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Il ricorso allo strumento penale nel contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti

angelo francesco macri

Cristian Rovito – Sociologo e Criminologo Ambientale

Sulla G.U. n. 183 del 8.8.2025 è stato pubblicato il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 con cui il governo ha introdotto delle modifiche alquanto rilevanti in tema di contrasto alle illegalità ambientali da rifiuti. Come da previsione costituzionale, appare indubitabile che trattandosi di un decreto – legge, occorrerà valutare anche l’eventuale legge di conversione, sebbene, al momento, tali innovazioni giuridiche abbiano piena efficacia legislativa.

Nell’adozione del decreto si tenuto conto di tre aspetti fondamentali che si sussumono nella valutazione e nella definizione dell’indirizzo politico – amministrativo riconosciuto all’esecutivo. Dapprima è stata ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti che, come noto, è una questione che interessa tutto il territorio nazionale, pur essendoci una particolarità delle aree della “Terra dei fuochi”. Segue l’altrettanta straordinaria ed urgente necessità di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali. Altro fenomeno di rilievo, specie durante le stagioni estive, ove si manifesta in tutta la sua forza inquinante e distruttiva, mettendo in serio pericolo la vita e l’incolumità delle persone e compromettendo la salubrità dell’ambiente. Per ultimo concorrono le indicazioni della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025 con la quale i giudici di Strasburgo hanno stabilito che l’Italia ha violato il diritto alla vita a causa della mancanza di misure adeguate ed efficaci per proteggere la vita dei residenti nelle aree della “Terra dei fuochi”, da anni interessata da un grave inquinamento ambientale. La decisione della CEDU si concentra sull’inquinamento causato da discariche illegali, interramento e abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani, spesso associati al loro incenerimento.

Sulla scorta di tali assunti “politici”, nel quadro general – preventivo che contraddistingue lo strumento penalistico attualmente in essere, è stato modificato l’apparato sanzionatorio della parte IV del D. Lgs 152/’06, relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. L’abbandono di rifiuti da parte di un privato è sanzionato penalmente, mentre prima si configurava come illecito amministrativo. Una discarica di rifiuti non autorizzata si configura ora come condotta delittuosa. Ulteriori modifiche sono state apportate ad alcuni articoli del codice penale, alla legislazione antimafia e a quella sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti, oltrechè alla normativa sul contrasto al crimine organizzato e al codice della strada.

 

Per chi si occupa di ambiente e di reati ambientali, l’approfondimento del nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal D.L. 116/2025 non può che trovare la necessaria attenzione e studio da parte degli operatori del diritto e dei criminologi ambientali, anche in ragione del particolare momento storico – sociale ove si registrano veri assalti agli ecosistemi, che si mostrano in tutta la loro fragilità quasi sempre per mancanza di adeguate azioni di prevenzione, protezione, controllo e repressione.

Un primo commento può certamente portare ad affermare che finalmente si faccia sul serio. Come poc’anzi accennato, le modifiche alla struttura punitiva della parte IV del D. Lgs 152/’06, del Codice penale e del D. Lgs 231/’01 hanno un effetto impattante sul contrasto agli illeciti ambientali.

Sono stati modificati

L’art. 212

“iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”, con la previsione di nuove sanzioni accessorie che possono determinare la cancellazione dell’albo degli autotrasportatori;

L’art. 255

“che ora viene rubricato in “abbandono di rifiuti non pericolosi”, rafforzato con la sanzione accessoria della sospensione della patente;

L’art. 256 comma 1

“è stato modificato diventando un delitto punito con la reclusione fino a 5 anni. Il comma 2 è abrogato in forza delle modifiche all’art. 255 ed all’inserimento di nuovi reati. Il comma 3, relativo alla “discarica abusiva” è stato sostituito con un nuovo comma che prevede la reclusione da uno a cinque anni se trattasi di rifiuti non pericolosi; da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Altre modifiche operate dal D.L. 116/2025 hanno riguardato il delitto di “combustione illecita di rifiuti”; l’art. 258 sulla violazione degli obblighi su MUD, Registri FIR, che rimane amministrativa tranne con riferimento al comma 4 sul trasporto rifiuti pericolosi senza formulario che non rimanda più all’art. 483 c.p., ipotizzando la medesima pena della reclusione da uno a tre anni; l’art. 259 che viene rubricato in “spedizione illegale di rifiuti”, diventando anch’esso un delitto punito con la reclusione.

Di nuova introduzione sono l’art. 255 bis “abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” e l’art. 255 ter “abbandono di rifiuti pericolosi”, condotte entrambi punibili con la reclusione. Ed ancora gli art. 259 bis “aggravante dell’attività di impresa” e 259 ter “delitti colposi in materia di rifiuti”.

Per quanto concerne le modifiche al codice penale, quindi agli ecodelitti, a subire un aggravamento delle pene è tanto l’art. 452 sexies “materiali ad alta radioattività”, quanto l’art. 452 quaterdecies “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.

Per ultimo, di assoluta importanza è la modifica dell’art. 382 c.p.p. che prevede l’arresto in flagranza differita, che dal 9 agosto è applicabile a tantissimi reati sulla gestione illecita dei rifiuti; quella alle “operazioni sotto copertura – art.9 della L. 146/06, ora applicabile all’art. 256, comma 1 del D. Lgs 152/’06.; non trascurando le modifiche alla disciplina antimafia allorquando vi sia connessione con i reati supra citati.

All’interno dell’impianto sanzionatorio del D. lgs 231/’01 non è trascurabile il nuovo comma 7 dell’art. 25 undecies che prevede l’applicazione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività in caso di condanna per i reati (delitti) ambientali più gravi previsti dal codice penale e dal testo unico ambientale.

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