In tema di sequestro probatorio, le prescrizioni alle quali può essere condizionata, ex art. 85 disp. att. cod. proc. pen., la restituzione del bene devono essere funzionali ad assicurare la realizzazione del medesimo scopo in relazione al quale il vincolo fu disposto.

Dopo aver ribadito il principio in base al quale “il provvedimento con cui il G.I.P. rigetta l’opposizione proposta avverso il decreto di dissequestro condizionato, emesso dal P.M. a norma dell’art. 263 cod. proc. pen., è ricorribile in cassazione non solo per la violazione delle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., ma per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, in quanto il rinvio all’art. 127 contenuto nell’art. 263 non è limitato al rispetto delle forme, ma è generalizzato all’intera norma contenuta nell’art. 127” (cfr., in termini, Terza Sezione, n. 32276/2007, CED 237085), la Corte ha annullato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva condizionato la restituzione di un automezzo, coinvolto in un sinistro e sottoposto a sequestro probatorio, all’assolvimento di prescrizioni attinenti alla messa in sicurezza del veicolo, prescrizioni, dunque, del tutto estranee alle finalità – funzionali all’accertamento dei fatti – per le quali il sequestro era stato disposto.

In particolare la Corte ha evidenziato che la motivazione espressa dal G.I.P. per confermare la legittimità della decisione con cui il P.M. aveva condizionato il dissequestro del mezzo all’adempimento di specifiche prescrizioni non ha riguardato aspetti connessi allo scopo probatorio – così da esprimere una motivazione adeguata, ritenuta necessaria, a pena di nullità, a rappresentare la finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698-01) – ma si sia esclusivamente incentrata sulla ritenuta sussistenza di un periculum attuale e concreto, rappresentato dall’impossibilità di “consentire la circolazione del veicolo in assenza di messa in sicurezza del semirimorchio“.

Tale motivazione, tuttavia, potrebbe, al più, giustificare il mantenimento di un vincolo cautelare solo nel caso in cui si proceda in conseguenza dell’applicazione di un sequestro preventivo – diversamente finalizzato a garantire le esigenze preventive di cui all’art. 321 c.p.p., e cioè il “pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” – ma non già nell’ipotesi in cui, come in quella in esame, il bene sia stato unicamente sottoposto a sequestro probatorio.

Rilievi che ovviamente valgono anche con riguardo alle prescrizioni cui, per espressa previsione dell’art. 85 disp. att. c.p.p., il dissequestro può essere condizionato, dovendo anche quest’ultime essere funzionali alla natura e al contenuto dello specifico sequestro cui ineriscono.

L’indicata norma, del resto, neanche può trovare applicazione con riguardo al sequestro preventivo, risultando oramai consolidato il principio per cui l’art. 85 disp. att. c.p.p., che, inserito nel capo VI delle norme di attuazione recante “Disposizioni relative alle prove“, prevede la possibilità di restituzione di cose in sequestro previa esecuzione di specifiche prescrizioni, non si applica al sequestro preventivo (così, espressamente, Sez. 3, n. 14738 del 12/12/2019, dep. 2020, Marchio, Rv. 279462-01; ove è stato, altresì, precisato che tale inapplicabilità dell’art. 85 disp. att. c.p.p. al sequestro preventivo è desumibile dal fatto che esso non è più richiamato nell’attuale formulazione dell’art. 104 disp. att. c.p.p., nonché in considerazione dell’autonoma e articolata disciplina delle modalità esecutive del sequestro preventivo); di talchè, anche tenuto conto della collocazione sistematica della norma – dettata nel capo VI delle norme di attuazione, recante “Disposizioni relative alle prove” – la previsione dell’art. 85 disp. att. c.p.p. può trovare applicazione unicamente con riguardo al sequestro probatorio.

E comunque le prescrizioni di cui si discute devono necessariamente seguire la funzione e il contenuto del tipo di sequestro (probatorio) nella cui vigenza vengono applicate, essendo logicamente dettate per realizzarne le medesime finalità. Laddove, infatti, l’Autorità giudiziaria decide di subordinare la restituzione di un bene sequestrato alla condizione che vengano adempiute delle specifiche prescrizioni è ragionevole affermare che ciò avvenga perché si ritiene che mediante l’effettuazione di tali adempimenti si possano realizzare quegli stessi scopi e quelle medesime finalità per il cui raggiungimento era già stato disposto l’originario sequestro. D’altro canto, ragionare in termini difformi vorrebbe dire, secondo logica sistematica, porre tali prescrizioni in maniera palesemente distonica rispetto al sistema processuale di riferimento, privandole di una loro effettiva funzionalità.

Ecco perché le prescrizioni cui, ex art. 85 disp. att. c.p.p., può essere condizionata la restituzione di cose sequestrate hanno la medesima finalità e lo stesso contenuto del sequestro nella cui vigenza vengono previste, in quanto necessariamente funzionali ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui tale sequestro era stato disposto.

Cass. Pen. sez. IV del 13 giugno (dep. 27 settembre) 2023 n. 39179

 

 

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