Il tema del Mandato d’arresto europeo viene affrontato nella pronuncia n. 34821 resa dalla Corte Costituzionale l’8 agosto del 2023 che richiama i principi espressi dalla Consulta nella sentenza n. 177/2023.

Tutto ha origine dal provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli che accoglie la richiesta di un cittadino italiano in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi. L’indagato era accusato di associazione a delinquere e rapina. I reati erano stati commessi in Francia nel 2022 e per questi aveva goduto del regime degli arresti domiciliari.

La sentenza era stata impugnata dal ricorrente che manifestava la sua incompatibilità col regime carcerario a causa del proprio stato di salute, la distrofia muscolare progressiva da cui è afflitto.

Il ricorso viene giudicato inammissibile.

Il collegio giudicante osserva che la pronuncia adottata dalla Corte Territoriale è in linea con il recentissimo arresto della Corte Costituzionale (sentenza n. 177/2023) in cui dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18 bis della legge del 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584 GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli stati membri) sollevate dalla Corte d’appello di Milano in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 110 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, “ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”.

Queste le osservazioni della Corte di Cassazione con cui viene decretato inammissibile il ricorso , condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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