In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ove nell’anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, non può essere computato per l’intero dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza.

 

Cassazione penale sez. IV, 26/06/2019, n.35674

scarica la sentenza