Lo Statuto

STATUTO E REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA CAMERA PENALE “G. SIMONETTI” DI LOCRI

(approvato all’assemblea del 18 marzo 2023)

 

Art. 1) Denominazione

  1. È costituita un’Associazione denominata Camera Penale “Giuseppe Simonetti” fra Avvocati e Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio legale ed iscritti negli albi professionali del Tribunale di Locri e che esercitano con continuità la professione in campo penale.

Art. 2) Sede

  1. La Camera Penale “G. Simonetti” ha sede in Locri, presso il Palazzo di Giustizia.

Art. 3) Scopi e finalità

  1. La Camera Penale “G. Simonetti” è un’associazione non avente fini di lucro ed ha i seguenti scopi e finalità:

a) tutelare e promuovere la funzione del difensore, la dignità, l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocatura penale conformemente alle norme costituzionali, comunitarie ed internazionali;

b) rafforzare i vincoli di solidarietà e di colleganza fra gli Avvocati penalisti promuovendo la consapevolezza della funzione difensiva e favorendo la formazione e la specializzazione dell’avvocatura penale; nonché favorendo l’attuazione della pari dignità ed opportunità anche di genere tra tutti gli iscritti, con particolare riguardo ai giovani;

c) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volte all’adeguamento della giustizia penale ai principi del giusto processo ed a garanzia della libertà e dell’autonomia della giurisdizione;

d) sorvegliare che l’interpretazione e l’applicazione della legge penale, in ogni fase ed in ogni stato della giurisdizione e nella fase della esecuzione della condanna, siano ispirate ai principi ed alle garanzie costituzionali ed alla tutela dei diritti fondamentali, dei diritti civili e della dignità personale dell’indagato, dell’imputato e del condannato;

e) garantire la difesa ai non abbienti, nel rispetto degli obblighi deontologici del difensore ed in ossequio alle norme sul gratuito patrocinio.

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Camera Penale potrà curare l’edizione di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti, nonché curare i rapporti con le istituzioni forensi e le altre associazioni.

Art. 4) Patrimonio e disposizioni in caso di scioglimento

  1. Il Patrimonio della Camera Penale è formato dalle quote versate dai Soci e da eventuali contributi e lasciti di enti e privati.
  1. Ogni anno è redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario.
  1. Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione o fondi. Tali somme devono essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e tutte le eventuali attività derivate dalla gestione sono destinate a tale fine.
  1. In caso di scioglimento il patrimonio della Camera Penale sarà devoluto all’Unione delle Camere Penali Italiane ovvero ad altro ente o Associazione avente analoghe finalità che l’Assemblea dei Soci riterrà di individuare.

Art. 5) Requisiti dei Soci

  1. Possono aderire alla Camera Penale gli avvocati iscritti nell’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di Locri i quali esercitino con continuità la professione forense in campo penale, improntino la loro condotta ai principi della probità e della correttezza deontologica e non siano iscritti ad altre Camere Penali.
  1. Possono altresì aderire, i praticanti avvocati iscritti nel Registro dei Praticanti abilitati all’esercizio della professione forense dell’Ordine degli avvocati di Locri, che svolgano il praticantato da almeno un anno presso un avvocato che eserciti con continuità la professione forense in campo penale.
  2. La domanda di iscrizione di un nuovo iscritto è deliberata dal Consiglio Direttivo con i voti favorevoli dei 2/3 dei componenti il Consiglio, previo accertamento rigoroso di ogni condizione richiesta dalle norme del presente statuto.
  3. Qualora uno dei requisiti richiesti non sussista al momento dell’iscrizione, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere la domanda; qualora sussista invece un impedimento temporaneo il Consiglio delibera di sospendere l’iscrizione fino a quando la condizione ostativa non viene meno.
  1. Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato il quale, entro 10 giorni dalla ricezione, può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri e Garanti che deciderà secondo quanto disposto nell’art. 17.
  1. La perdita da parte del Socio dei requisiti di cui al comma 1 è disciplinata dall’art. 8 del presente statuto.
  1. Il Consiglio Direttivo non può deliberare l’iscrizione di nuovi iscritti nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale.

