazione dei contenuti di un documento.
Si pone pertanto da parte dell’avvocatura penale un dovere di tutela dei diritti e delle garanzie dell’imputato: un dovere che evidentemente si risolve nella ferma opposizione a tutte quelle innovazioni tecnologiche che, anziché rendere più agevole l’esercizio di tali diritti e di tali garanzie e anziché implementare le virtù del giusto processo, ne compromettano la fruizione e ne comprimano il pieno sviluppo.
potrebbero interessarti…
News dalle Sezioni Unite
…entra

Contattaci

Utilizzando il Form di richiesta informazioni acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui