In tema di patrocinio dei non abbienti, va affermato che l’avvenuta ammissione al beneficio, in quanto espressamente prevista dal legislatore come circostanza aggravante del delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non costituisce fattore ostativo all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Con i motivi di ricorso la difesa lamentava sia la violazione dell’art. 95 DPR 115/2002 avendo l’imputato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, allegato materialmente la dichiarazione per il calcolo ISEE – sicché il falso sarebbe un errore commesso in buona fede da soggetto privo di cognizioni tecniche e, in quanto tale, scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen., così come interpretato dalla Corte costituzionale – sia la violazione dell’art. 131 bis c.p. per avere la corte di Appello negato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Corte, dopo aver evidenziato l’infondatezza del primo motivo – per la molto semplice ragione che dalla consultazione degli atti, consentita atteso il tipo di vizio denunziato, era emerso che in realtà l’imputato aveva inequivocabilmente dichiarato l’ammontare del complessivo reddito familiare allegando la dichiarazione ISEE all’esclusivo fine della indicazione circa le proprietà̀ immobiliari, sicché non era sostenibile l’errore scusabile – ha, invece, accolto il secondo non condividendo l’assunto dei giudici di merito secondo il quale il fatto non era di particolare tenuità perché l’amministrazione è stata ingannata ed il beneficio cui l’imputato non aveva diritto è stato ottenuto.

L’ammissione al beneficio non dovuto, precisa la Corte, è circostanza espressamente prevista dal legislatore come aggravante (art. 95, secondo periodo, del D.P.R. n. 115 del 2002): ne discende che la riconducibilità a tale tipizzazione non può essere considerata, di per sé, elemento ostativo all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità invocata; altrimenti è come se la legge dicesse – ma non dice – “il fatto non può mai essere considerato di particolare tenuità ove venga conseguita o mantenuta l’ammissione in mancanza dei requisiti”. Ed al Giudice è demandato dall’ordinamento il compito di interprete, non già di legislatore.

 

Cass. Pen. Sez. IV n. 44900 del 10 ottobre 2023, dep. 8 novembre 2023 

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