“La valenza erotica del gesto compiuto e l’invasione della sfera intima della vittima sono decisive per la condanna al reato di violenza sessuale”

È reato di violenza sessuale anche se si tratta di un bacio rubato. Per i giudici i dettagli presi in esame sono decisivi: la repentinità del gesto compiuto dall’uomo ubriaco e la saliva lasciata sulle labbra della vittima. L’uomo, ubriaco afferrava il volto della sconosciuta obbligandola così ad un bacio prolungato e non voluto.

I giudici di merito hanno riconosciuto, un uomo, colpevole del reato di violenza sessuale condannandolo a venti mesi di reclusione.

Per il difensore del condannato la decisione emessa dalla Corte d’appello va posta in discussione, essendo l’episodio oggetto del processo catalogabile, a suo parere, come mera violenza privata.

A supporto della tesi difensiva sono: la natura repentina dell’azione e che quindi non può avere alcuna connotazione sessuale e l’assenza dell’intrusione nella sfera sessuale della donna. Sostenendo inoltre l’esclusione di qualsiasi valenza erotica del gesto, anche in virtù del contesto sociale e culturale del proprio assistito.

La Cassazione non ritiene corretto ridimensionare la gravità dell’atto compiuto dall’uomo che, visibilmente ubriaco si rendeva responsabile del gesto. È per i giudici un inequivocabile reato di violenza sessuale in quanto fatto verso una donna non consenziente e diretto a soddisfare la concupiscenza dell’aggressore. Atto, tra l’altro non correlabile nemmeno alle usanze del Paese di origine dell’uomo, sia perché accompagnato da costrizione, sia perché caratterizzato da un contatto intimo.

Come, ribadito dai magistrati, il bacio deve essere visto come un atto sessuale anche quando sia un semplice contatto sulle labbra, sostenendo inoltre che, non può essere fatta nessuna distinzione in base all’intensità del bacio. Questo perché ogni bacio non voluto lede la libertà e l’integrità sessuale del destinatario, invadendo la sfera intima della vittima. Poi, come aggiunto dai magistrati l’azione repentina compiuta dall’uomo conferma l’esistenza del reato di violenza sessuale, poiché “…è sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, per superare la volontà contraria del soggetto passivo”.

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