 Art. 6) Diritti e Doveri dei Soci

  1. L’appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie e a contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
  1. Il Socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota versata non è trasmissibile né rivalutabile.
  1. Il Socio ha diritto di voto nelle Assemblee indette per ragioni elettorali trascorsi sei mesi dalla sua iscrizione che si intenderà avvenuta con il pagamento.
  1. Il Socio non in regola con il pagamento delle quote sociali non ha comunque diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 7) Iscrizione dei Soci

  1. Il Consiglio Direttivo della Camera Penale delibera entro 10 giorni sulle domande di iscrizione le quali devono essere approvate dai 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio.
  1. Entro cinque giorni la deliberazione è comunicata al richiedente il quale ha l’obbligo, nei 30 giorni successivi, di corrispondere la quota sociale per l’anno in corso.
  1. Il pagamento della quota sociale costituisce condizione necessaria per acquisire la qualità di Socio.

Art. 8) Perdita della qualità di Socio

  1. Cessa di far parte della Camera Penale:

a) il Socio che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;

b) il Socio che risulta trasferito in altro foro o contestualmente iscritto in altra Camera Penale;

c) il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale per due annualità consecutive;

d) il Socio che viene meno ai doveri di probità e correttezza deontologica;

e) il Socio che si pone in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

  1. Le ipotesi previste dalle lettere a) b) e c) operano ipso iure e le cause producono i loro effetti dal giorno in cui le stesse si realizzano. La delibera motivata del Consiglio Direttivo ha, in questi casi, mero effetto dichiarativo e non è impugnabile.
  1. Il segretario, in vista della revisione annuale dell’Albo degli iscritti, entro il 30 novembre comunica a ciascun Socio la scadenza del pagamento della quota per il rinnovo dell’iscrizione.
  1. Nel medesimo termine il Consiglio Direttivo costituisce in mora il Socio che risulta in debito anche della quota relativa al rinnovo dell’iscrizione per l’annualità precedente a quella in scadenza, con l’avviso che la mancata regolarizzazione integrale della posizione contributiva entro il termine del 31 dicembre comporta la perdita di diritto della qualità di Socio.
  1. Colui che ha perso la qualità di Socio per la ipotesi disciplinata alla lettera c), qualora ne faccia domanda è riammesso secondo le modalità previste dall’art. 7 e previo pagamento delle quote relative alle due annualità rimaste insolute.
  1. La perdita della qualità di Socio per le ipotesi previste alle lettere d) ed e) è sempre dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera ad effetto costitutivo emessa in esito al procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri disciplinato dal combinato disposto dagli artt. 17 e 18 del presente Statuto.
  1. La radiazione o cancellazione dagli albi professionali comporta de jure la decadenza della qualità di Socio iscritto alla Camera Penale.

Art. 9) Gli Organi

  1. Gli organi della Camera Penale sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri e Garanti.

Art. 10) Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Camera Penale.
  2. I Soci si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre, per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo ed entro il mese di marzo per l’approvazione del consuntivo e si riuniscono altresì in Assemblea Ordinaria nella prima quindicina del mese precedente alla scadenza di ogni biennio per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi – per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o nel caso di impossibilità, per qualsivoglia altra ragione –, di svolgere la propria attività statutaria, l’Assemblea Ordinaria è convocata, senza ritardo, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  4. Le elezioni del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento allegato che è parte integrante dello Statuto
  5. Il giorno della convocazione della Assemblea Ordinaria è stabilito in ogni caso dal Consiglio Direttivo ed è comunicato a tutti i Soci almeno 20 giorni prima della data prevista per l’assemblea. La convocazione conterrà lo specifico ordine del giorno.
  6. L’Assemblea può riunirsi in via Straordinaria:

a)  tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;

b)  quando almeno un quarto dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all’Assemblea.

7. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la data di convocazione dell’Assemblea non può essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

8. I lavori dell’Assemblea dei Soci devono essere verbalizzati in apposito registro debitamente numerato e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Il Presidente della Camera Penale presiede anche l’Assemblea dei soci tranne quella per sessioni elettorali.

