Informazioni provvisorie dalle Sezioni Unite

informazioni provvisorie sezioni unite

Udienza del 18 gennaio 2024

Informazione provvisoria n. 1/2024

sezioni unite

Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

 

Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente.

Ricorrente: Clemente M. + altri

 

Relatore: G. Andreazza

 

Data udienza: 18 gennaio 2024

 

Riferimenti normativi: Cost., disp. trans. XII. Decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, art. 2; legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5; cod. pen., art. 15.

 

Ordinanza di rimessione: 38686/2023

 

Decisione: La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 1/2024

Udienza del 14 dicembre 2023

questione penale Decisa n. 22615

sezioni unite

Se, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace.

Ricorrente: Laurenzi A.+PCN

Relatore: A. Corbo

Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma; cod. pen., art. 582; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b); legge 24 novembre 1999, n, 468; d.lgs. 28 agosto 2000, art. 4

Ordinanza di rimessione: 42858/2023

Decisione: La competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta.

Questione penale Decisa n. 27140

detenzione sostanza stupefacente

Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R.

Ricorrente: Gambacurta R. + altri

Relatore: V. Pezzella

Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 110; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

Ordinanza di rimessione: 32320/2023

Decisione: Affermativa

Dettaglio questione penale Decisa n. 37844

esigenze cautelari di eccezionale rilevanza

Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

Ricorrente: Domingo F.

Relatore: P. Messini D’Agostini

Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 99, 157; cod. proc. pen., artt. 129, 517

Ordinanza di rimessione: 26756/2023

Decisione: Negativa

Leggi anche (sintesi e sentenza): Recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale…(leggi tutto)

Udienza del 30 novembre 2023

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 16/2023

C.C. 30 Novembre 2023, Pres. M. Cassano, Rel. L. Pistorelli, Est. L. Pistorelli, Ric. M. Galati

Questione controversa: Se, nel giudizio sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l’oggetto della cognizione sia delimitato dagli elementi sui quali era fondata la richiesta formulata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e decisa con il provvedimento appellato

Soluzione adottata: Nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto d’appello, e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 127, 299, 310, 597.

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 17/2023

Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R.

Ricorrente: Gambacurta R. + altri

Relatore: V. Pezzella

Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 110; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

Ordinanza di rimessione: 32320/2023

Decisione: Affermativa

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