Competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi in favore dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato è il giudice che abbia la disponibilità materiale e giuridica degli atti del processo, sicché sulla richiesta di liquidazione dei compensi relativamente al  giudizio di legittimità la competenza spetta al giudice che emesso la sentenza impugnata, avendo la Corte di cassazione un accesso agli atti del processo assai limitato e finalizzato esclusivamente alla valutazione di eventuali vizi verificatisi nel corso del giudizio.

 

Cassazione penale sez. III, 15/12/2016, n.41525

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