9. L’Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente qualora almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo per la presentazione di una mozione di sfiducia specificamente motivata. La mozione di sfiducia non può̀ essere presentata nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del Direttivo e deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci con diritto di voto. Non è ammesso il voto per delega.

10. L’accoglimento della mozione di sfiducia determina la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e la conseguente indizione immediata – anche in deroga a quanto statuito dai commi precedenti – di nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo ad opera del Presidente e Segretario uscenti.

11. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente si intende estesa all’intero Consiglio Direttivo.

12. L’Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non minore di ventiquattro ore e non maggiore di sette giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

13. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti che abbiano diritto al voto, salvo quanto disposto dall’art. 20 e nel caso in cui il presento Statuto non richieda una maggioranza qualificata.

14. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi l’opportunità, sono notificate o comunicate alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse e, oltre ad essere comunicate a mezzo pec a tutti i soci e pubblicate sul sito web della Camera Penale, possono essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

15. L’Assemblea può nominare un Presidente Onorario per acclamazione per rilevanti motivi etico-professionali. Il Presidente onorario potrà partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, con voto consultivo.

Art. 11Presidente e Consiglio Direttivo

  1. La Camera Penale è rappresentata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
  2. l Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti direttamente dalla Assemblea nel rispetto delle norme del Regolamento elettorale e dura in carica per un periodo di due anni dalla data della proclamazione.
  3. Possono essere eletti alla carica di Presidente e di componenti del Consiglio Direttivo i Soci della Camera Penale iscritti da almeno un anno ed in regola con il pagamento delle quote annuali.
  4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera e presiede il Consiglio Direttivo assicurando l’attuazione degli scopi della Camera Penale, l’unità di indirizzo, la collegialità delle scelte, delle quali assume, con il Consiglio Direttivo, la responsabilità verso l’assemblea degli iscritti.
  5. Il Presidente mantiene i rapporti con i capi dell’Ordine giudiziario, con il Consiglio dell’Ordine Forense, con l’Unione delle Camere Penali e con le relative appendici regionali e con tutte le altre associazioni forensi e dei magistrati, con facoltà di delega ai componenti del Direttivo;
  6. Le cariche direttive e quella di Presidente non possono essere rivestite per più di due mandati consecutivi. La carica di componente del Consiglio Direttivo non può essere rivestita per più di quattro mandati consecutivi.
  7. Le cariche direttive della Camera Penale (Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere) sono incompatibili con le cariche analoghe di altri organismi o associazioni professionali ed ove rilevate devono essere rimosse entro 30 giorni dal contestato rilievo sulla incompatibilità con altra carica.

Art. 12) Elezione del Consiglio Direttivo: la Commissione elettorale

  1. L’Assemblea, per le votazioni relative al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, nomina una Commissione elettorale composta di tre membri scelti tra gli iscritti e indica due membri supplenti.
  1. Non possono far parte della Commissione elettorale i membri del Consiglio Direttivo uscente e i candidati alle elezioni. Qualora, dopo la nomina, un membro della Commissione elettorale intenda candidarsi, deve dimettersi. Il Presidente della Commissione elettorale nomina il sostituto scegliendolo tra i membri supplenti e seguendo il criterio di anzianità di iscrizione alla Camera Penale.
  1. I membri della Commissione elettorale redigono preliminarmente l’elenco dei Soci che godono dell’elettorato attivo e passivo, curano la pubblicazione presso la Segreteria della lista dei candidati e anche disgiuntamente presiedono alle operazioni di voto assicurandone il regolare svolgimento.

4. La Commissione elettorale effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e provvede alla proclamazione degli eletti, decorso il termine di cui all’ultimo comma del presente articolo.

