Sulla separazione delle Carriere…
A cura di: Avv. Prof. Giuseppe Dante
“Il prof. Giuseppe Dante, cura, per conto della Camera Penale di Locri, la rubrica (Etica e Deontologia)” [ENTRA]
Due norme del tutto ignorate nel dibattito: l’art. 358 c.p.p., l’art. 106 della Costituzione.
“…solo attraverso il completo distacco della funzione inquirente da quella giudicante si è reso possibile attuare sia la terzietà che la imparzialità del Giudice, sanciti dalla nostra Costituzione.
Ma un PM che per anni ha svolto la funzione investigativa (per di più con una assoluta disapplicazione del disposto dell’art. 358 c.p.p.) che garanzie di terzietà e di imparzialità può offrire?
A cancellare di colpo i circuiti neuronali che si sono profondamente formati nel cervello in tanti anni, può bastate l’andare a sedersi sullo scranno del Giudice?
Ecco, credo, la vera ragione del “sì” alla separazione delle carriere.“
Due norme sono state del tutto ignorate nel dibattito sulla separazione delle carriere:
- a) l’art. 358 c.p.p. nella parte in cui si fa obbligo al Pubblico Ministero di svolgere “altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”;
- b) l’art. 106 della Costituzione, nella parte in cui prevede che “su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni…. avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”. Una norma, quest’ultima, che farebbe sorridere della situazione ….discriminatoria (sic!) che verrebbe a crearsi in caso di vittoria del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, se non si trattasse di una norma, di fatto, abrogata per ….desuetudine.
Anche l’art. 358 c.p.p. è una norma che, di fatto, è nella pratica disapplicata, ma proprio per questo motivo assume, invece, una particolare rilevanza in relazione al tema della separazione delle carriere.
Vediamo perché.
È noto che la ragione che viene per lo più proposta dai sostenitori del “Sì’” alla separazione delle carriere, è la paventata possibilità di “inciuci” tra Pubblico Ministero e Giudice.
In realtà gli inciuci sono e saranno sempre possibili, e non solo tra Pubblici Ministeri e Giudici, ma anche tra gli stessi Giudici, o tra Avvocati e Giudici, perché “l’inciucio” è espressione di quella cultura “mafiosa” che sempre si accompagna alla sfiducia nei confronti delle Istituzioni o ad un uso arrogante del potere; le occasioni sono poi infinite: basta frequentare lo stesso club, partecipare allo stesso torneo di calcetto, e così via.
Credo che, invece, la vera ragione per la separazione delle carriere sia un’altra e vada ricercata nel GIUDIZIO: questa complessa attività, che distingue l’essere umano dall’animale, ma che si caratterizza per l’alto rischio di errore.
Ogni uomo, e quindi anche il Giudice, porta in sé stesso, sepolto nel suo inconscio, i più potenti fattori di errore.
È utile ricordare come Peirce scoprì il meccanismo dell’abduzione.
Appena sceso dalla nave con la quale era giunto a New York, si accorse di aver dimenticato nella cabina l’orologio. Tornato immediatamente indietro ne constatò la scomparsa. Fece allora chiamare tutti i camerieri e, quando li ebbe davanti a sé, “senti” che uno di essi doveva essere il colpevole. Tentò, invano, di farlo confessare. Nonostante l’insuccesso, pervenne alla conclusione che il ladro doveva avergli, involontariamente, trasmesso un segno rivelatore che egli, inconsapevolmente, doveva aver percepito: ecco la “suggestione abduttiva” che “viene a noi come un lampo”, un atto di “veggenza intima”, pur se “estremamente fallibile”.
Fassone definisce l’abduzione, come “la capacità di fare profezie retrospettive”, una vera e propria “arte divinatoria rivolta al passato”.
Dunque un procedimento che sembra rifiutare la Ragione, per affidarsi all’Intuito, a differenza della induzione e della deduzione, che sono, invece, ragionamenti assolutamente razionali. Con l’induzione, come è noto, si perviene, dalla ripetuta osservazione della stessa esperienza, alla formulazione di una regola generale, mentre la deduzione consente di attribuire ad un fatto particolare, sulla base della sua appartenenza ad una categoria generale, una determinata caratteristica.
Ma a differenza dell’induzione e della deduzione, che consentono giudizi (vero/falso, causa/effetto, uguale/diverso etc …) esclusivamente nell’ambito di ciò che è già conosciuto, l’abduzione è una forma di ragionamento sicuramente ibrido (in quanto non soltanto razionale), che però consente di ampliare la conoscenza.
Ecco quindi che il Giudice, quando deve accertare il fatto (che non conosce), ricorre (e non può che ricorrere), per lo più inconsapevolmente, all’abduzione.
E non a caso Carnelutti diceva che, contrariamente a quel che si pensa, prima si decide e poi si trovano le ragioni a sostegno della decisione presa.
E qui cominciano i giuochi della mente: basta saper scegliere le premesse ed ecco che con “l’entimema” o “ragionamento dialettico”, si può dare parvenza di ferrea logica a qualunque tesi si voglia sostenere.
Il rischio dell’errore è quindi altissimo e la storia della procedura penale mostra lo sforzo dell’ingegno umano per cercare di limitare questo rischio.
Il rimedio più semplice per ovviare alla intrinseca inaffidabilità dell’abduzione è quello di cercare di tenerne fuori il Giudice
Il primo passo in questa direzione si è compiuto nel momento in cui il Pubblico Ministero si è staccato dal Giudice e così la funzione inquirente si è separata da quella giudicante.
