Patrocinio a spese dello Stato
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.); esso vale anche nel processo penale.
Condizione essenziale per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 12.838,01
Domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato nel giudizio penale (italiano e stranieri)
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