  1. La Commissione elettorale decide su ogni controversia riguardante le operazioni di voto e la validità dei voti espressi.
  1. Ciascun Socio, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, può:

a) controllare le schede elettorali, che a tal fine resteranno depositate presso la sede della Camera Penale per i cinque giorni non festivi successivi al completamento delle operazioni elettorali;

b) proporre reclamo – entro il termine di cui alla lett. a) – alla Commissione Elettorale, precisando le ragioni della doglianza che, a pena di inammissibilità, dovrà riguardare la validità o la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, ovvero i risultati dello scrutinio nel solo caso in cui l’eventuale accoglimento del reclamo possa modificare l’elenco degli eletti.

  1. La Commissione elettorale decide entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a).
  2. Nel caso di dimissioni di 4 componenti del Direttivo, pur non contestuali, i consiglieri saranno sostituiti dai primi dei non eletti, secondo i principi statutari; mentre nel caso di dimissioni di un numero superiore a 4 componenti si procede alla indizione di nuove elezioni delle cariche sociali. Nel caso di dimissioni da componente di un numero sino a 2 del Collegio dei Probiviri si procederà con la sostituzione dei predetti con i primi dei non eletti e nel caso di dimissioni di un numero superiore si procederà al rinnovo della elezione da parte dell’assemblea, limitatamente al detto Collegio.

Art. 13) Riunioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo provvede nella sua prima riunione ad eleggere, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno 5 dei 9 dei componenti.
  1. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti.
  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta al mese.
  2. Esso si riunisce altresì:

a) su deliberazione della maggioranza del Consiglio stesso; in tal caso il Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo alla conclusione dei lavori l’ordine del giorno, che si ha per comunicato in tal modo a tutti i suoi membri anche se assenti;

b)  a richiesta formale di un terzo dei componenti e, in tal caso, il Consiglio deve riunirsi senza ritardo e comunque nei cinque giorni successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta nella quale dovrà essere precisato l’argomento che si intende trattare.

6. I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

7. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere pubblicate sul sito della Camera Penale, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 14) Compiti del Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio Direttivo:

a) rappresenta la categoria dei penalisti e ne fissa le linee dell’impegno politico nell’attuazione degli scopi della Camera Penale presiedendo allo sviluppo ed all’indirizzo generale della stessa;

b) delibera l’ammissione e la cancellazione degli iscritti;

c) convoca, secondo le norme del presente statuto, le varie assemblee;

d) convoca l’assemblea elettorale per l’elezione del Presidente, del Direttivo e del Collegio dei Probiviri almeno 20 giorni prima della scadenza del suo mandato;

e) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

 f) fissa la quota associativa.

 g) elegge i delegati ai Congressi ordinari e straordinari dell’Unione delle Camere Penali Italiane della quale la Camera Penale di Locri “Giuseppe Simonetti” fa parte.

 h) elegge, scegliendoli tra i soci ed in misura proporzionale tra maggioranza e minoranza rappresentate, i responsabili degli Osservatori, delle Commissioni interne e del Comitato Scientifico da intendersi quali organi ausiliari al raggiungimento degli scopi della Camera Penale, il cui funzionamento è demandato ad un regolamento interno che dovrà essere approvato in assemblea entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

i) Il Comitato tecnico-scientifico, di cui potranno far parte anche non soci, docenti universitari e giurisperiti che si sono distinti in campo scientifico e/o professionale, avrà il compito di essere d’ausilio alla Camera Penale fornendo gli esiti di studi, commenti ed approfondimenti su ogni tematica legata al diritto ed alla procedura penale ed all’esercizio della professione forense in sede penale, che si renda necessario approfondire.

Art. 15) Compiti del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalle norme Statutarie e Regolamentari.

