I Probiviri

…della Camera Penale di Locri

Il “ministero forense”, che richiama le radici profonde della professione, si compendia perfettamente nella formula del giuramento dell’avvocato, fondato su principi etici (funzione sociale; lealtà, onore e diligenza del ruolo; fini della giustizia e tutela dell’assistito) e sulla dignità della professione forense che rimane tale anche al di fuori dell’attività professionale, nella salvaguardia della propria reputazione mediante l’obbligo di osservare i doveri di probità, dignità e decoro.

Il Collegio dei Probiviri della Camera Penale vigila su questi principi fondanti della professione, in uniformità a quanto previsto dalla Legge Professionale ed a quanto previsto nello Statuto.

La garanzia che i nostri soci rispettino le predette norme etiche all’interno della nostra Associazione, mediante il controllo del Collegio dei Probiviri, è presidio di tutela della dignità ed autorevolezza di cui l’avvocato penalista deve essere portatore

Avv. Giuseppe Iemma

Presidente

Avv. Antonio Cutugno

Segretario

Avv. Ornella Ruggia

Consigliere

Avv. Francesco Febbraio

Consigliere

Avv. Vincenzo Gerasolo

Consigliere

Le funzioni

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri eletti dall’Assemblea elettorale tra i Soci che godono dell’elettorato attivo e passivo.

I Soci eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

In caso di impedimento, dimissioni o in ragione di qualsiasi altra causa di cessazione dall’incarico si applica quanto previsto nel secondo capoverso del comma 8 dell’art. 12 dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 su istanza del professionista cui è stata respinta la domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio delibera altresì in ordine alla perdita della qualità di Socio nei casi di cui all’art. 8 lett. d) ed e). Il Collegio comunica all’interessato che, nei dieci giorni successivi, può chiedere di essere sentito personalmente, anche con l’assistenza di un collega, ovvero far pervenire memorie.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare eventuali controversie tra i Soci; a tal fine, ha facoltà di assumere informazioni, ascoltando gli interessati o persone diverse da loro che possano fornire notizie utili. Suggerisce i termini per una amichevole composizione.

Il Collegio dei Probiviri irroga le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto. Ratifica, previa delibazione della loro compatibilità con le norme dello statuto, i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio distrettuale di disciplina.

Il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente il quale dirige le sedute, fissa le udienze del procedimento disciplinare e le presiede, provvede agli adempimenti esecutivi per la notifica della contestazione agli interessati, convoca il Collegio per l’espletamento di ogni altra funzione riservatagli dallo statuto.

Le delibere del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili se non per vizi di forma del procedimento nonché nell’ipotesi di cui al comma 8 dell’art. 18.

Il Collegio dei Probiviri emette pareri motivati su richiesta del Direttivo e nel caso di reclamo in materia elettorale.

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