La notifica dell’avviso di udienza se comunicata ad uno solo dei due difensori consente di ritenere acquisita la formale conoscenza dell’udienza stessa ad opera della difesa, quindi è valida.

Questo è quanto stabilito in Cassazione con sentenza n. 34849 depositata in data 11 agosto 2023.

A seguito del ricorso presentato che impugnava la sentenza di merito che lo aveva condannato alla pena di 3 mesi di reclusione e multa di 150,00 € per il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione)

La notifica dell’avviso di udienza “non corretta” secondo il ricorrente, non viene così accolta dal Collegio, che rigetta il ricorso e lo condanna al pagamento delle spese.

In relazione alla prima eccezione ex adverso formulata relativa alla mancata notifica del verbale di udienza, la Corte si richiama al precedente orientamento nel ribadire che «l’omessa notifica dell’avviso di udienza ad uno dei difensori di fiducia dell’imputato si configura come nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati» (Cass. Sez. Unite, n. 22242/2011).

Ribadisce così che la regolare citazione del co-difensore garantisce comunque il pieno esercizio del diritto. Quindi la mancata proposizione dell’eccezione da parte del co-difensore sana la nullità, nullità a prescindere dal fatto che l’imputato regolarmente citato, sia presente o meno. Sentenziando che la regolare citazione del co-difensore garantisce il pieno esercizio del diritto.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che la nozione di “parte” dev’essere riferita al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore.

Anche il secondo motivo di appello viene ritenuto inammissibile, in quanto non è condivisibile, per la Corte, il ragionamento giuridico rappresentato dal ricorrente in merito alla prescrizione. Per la Corte “al periodo ordinario di 10 anni va aggiunto 6 anni e 8 mesi per le interruzioni, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica e infra quinquennale, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è decorso”.

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