Art. 16) Compiti del Segretario e del Tesoriere del Consiglio Direttivo

  1. Il Segretario:

 – svolge tutti gli adempimenti esecutivi per la convocazione del Consiglio Direttivo e delle assemblee e ne redige i verbali;

–  fissa, su indicazione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno delle riunioni, che comunica insieme con la convocazione;

–  provvede alla corrispondenza;

–  provvede alla formazione dell’archivio, costituito dall’Albo degli iscritti, dai deliberati assembleari, dai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dai documenti da essa prodotti, dalle pubblicazioni curate dalla Camera Penale o che ad essa si riferiscano;

– rilascia, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, copie degli atti che vi sono custoditi;

– è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;

– controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione;

– cura la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 2. Il Tesoriere:

–  controlla e verifica il pagamento delle quote sociali;

–  provvede al mantenimento della contabilità, redige il bilancio ed esercita il controllo contabile sul patrimonio della Camera Penale informando dettagliatamente il Consiglio Direttivo;

– provvede personalmente, o a mezzo di suo incaricato, alla riscossione delle quote. Indica al Consiglio Direttivo gli iscritti morosi. Si occupa delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;

– effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione che a lui competono.

 

  1. Le notizie che pertengono agli ambiti di operatività del Segretario o del Tesoriere sono sempre ostensibili a ciascun membro del direttivo che ne faccia richiesta.

 

Art. 17) Il Collegio dei Probiviri e dei Garanti

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri eletti dall’Assemblea elettorale tra i Soci che godono dell’elettorato attivo e passivo.
  1. I Soci eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
  2. In caso di impedimento, dimissioni o in ragione di qualsiasi altra causa di cessazione dall’incarico si applica quanto previsto nel secondo capoverso del comma 8 dell’art. 12.

 4. Il Collegio dei Probiviri delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art.5 su istanza del professionista cui è stata respinta la domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

  1. Il Collegio delibera altresì in ordine alla perdita della qualità di Socio nei casi di cui all’art. 8 lett. d) ed e). Il Collegio comunica all’interessato che, nei dieci giorni successivi, può chiedere di essere sentito personalmente, anche con l’assistenza di un collega, ovvero far pervenire memorie.
  2. Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare eventuali controversie tra i Soci; a tal fine, ha facoltà di assumere informazioni, ascoltando gli interessati o persone diverse da loro che possano fornire notizie utili. Suggerisce i termini per una amichevole composizione.
  3. Il Collegio dei Probiviri irroga le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto. Ratifica, previa delibazione della loro compatibilità con le norme dello statuto, i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio distrettuale di disciplina.
  4. Il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente il quale dirige le sedute, fissa le udienze del procedimento disciplinare e le presiede, provvede agli adempimenti esecutivi per la notifica della contestazione agli interessati, convoca il Collegio per l’espletamento di ogni altra funzione riservatagli dallo statuto.
  5. Le delibere del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili se non per vizi di forma del procedimento nonché nell’ipotesi di cui al comma 8 dell’art. 18.

10.Il Collegio dei Probiviri emette pareri motivati su richiesta del Direttivo e nel caso di reclamo in materia elettorale.

Art. 18) Il procedimento disciplinare

  1. Rappresenta illecito disciplinare la violazione delle norme di correttezza e probità professionale, anche nei rapporti con i colleghi, nonché di ogni altra norma deontologica e delle norme del presente statuto.
  2. Le sanzioni disciplinari, in rapporto alla gravità dell’illecito, sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall’attività di socio da due mesi ad un anno; d) la radiazione.
  3. Ricevuta notizia scritta della consumazione di un illecito disciplinare il Presidente convoca, entro 15 giorni, il Collegio che in via preliminare provvederà all’immediata archiviazione del procedimento ove sia ritenuta manifestamente infondata la contestazione della violazione.
  4. Nel caso in cui il Collegio ritenga invece di dover procedere, provvederà a redigere, mediante la specifica indicazione dei fatti contestati e delle norme che si assumono essere state violate, l’atto di incolpazione invitando il socio deferito a comparire dinanzi al Collegio per essere ascoltato.
  5. Tale invito dovrà essere notificato a mezzo pec, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per tali incombenti.
  6. Il Collegio potrà procedere all’istruzione del procedimento adottando ogni atto istruttorio ritenuto necessario, anche in relazione alle difese prospettate dall’incolpato e sempre garantendo il doveroso contraddittorio tra le parti.
  7. Completata l’istruttoria del procedimento il Collegio potrà emettere, con decisione motivata, il giudizio che potrà essere di proscioglimento degli addebiti o di applicazione di una tra le sanzioni previste dal secondo comma del presente articolo.
  8. È ammesso giudizio di revisione delle decisioni del Collegio dei Probiviri per fatti sopravvenuti o comunque non esaminati, se di rilevanza tale da potere influire sulla modifica della decisione precedentemente assunta oppure quando l’iscritto documenti con assoluta certezza il suo impedimento a comparire all’udienza e l’impossibilità di comunicarlo tempestivamente.
  9. Le richieste di revisione vanno presentate al Collegio dei Probiviri il quale, se ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente fissa una nuova udienza per la quale si applicano le regole previste dai commi precedenti se compatibili.
  10. Le decisioni disciplinari vengono conservate nell’archivio per la durata di cinque anni, tranne le decisioni di espulsione che non vengono distrutte. Gli iscritti colpiti da sanzioni disciplinari di gravità superiore alla censura non possono essere eletti ad alcuna carica né ricevere incarichi, né votare per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri nei due anni successivi all’irrogazione della sanzione.
  11. Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri sono comunicate senza ritardo al Consiglio Direttivo il quale le ratifica con propria delibera.

