La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affrontato il tema del divieto di custodia cautelare offrendo un criterio di interpretazione della norma contenuta nell’art. 275 comma 4 c.p.p. nella parte in cui essa esclude la operatività del menzionato divieto nel caso in cui ricorrano “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

Pertanto, la sentenza in esame, pur non offrendo una determinazione concettuale della perifrasi normativa escludente l’operatività del divieto, tuttavia, consente di stabilire quando le esigenze cautelari devono reputarsi di eccezionale rilevanza.

L’evocata statuizione, specificamente concernente il pericolo di reiterazione del reato, è estremamente utile per l’interprete attesa la scarna struttura lessicale della norma di riferimento nonché l’assenza di ulteriori disposizione aventi efficacia esplicativa sul punto.

Il primo dato che emerge dalla analitica lettura della motivazione è costituito dal riferimento al “grado” delle esigenze cautelari che viene genericamente definito “particolare”.

Pertanto, la Corte di Cassazione sembra stabilire una correlazione di carattere logico tra la “eccezionale rilevanza” delle esigenze e il “grado” delle medesime.

Di tal che, la postulata valutazione giudiziale dovrà essere primariamente incentrata sul “grado” delle esigenze sì da connotarle come “eccezionalmente rilevanti”.

Pertanto, il “grado” delle esigenze dovrà essere superiore a quello che normalmente comporta l’applicazione delle misura della custodia in carcere stante la differenza esistente tra le situazioni normativamente previste.

Però, la legge processuale non prevede dei criteri per determinare il grado delle esigenze cautelari né esistono ipotetici sistemi tabellari eventualmente idonei allo scopo.

Pertanto, v’è il concreto rischio che esigenze cautelari di grado apparentemente elevato, che normalmente consentono l’applicazione della custodia in carcere, vengano gabellate come di “eccezionale rilevanza” sì da giustificare la disapplicazione della norma che prevede il relativo divieto.

Ecco, dunque, che l’intervento interpretativo operato dalla Suprema Corte, con la sentenza in commento, assume peculiare rilievo atteso che essa collega il “particolare grado” delle esigenze con il reato cui la misura cautelare è correlata postulandone la determinazione con esclusivo riferimento al medesimo.

In tale ottica, la Corte di Cassazione evidenzia che il giudice di merito deve procedere all’apprezzamento di “particolari profili di criticità comportamentale” del soggetto cui la misura è stata applicata “in rapporto ai fatti su cui è stata raggiunta la gravità indiziaria”.

Pertanto, la Suprema Corte ritiene indispensabile l’analisi del comportamento tenuto dall’incolpato nel corso della fase esecutiva del reato o, comunque, in relazione al medesimo.

Ciò implica che, per valutare il particolare grado delle esigenze cautelari al fine di affermarne l’eccezionale rilevanza, può venire in considerazione qualsiasi condotta afferente la fase ideativa, programmatica o esecutiva purché riguardante il soggetto accusato di esserne l’autore e il fatto che forma oggetto dell’incolpazione.

L’analisi comportamentale, postulata dalla Suprema Corte, deve essere funzionale alla formulazione di un giudizio avente quale oggetto il verificarsi di quello che viene definito “evento reiterativo”.

Però, tale “evento” non deve riguardare qualsiasi reato, ma soltanto quello “per cui si procede”.

Pertanto, il pericolo di reiterazione, siccome teorizzato dalla Suprema Corte, non deve essere generico ovvero riferito alla realizzazione di qualsiasi tipo di reato, bensì specifico.

Infatti, la valutazione giudiziale deve riguardare l’evento reiterativo del reato “per cui si procede”.

Naturalmente il pericolo non riguarda la commissione dello stesso reato stante la ontologica unicità di qualsiasi accadimento umano, ma la sua prosecuzione, ove possibile, ovvero la realizzazione di altro analogo siccome avente la stessa indole o incidente sugli stessi interessi protetti.

Infine, peculiare rilievo sotto il profilo interpretativo assume il passaggio argomentativo nel quale la Corte di Cassazione precisa che il pericolo dell’evento reiterativo si deve “concretizzare in termini di certezza”.

Il riferito segmento motivazionale appare certamente innovativo in ambito cautelare posto che qualsiasi giudizio, riguardante tale fase, ha natura probabilistica.

Il giudizio di certezza è, infatti, riservato all’accertamento penale siccome pertiene al tema della responsabilità.

Invece, la Corte di Cassazione, con l’evidente intendimento di limitare le ipotesi di deroga al divieto di custodia e per ampliare l’operatività della norma che lo prevede, estende il “giudizio di certezza” alla materia cautelare.

Il riferito passaggio argomentativo elide qualsiasi incertezza interpretativa inducendo a escludere che le esigenze sol perché attuali e concrete siano anche di “eccezionale rilevanza”.

I requisiti normativamente previsti che, pure, devono connotare le esigenze, onde poter procedere alla applicazione della misura, non sono sufficienti per inibire l’operatività del divieto.

Infatti, la attualità e la concretezza delle esigenze sono elementi che pur sempre pertengono a un giudizio di natura probabilistica.

Invece, la Corte di Cassazione, con l’evocata pronuncia, impone al giudice un salto qualitativo richiedendo un giudizio in termini di certezza in ordine al verificarsi dell’evento reiterativo che deve, comunque, riguardare il reato “per cui si procede”.

E, ancora, la certezza dell’evento reiterativo deve ricavarsi da elementi desunti dalla analisi del comportamento tenuto dall’autore del reato nella fase esecutiva del medesimo.

Il carattere innovativo della pronuncia appare di assoluta evidenza attesa l’espressa indicazione di una serie di elementi che devono costituire oggetto di valutazione giudiziale e sui quali il decidente è tenuto, conseguentemente, a intervenire con adeguata e congrua motivazione.

______________________________________________

Avv. Antonio Russo (Penalista) Foro di Locri

scarica la sentenza

Utilizzando il Form acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni sulla nostra modalità di gestione della privacy, clicca qui

    Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

    La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

    Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui

    contatti telefonici

    3314738874

    seguici sui social