Convalida dell’arresto: con la sentenza n. 31173 del 13 giugno 2023, VI sezione penale della Corte di Cassazione, depositata in data 18 luglio 2023, sul tema della comparizione dinanzi al giudice del dibattimento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano eseguito l’arresto in flagranza o di quelli che abbiano ricevuto in consegna l’arrestato si è affermato che  “…….nella procedura prevista dall’art. 558 comma 1  c.p.p. la relazione orale può essere sostituita dal verbale di arresto ove acquisito da parte del giudice, poiché essa non condiziona la validità della decisione che il giudice è chiamato ad adottare, né la sua mancanza costituisce ostacolo alla prosecuzione del giudizio e alla convalida del provvedimento”. 

Con la stessa pronuncia si è precisato che relazione orale non è assimilabile ad una forma di testimonianza, in quanto non è soggetta alle regole dettate per l’esame testimoniale ex art. 499 c.p.p. né tantomeno deve essere preceduta dalle formalità previste per la testimonianza disciplinate dall’art 497 c.p.p. particolarmente dalla formula dell’impegno a dire la verità.

In questo modo il procedimento di convalida dell’arresto in flagranza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la convalida dell’arresto non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall’art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo dell’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l’oralità della relazione afferente l’eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida dell’arresto, consentendo la presentazione dell’arrestato anche prima della scadenza del termine di 24 ore previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.

La Suprema Corte accogliendo il ricorso della procura ha annullato l’ordinanza del tribunale di Palermo che non aveva confermato la convalida dell’arresto di G.B. eseguito in flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, “stante l’assenza all’udienza di convalida dell’arresto dell’agente di polizia giudiziaria che ha operato l’arresto e che non ha potuto riferire sui fatti che hanno portato all’arresto “.

Con questa pronuncia il Giudice può vagliare l’operato sulla base del verbale di arresto ma la difesa cosa può verificare senza poter fare domande a chi ha eseguito l’arresto?

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