Il Procuratore Generale presso la Corte di appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa “inaudita altera parte” dal giudice di appello, con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, essendosi affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 che, in tal caso, l’interesse ad impugnare pertiene solo a quest’ultimo, posto che la soppressione di un grado di giudizio limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.

Il Procuratore Generale ricorre per cassazione avverso la sentenza predibattimentale di proscioglimento per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione, sostenendo che il provvedimento impugnato era stato adottato in fase predibattimentale, in assenza di qualsiasi contraddittorio tra le parti, senza l’osservanza della decisione della Corte Costituzionale n.111 del 2022, con la quale era stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 568 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui viene interpretato nel senso che non vi sia interesse dell’imputato al ricorso in presenza di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione assunta inaudita altera parte.

 

La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, con la sentenza 111/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568 co. 4 c.p.p. ove interpretato nel senso che sarebbe inammissibile il ricorso dell’imputato che lamentasse l’omessa lesione del diritto di difesa, a seguito di udienza predibattimentale che, senza alcun contraddittorio abbia dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

 

Pertanto, continua ad essere perfettamente legittima la pronuncia, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. con la quale il giudice di appello – con pronuncia predibattimentale ed inaudita altera parte – dichiari non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione: l’imputato che ritenesse non satisfattiva tale pronuncia, rimarrebbe titolare di un interesse, processualmente rilevante, a proporre ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, legittimamente esperibile, ma nessun interesse ha il Procuratore generale che, oltretutto, non chiarisce quale violazione di legge si sarebbe verificata.

 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 111/2022, infatti, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4 cod. proc. pen., ha affermato che “la soppressione di un grado di giudizio…limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito”; è quindi evidente che soltanto l’imputato ha interesse ad impugnare una sentenza a seguito di udienza predibattimentale che, senza alcun contraddittorio abbia dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ma non il Pubblico Ministero. E del resto, con l’ordinanza di rimessione si chiedeva alla Corte Costituzionale di valutare la costituzionalità dell’art. 568 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui consentiva alla Corte di Cassazione, investita da rituale ricorso dell’imputato (e non del Pubblico Ministero), di dichiarare l’inammissibilità dello stesso per carenza d’interesse e non prevedeva, invece, la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti.

 

Cass pen. sez. II n. 43366 del 22/09/2023 dep. 26/10/2023

scarica la sentenza

Utilizzando il Form acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni sulla nostra modalità di gestione della privacy, clicca qui

    Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

    La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

    Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui

    contatti telefonici

    3314738874

    seguici sui social