La condotta tenuta in aula della maestra non è adducibile al meno grave reato di “abuso dei mezzi di correzione”, ma a veri maltrattamenti ai danni di bambini in una scuola dell’infanzia Lombarda.

Reato di maltrattamento, questa è la condanna inflitta ad una maestra che instaurava un clima di terrore e umiliazione fra i bambini, esercitando su alcuni di loro ripetuti atti di violenza psicologica, strappando i disegni venuti male, obbligando i bambini ad andare in bagno solo ad orari prestabiliti.

In primo grado e poi anche in secondo grado, viene ritenuta colpevole del reato di maltrattamento sui bambini, in qualità di educatrice, verso quattro bambini che avevano trovato il coraggio di raccontare i fatti accaduti ai propri genitori. Per i giudici, è necessario anche un risarcimento danni nei confronti dei genitori dei bambini coinvolti.

Il legale difensore della maestra, aveva posto in dubbio innanzitutto l’attendibilità delle dichiarazioni, raccolte da soggetti non specializzati e legati da un rapporto tale da indurre la suggestione. Le dichiarazioni dei genitori, aggiungeva il difensore, sono smentite dalle colleghe che parlavano solo di clima teso e metodi bruschi. Per questo il legale sostiene che sia eccessivo catalogare i comportamenti della maestra come maltrattamenti, ma semmai solo riconducibili solo alla meno grave ipotesi di abuso dei mezzi di correzioni.

 

Nonostante queste motivazioni, i Giudici di Cassazione confermando la genuinità e la validità delle dichiarazioni, respingevano il tentativo difensivo di ricondurre i fatti ai metodi rigidi ed eccessivi della maestra, decretando così la responsabilità penale della maestra.

 

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