In tema di falso, deve essere qualificato come documento pubblico con efficacia fidefaciente il registro informatico dell’università sul quale, all’esito di verifica effettuata da operatori individuati attraverso l’impiego di credenziali, vengano riversati i dati risultanti da statini e verbali di esami, al fine di produrre la documentazione attestante la carriera universitaria dello studente, sicché la sua falsificazione integra il reato di cui all’art. 491-bis cod. pen.

Con i ricorsi le difese hanno contestato, per quanto qui rileva, la definizione giuridica offerta dalla Corte territoriale del reato previsto dall’art. 491 bis cp, sottolineando come, al pari del libretto universitario per quanto attiene all’avvenuto superamento degli esami, alle registrazioni degli stessi andrebbe riconosciuta una mera funzione certificativa, atteso il loro carattere derivativo rispetto alle attestazioni contenute nei verbali di esame. Da tali premesse conseguirebbe la non configurabilità, nel caso di specie, di un atto pubblico, posto che, ai sensi dell’art. 491-bis c.p., del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, lett. p), degli artt. 2699 e 2700 c.c., non ogni documento informatico pubblico è un atto pubblico e non ogni documento informatico pubblico avente efficacia probatoria è un atto pubblico fidefaciente, quest’ultima rilevando, ai sensi del citato D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20 comma 1-bis, e art. 21, solo quando il documento sia sottoscritto con firma digitale avanzata o qualificata. Il registro telematico dell’università, pertanto, aveva una mera funzione certificativa interna, al fine di consultare agevolmente la carriera dello studente, in vista del rilascio, previa verifica di un atto successivo -il cd. allegato A -, attestante la regolarità della stessa carriera.

 

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva con alcune interessanti osservazioni.

 

La giurisprudenza di legittimità – muovendo da quanto disposto dall’art. 491-bis c.p. (ossia che se alcuna delle falsità previste dal capo III del titolo VII del libro II del codice riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici) – ha innanzitutto chiarito che in materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all’art. 491-bis c.p. riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest’ultimo (Sez. 5, n. 12576 del 29/01/2013, Magri, Rv. 255379).

 

Siffatta decisione ha in particolare precisato (v. Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini, Rv. 249858  in tema di falso ideologico e pure Sez. 5, n. 43512 del 16/11/2010, Catrambone, Rv. 249145: il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti “interni”, a condizione che gli stessi siano tipici o si inseriscano in un iter procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato) che la nozione di atto pubblico comprende, non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti c.d. interni. Tali devono intendersi sia quelli destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale, conforme o meno allo schema tipico e ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.

 

Si tratta di un principio che si inserisce in quella consolidata linea interpretativa secondo la quale l’archivio informatico di una Pubblica Amministrazione debba essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integri una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (artt. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo (v. Sez. 5, n. 32812 del 18/06/2001, Balbo, Rv. 219945 – 0; Sez. 5, n. 11930 del 27/01/2005, Occhetta, Rv. 231706 – 0; Sez. 5, n. 45313 del 21/09/2005, De Marco, Rv. 232735).

 

Alla stregua di quanto precede, la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la previsione dell’art. 491-bis c.p. riguardi tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale: l’ipotesi che la falsità riguardi direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria e l’ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati ad elaborare dati ed informazioni, come prescritto dall’ultima parte della stessa norma sostanziale.

 

La soluzione è in linea con le conclusioni della quinta sezione n. 15535 del 06/03/2008, Abrami, Rv. 239485, secondo cui integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491-bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l’art. 491-bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo.

 

Da questo angolo di visuale la nozione dettata dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p), recante il Codice dell’amministrazione digitale, si limita a ribadire che per documento informatico s’intende il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; sicché  la natura del documento, ai fini dell’accertamento della sussistenza o non degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici, va apprezzata alla luce delle regole generali e tenendo conto delle peculiarità dei registri dei quali si tratta.

 

A quest’ultimo proposito, la Corte segnala che il MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca Scientifica, aveva disposto dover essere introdotto in tutte le Università italiane nel 2006 un sistema telematico definito “Sistema di Segreteria Studenti” e predisposto per la gestione di tutti i dati delle carriere degli studenti delle università, dall’immatricolazione fino alla laurea.

 

In sintesi, l’operatore della segreteria, prima di procedere al caricamento dell’esame nell’applicazione del sistema telematico, doveva verificare la corrispondenza dei dati dello statino con quelli del verbale dello stesso esame e doveva quindi siglare lo statino. Quest’ultimo veniva poi riposto nel fascicolo personale dello studente; i verbali venivano conservati dapprima presso la Segreteria competente e, poi, rilegati per sezione e per anno accademico, e quindi sistemati definitivamente. Lo studente che intendeva sostenere l’esame di laurea doveva accedere al sito dell’Università, aprire il modulo per la domanda di ammissione all’esame di laurea, compilarlo inserendovi l’elenco dettagliato degli esami sostenuti con i voti conseguiti, autocertificando tutto ciò, dopo aver verificato l’anno di corso, il codice, il credito formativo e la denominazione dell’insegnamento, la data e il voto di ciascun esame. L’operatore della Segreteria della facoltà, a sua volta, doveva controllare il contenuto di tale domanda e il responsabile della medesima Segreteria doveva verificare il titolo scolastico pregresso, l’avvenuto pagamento delle tasse universitarie, che nel fascicolo personale fossero presenti tutti gli statini degli esami indicati nell’autocertificazione dello studente, l’esistenza dei verbali di esame e solo a quel punto sottoscrivere il c.d. Allegato A, attestante la regolarità della carriera dello studente. L’Allegato A veniva poi inviato, a cura della stessa Segreteria, alla Commissione di laurea.