Art. 19) Forma delle comunicazioni

  1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto devono effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 20) Modifiche allo Statuto

  1. Le modifiche al presente Statuto sociale ed al Regolamento sono proposte, a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un quarto degli iscritti alla Camera Penale e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
  2. L’Assemblea dei Soci discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 21) Norma transitoria

  1. Il presente Statuto, che modifica e sostituisce il precedente, troverà applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della contestuale delibera assembleare.
  2. Nel caso di mancanza di disciplina in merito ad aspetti relativi alla rappresentanza ed al funzionamento si applicheranno le norme codicistiche vigenti, rinviandosi ogni altro aspetto al regolamento di attuazione dello Statuto, che dovrà essere approvato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente, dall’Assemblea dei soci.

 

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE

ART. 1 – I Soci iscritti alla Camera Penale “Giuseppe Simonetti” che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura devono farne richiesta scritta che deve essere presentata personalmente alla segreteria della Camera Penale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea fissata per le elezioni.

Possono candidarsi al ruolo di componente il Consiglio Direttivo i Soci iscritti da almeno un anno ed in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e dell’anno precedente.

Non è consentita la riproposizione della candidatura a componente del Consiglio Direttivo dopo quattro mandati consecutivi.

ART. 2 – La Commissione elettorale di cui all’art. 12 dello Statuto, raccolte e numerate tutte le richieste, procede alla redazione e alla affissione in bacheca ed alla comunicazione a tutti gli iscritti, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea convocata per le elezioni, di un elenco recante in ordine alfabetico i nomi dei candidati disponibili a rivestire l’incarico di consigliere.

ART. 3 – Le votazioni avvengono a mezzo di schede, vistate dal Presidente della Camera Penale, in cui l’elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a 7 fra quelli compresi nell’elenco affisso in bacheca.

ART. 4 –Il seggio elettorale viene istituito presso la sede della Camera Penale o altra preventivamente individuata e le operazioni elettorali di votazione e successivo scrutinio saranno condotte dall’apposita Commissione elettorale di cui all’art. 12 dello Statuto. Le suddette operazioni avranno una durata complessiva di massimo quattro ore a partire dall’inizio della votazione.

ART. 5 – Vengono proclamati eletti i nove candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. Quale nono membro, in ipotesi di più soci che abbiano ottenuto egual numero di preferenze, sarà dichiarato eletto il candidato più anziano per iscrizione all’Albo professionale ed in caso di ulteriore parità il più anziano anagraficamente.

ART. 6 – Dopo la votazione sarà̀ affissa in bacheca, a cura dei componenti della Commissione elettorale, comunicazione contenente i nominativi dei primi nove eletti con l’indicazione dei voti rispettivamente riportati.

Utilizzando il Form acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni sulla nostra modalità di gestione della privacy, clicca qui

    Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

    La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

    Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui

    contatti telefonici

    3314738874

    seguici sui social