Informazioni provvisorie dalle Sezioni Unite
Udienza del 24 ottobre 2024
INFORMAZIONE PROVVISORIA
Se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o dalla consegna del condannato.
Ricorrente: LACATUS SANDU N.
Relatore: M. Ricciarelli
Data udienza: 24 ottobre 2024
Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 175, 629-bis; d. lgs. n. 150 del 2022, art. 89; d. lgs. 15 febbraio 2016; Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4-bis; Decisione quadro 2009/299/GAI; Direttiva n. 349 del 2016
Ordinanza di rimessione: 23715/2024
Decisione
Il termine decorre dal momento della consegna del condannato.
INFORMAZIONE PROVVISORIA
Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione.
Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo.
Ricorrente: DE FELICE A.
Relatore: G. Liberati
Data udienza: 24 ottobre 2024
Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 581, 164; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; legge 9 agosto 2024, n. 114
Ordinanza di rimessione: 26458/2024
Decisione
La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Udienza del 18 gennaio 2024
Informazione provvisoria n. 1/2024
Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.
Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente.
Ricorrente: Clemente M. + altri
Relatore: G. Andreazza
Data udienza: 18 gennaio 2024
Riferimenti normativi: Cost., disp. trans. XII. Decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, art. 2; legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5; cod. pen., art. 15.
Ordinanza di rimessione: 38686/2023
Decisione: La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.
Udienza del 14 dicembre 2023
questione penale Decisa n. 22615
Se, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace.
Ricorrente: Laurenzi A.+PCN
Relatore: A. Corbo
Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma; cod. pen., art. 582; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b); legge 24 novembre 1999, n, 468; d.lgs. 28 agosto 2000, art. 4
Ordinanza di rimessione: 42858/2023
Decisione: La competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta.
Questione penale Decisa n. 27140
Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R.
Ricorrente: Gambacurta R. + altri
Relatore: V. Pezzella
Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 110; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Ordinanza di rimessione: 32320/2023
Decisione:
Dettaglio questione penale Decisa n. 37844
Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Ricorrente: Domingo F.
Relatore: P. Messini D’Agostini
Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 99, 157; cod. proc. pen., artt. 129, 517
Ordinanza di rimessione: 26756/2023
Decisione: Negativa
Leggi anche (sintesi e sentenza): Recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale…(leggi tutto)
Udienza del 30 novembre 2023
INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 16/2023
C.C. 30 Novembre 2023, Pres. M. Cassano, Rel. L. Pistorelli, Est. L. Pistorelli, Ric. M. Galati
Questione controversa: Se, nel giudizio sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l’oggetto della cognizione sia delimitato dagli elementi sui quali era fondata la richiesta formulata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e decisa con il provvedimento appellato
Soluzione adottata: Nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto d’appello, e del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 127, 299, 310, 597.
INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 17/2023
Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R.
Ricorrente: Gambacurta R. + altri
Relatore: V. Pezzella
Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 110; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Ordinanza di rimessione: 32320/2023
Decisione:
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