In tema di giudizio abbreviato richiesto a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, è ammissibile la revoca della richiesta, ove la piattaforma probatoria in relazione alla quale è stata esercitata l’azione penale ed è stato emesso il relativo decreto si venga ad arricchire dell’esito di un accertamento, dotato di particolare rilevanza in relazione alla posizione dell’imputato, di cui quest’ultimo non sia stato reso edotto con l’avviso di deposito dell’atto e sia stato acquisito al fascicolo successivamente alla formalizzazione della richiesta del rito alternativo.

Il giudizio abbreviato richiesto in seguito all’emissione del decreto di giudizio immediato è revocabile in particolari situazioni determinate dalla sequenza procedimentale.

 In particolare nel procedimento de qua, il Pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, aveva demandato ai RIS un’indagine tecnica volta a verificare se fossero riconducibili ai profili biologici degli imputati alcune tracce ematiche rinvenute dalla polizia giudiziaria su alcuni reperti ritenuti dimostrativi della partecipazione nei reati per cui si procedeva. La relazione dei RIS, relativa all’esito degli accertamenti biologici – che era risultata particolarmente significativa in quanto erano evidenziati risultati riferibili agli imputati – era poi stata trasmessa al Pubblico ministero il 7/12/2018. La relazione era poi stata depositata nella cancelleria centrale dell’Ufficio G.i.p. del Tribunale – che deteneva il fascicolo processuale a cagione della richiesta di emissione del Decreto di giudizio immediato – il 12/12/2018 e nello stesso giorno la difesa dell’imputato aveva depositato la richiesta di abbreviato presso la cancelleria del G.i.p. che aveva emesso il decreto di giudizio immediato. Quest’ultimo, con decreto fissava l’udienza per l’ammissione degli imputati al rito richiesto.

A tale udienza, la difesa lamentava l’assenza della relazione dei RIS dal fascicolo processuale alla data di presentazione della richiesta di abbreviato, il mancato avviso del deposito della relazione e l’assenza della indicazione della relazione dei RIS tra le fonti di prova  indicate nel decreto di giudizio immediato. Dal canto suo il  G.U.P., tra l’altro,  respingeva  la richiesta della difesa dell’imputato di concessione di un termine a difesa per valutare se ritrattare la richiesta di rito abbreviato.

La Corte del merito aveva ritenuto la irretrattabilità della richiesta di rito abbreviato sul rilievo che la difesa, al momento del deposito della richiesta, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto prendere contezza dell’esistenza della relazione dei RIS, risultando la relazione già inserita nel fascicolo del P.M. ed  inoltre, che trattandosi del risultato di un atto investigativo in precedenza disposto, l’imputato era ben consapevole che la piattaforma probatoria sarebbe stata destinata ad ampliarsi.

Nel ricorso davanti alla Suprema Corte, la difesa lamentava la violazione del diritto di difesa per avere i giudici di merito ritenuto irretrattabile la richiesta di rito abbreviato non condizionato nonostante gli esiti di consulenza fossero pervenuti al fascicolo del G.i.p. dopo la notifica della richiesta di giudizio immediato e, soprattutto, del deposito da parte dell’imputato della richiesta di rito abbreviato.

La Corte di Legittimità, ricostruita l’esatta sequenza delle fasi procedimentali,  tenuto conto della particolare natura della questione posta  e  sottolineando come sia proprio l’esito dell’indagine tecnica che veniva in discussione a rivestire profili dirimenti sul versante dell’attribuibilità del fatto all’imputato, assumendo valenza decisiva ai fini dell’esercizio di una scelta consapevole che egli è tenuto a fare in ottica difensiva, si è discostata dai principio affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla revocabilità della richiesta di giudizio abbreviato, affermando che nel caso di specie, l’imputato  deve essere riportato nelle condizioni processuali in cui si trovava all’atto della formulazione della domanda, onde consentirgli di valutare se “all’attuale stato degli atti” opti o meno ratione cognita nuovamente per il rito alternativo con le sue differenti forme ovvero sia da seguire la strada dibattimentale ordinaria.

Cassazione penale sez. II – 07/07/2023, n. 34854, dep. 11 agosto 2023. 

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