LA NOTIZIA: “Intelligenza artificiale, serve parità tra magistratura e difesa” – Estratto da IL SOLE 24 ORE  del 17 maggio (di Marilisa D’Amico)

Il commento di Michele Bontempi – penalista del Foro di Brescia

[” …L’intelligenza artificiale entrerà anche nel settore della giustizia in Italia. Questa è una certezza. Abbiamo ancora tempo prima che questo accada e non dobbiamo perderlo stando a guardare quello che ci scorre davanti.”]

Se n’è reso conto anche il legislatore (europeo e italiano), ma il timore per l’avvocatura è cosa accadrà appena i magistrati avranno in mano evoluti mezzi informatici con i “poteri” dell’intelligenza artificiale.
La tendenza sarà quella di sfruttarne al massimo le potenzialità, con il pericolo che diventino strumenti celati di interpretazione normativa, valutazione probatoria o, ancor peggio, adozione delle decisioni. Ovviamente, a livello di prassi visto che la legge – si spera – lo vieterà espressamente (nella bozza del disegno di legge del 23 aprile viene “riservata al magistrato qualsiasi decisione sull’interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento”).
Sto dicendo un’eresia? Lo spero tanto, ma temo di no.
Già l’art.15 del disegno di legge, che consente l’uso dell’intelligenza artificiale per “la predisposizione di bozze di provvedimenti”, contiene una piccola fessura normativa, da cui un giorno potrà aprirsi una voragine.

Per questo motivo sarebbe importante, da parte dell’avvocatura, mettere le mani avanti e chiarire fin da ora un concetto: l’avvocato, per confrontarsi paritariamente con il pubblico ministero e per controllare l’operato del giudice (artt.24 e 111 Cost.), dovrà sapere esattamente quali strumenti informatici in grado di produrre intelligenza artificiale il magistrato è autorizzato ad utilizzare nel singolo processo, il loro impiego dovrà essere tracciato e, quindi, verificabile e, sempre l’avvocato, per esercitare la sua funzione di confronto e di controllo, dovrà poter utilizzare gli stessi strumenti in uso a Pm e Giudice, sempre nel singolo processo.
Come per la difesa d’ufficio e per il gratuito patrocinio, si profilerà anche qui il problema della effettività della difesa, se l’accesso ai costosi strumenti informatici non verrà garantito ad ogni imputato o persona offesa, ma dipenderà dalle disponibilità economiche del privato cittadino.

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