 

Un dato di fondo, dice ancora la Corte, è che l’Allegato A era il documento cartaceo prodotto attraverso il computer, in tal modo confermando la rilevanza integralmente sostitutiva delle registrazioni rispetto agli originari documenti cartacei. Ne discende che, indipendentemente dalla sempre possibile verifica della corrispondenza tra situazione cartolare e quella informatica, il registro era destinato a riprodurre esattamente i dati emergenti dallo statino e dal verbale, con conseguente assunzione della medesima natura di tali atti. E, del resto, proprio la maggiore rapidità di consultazione e lo stato di possibile disordine nella gestione della documentazione cartacea non fanno che rafforzare il convincimento sulla natura sostanzialmente (oltre che formalmente) riproduttiva delle registrazioni nel sistema telematico rispetto ai dati riportati negli statini e nei verbali.

 

E non c’è dubbio che al libretto universitario deve riconoscersi natura di atto pubblico fidefacente limitatamente alle attestazioni relative alla frequenza dello studente alle lezioni e, invece, natura meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l’avvenuto superamento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali (così Sez. 5, n. 44022 del 28/05/2014, Ingenito, Rv. 260770). Tuttavia, la ragione per la quale la riproduzione nel registro informatico dei dati emergenti dallo statino e dal verbale di esame non può essere equiparata alle indicazioni del libretto universitario scaturisce dal rilievo che, in tema di atti pubblici, tra i documenti originali e quelli derivativi si interpone una categoria di documenti, che sono formalmente derivativi, ma sostanzialmente originali: formalmente derivativi, in quanto riproducono fatti giuridici emergenti da altri documenti, sostanzialmente originali in quanto, sia pure a mezzo dei fatti riprodotti, comprovano e rappresentano un fatto giuridico nuovo, avente una propria individualità, una propria autonomia, nonché propri effetti giuridici (Sez. 5, n. 4977 del 02/03/1982, Guelfi, Rv. 153700, con riguardo ai registri della carriera scolastica universitaria).

 

Si comprende allora che la funzione del registro informatico è proprio quella di riprodurre il contenuto dei verbali d’esame, all’esito di una verifica di corrispondenza effettuata dall’operatore rispetto alla documentazione cartacea: tutto ciò non in vista della realizzazione di una funzione certificativa del contenuto degli stessi verbali, ma proprio come riproduzione informatica del loro contenuto e della loro efficacia e in vista della realizzazione dell’effetto di rappresentare la base più spedita di accertamento dei dati rilevanti della carriera studentesca e, al fine, nel regime che ha preceduto l’informatizzazione delle verbalizzazione delle risultanze dell’esame, di rendere omogenea la riproduzione informatica dei dati precedentemente emergenti dalla base cartacea. Tutto ciò ferma restando l’idoneità delle registrazioni a produrre l’Allegato A.

 

Non coglie dunque nel segno il rilievo assegnato nelle prospettazioni difensive all’essere il registro del quale si tratta un data base, nel senso che esalta il profilo – certamente esatto – dell’essere il registro un insieme di dati organizzati e archiviati elettronicamente in un sistema informatico, ma trascura di soffermarsi sulle modalità di raccolta dei dati e sulla loro funzione, come se si assumesse che un atto notarile non consiste in altro che in fogli di carta sui quali sono riprodotti dei dati.

 

E del resto il significato dell’introduzione dell’art. 491-bis c.p. nel nostro ordinamento è stato quello di estendere l’applicazione delle fattispecie sulle falsità relative ai documenti pubblici ai documenti informatici pubblici, in tal modo individuando il bene giuridico protetto nel valore probatorio dei dati informatici. Siffatta conclusione si correla alla puntualizzazione per quale l’estensione riguarda il “documento informatico pubblico avente efficacia probatoria“: un’efficacia che, nel caso di specie, scaturisce proprio dalla generazione – per effetto dei dati inseriti nel sistema – dell’atto destinato a documentare la carriera scolastica dello studente.

 

Così dimostrata la certa natura pubblica del documento informatico e la sua rilevanza probatoria equivalente a quella degli atti pubblici il cui contenuto è stato riprodotto, va aggiunto che le regole di predisposizione dei documenti pubblici informatici e di riconducibilità ad un autore sono state varie nel tempo a misura dell’evoluzione tecnologica e ruotano tutte attorno ad un criterio funzionale: l’idoneità delle specifiche tecniche ad assicurare l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento se non con procedure obiettivamente verificabili; sicché risulta fuori fuoco il richiamo alle conseguenze oggi previste dal legislatore per il caso di comunicazione via p.e.c. in caso di mancanza di firma digitale valida, così come il profilo della mancata sottoscrizione, soprattutto alla luce del fatto che, all’epoca in cui la vicenda si è sviluppata, il D.Lgs. n. 82 del 2005 regolava in modo variegato il tema della firma elettronica, oggi disciplinata unitariamente dalla lett. s) del comma 1 dell’art. 1), prevedendo alle lett. q), r) e s), la firma elettronica, la firma elettronica qualificata e la firma digitale.

 

La mancata sottoscrizione digitale del registro è pertanto un tema che viene dedotto in termini generici, una volta che le modalità procedimentali consentivano l’accesso solo ad operatori univocamente identificati e l’inserimento di dati secondo processi destinati a garantire l’esatta riproduzione del contenuto rilevante del documento originale, ai fini dell’elaborazione dell’Allegato A.

 

Cass. Pen. Sez. V n. 33285 ud. 14 luglio 2023

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