Nel vecchio procedimento pretorile il Giudice cumulava le due funzioni dell’Accusare e del Sentenziare. La stessa persona cioè svolgeva le indagini, raccoglieva le prove a carico di un soggetto, si convinceva della sua colpevolezza e ne disponeva il rinvio a giudizio: a questo punto si svestiva dell’abito dell’accusatore per indossare la veste del Giudice e si poneva di fronte all’alternativa del decidere: assolvere o condannare? La stessa persona. Come potrebbe essere più evidente l’insidia dell’errore?
Ciò che bisogna tener ben presente, infatti, è che ogni investigatore procede necessariamente per abduzione, cioè in base all’intuito e, quindi, le sue scelte sono determinate in buona parte da meccanismi inconsci. E non basta: man mano che si procede, infatti, si mettono in moto ulteriori meccanismi di opposizione alla Ragione: basti pensare al più comune ed insidioso: l’innamoramento della propria tesi
Il PM, organo ontologicamente investigativo, è quindi inevitabilmente soggetto al rischio dell’innamoramento della propria tesi e, quindi, dell’errore.
Ecco allora che la ratio dell’art. 358 c.p.p. va individuata proprio in un antidoto a questo rischio: il tentativo cioè, obbligando il PM a svolgere investigazioni anche a favore della persona indagata, di limitare il rischio che possa “innamorarsi” della propria tesi. Ma dal momento che si tratta di un obbligo senza sanzione, questo rende la norma del tutto inefficace e, di fatto, ignorata dalla quasi totalità dei Pubblici Ministeri.
La “trappola” dell’abduzione vale poi anche per il Giudice: ogni volta che chi esercita la funzione del “decidere” si fa tentare dalla voglia di indagare per proprio conto, deve essere ben consapevole di esporsi, così, ad un altissimo rischio di errore: e l’art. 507 c.p.p. dovrebbe contenere un esplicito avvertimento in tal senso.
Un secondo correttivo della inaffidabilità dell’abduzione si attua con il CONTRADDITTORIO
Il contraddittorio tra Accusa e Difesa – che da sempre caratterizza il processo penale – può leggersi come una applicazione “anticipata” del metodo della “falsificabilità” proposto dal K.R. Popper, che nella “Logica della scoperta scientifica”, scriveva: “Il vecchio ideale scientifico dell’episteme – della conoscenza assolutamente certa, dimostrabile – si è rivelato un idolo …. Non il possesso della conoscenza, della verità irrefutabile, fa l’uomo di scienza, ma la ricerca critica, persistente ed inquieta della verità”.
Il dubbio deve essere la costante guida dell’uomo, nella conoscenza della realtà. E ciò sia per l’uomo di scienza – che può parlare di verità scientifica, solo dopo che la stessa ha resistito a tutti i tentativi di falsificazione che possano essere escogitati – sia per il Giudice che può recepire la tesi dell’Accusa, solo dopo che la stessa abbia resistito a tutti gli assalti della Difesa.
È solo, quindi, attraverso il contraddittorio che è possibile pervenire dal dubbio ad una verità accettabile.
I rapporti tra dubbio e giudizio sono così intrecciati, osservava il Carnelutti, che è difficile vederci chiaro. Anche in questa difficoltà, tuttavia, le parole vengono in aiuto. Da una parte c’è, nella comune radice di jus e di judicium, il significato di unione e di unità: dall’altra parte, appare manifesta la parentela tra dubium e duo.
Al dubbio corrisponde la dualità, al giudizio l’unità. Il dubbio divide, il giudizio unisce. Sul piano logico, occorre capire che è l’uno a supporre il due e non viceversa. L’unità, come risultato di una unione, presuppone qualcosa che è diviso. Il simbolo dell’unione non è il punto, ma la linea che unisce più punti.
Il dubbio è alternativa di diverse possibili verità, il giudizio è il superamento di tali alternative.
Quello che, da un punto di vista oggettivo si presenta come superamento di opposte verità, dal punto di vista soggettivo si presenta come “convincimento”, un cum vincere, un “vincere insieme” il dubbio, vale a dire una “conoscenza collettiva della verità”. Ed a questo può pervenirsi solo attraverso il contraddittorio, che, nel suo esplicarsi, è uno scambio di giudizi: ognuno dei soggetti processuali offre il proprio giudizio sul fatto (cioè la propria verità) al giudizio dell’altro.
Il superamento degli opposti giudizi avviene poi attraverso il confronto, operato da un terzo soggetto, il Giudice, degli argomenti a sostegno delle opposte tesi.
La conoscenza del fatto viene così attuata attraverso un complesso meccanismo, che lascia indenne il Giudice dai fattori di errore connessi al procedimento abduttivo, riservandogli il solo compito di Decidere: scegliere se accettare o meno, come verità, l’ipotesi accusatoria.
E caratteristica del processo moderno è proprio questa celebrazione di un giudizio collettivo, di un giudizio cioè che è opera non solo del Giudice, ma anche delle parti che svolgono le separate funzioni dell’Accusare e del Difendere.
Ecco, quindi, come solo attraverso il completo distacco della funzione inquirente da quella giudicante si è reso possibile attuare sia la terzietà che la imparzialità del Giudice, sanciti dalla nostra Costituzione.
Ma un PM che per anni ha svolto la funzione investigativa (per di più con una assoluta disapplicazione del disposto dell’art. 358 c.p.p.) che garanzie di terzietà e di imparzialità può offrire?
A cancellare di colpo i circuiti neuronali che si sono profondamente formati nel cervello in tanti anni, può bastate l’andare a sedersi sullo scranno del Giudice?
Ecco, credo, la vera ragione del “sì” alla separazione delle carriere.
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