L’ imputato aveva provocato un sinistro stradale ma non aveva avuto alcuna necessità di cure mediche. In conseguenza del sinistro, il rifiuto di sottoporsi al prelievo del sangue per come richiesto dalle forze dell’ordine ha comportato la condanna per la violazione dell’art. 186 comma 7 c.d.s.

Con l’atto di gravame si sosteneva il difetto dell’elemento oggettivo del reato poiché l’imputato non aveva rifiutato di sottoporsi agli accertamenti preliminari e nemmeno all’alcoltest su strada o presso il più vicino comando di polizia, bensì solo a quello di sottoporsi a prelievo di liquido biologico presso una struttura sanitaria non ricorrendo uno dei due presupposti di legge di cui all’art. 186 comma 5 c.d.s.

La Corte Suprema ha accolto il gravame specificando ancora una volta che  non integra il reato di cui all’art. 186 c.d.s. comma 7, il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali. Risulta pertanto incontrovertibile la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico attraverso il prelievo di liquido biologico presso una struttura sanitaria ma solo in presenza dei due presupposti specifici: il coinvolgimento dei conducenti in incidenti stradali e il loro bisogno di cure mediche.

Nel caso de quo si era verificato l’incidente stradale ascrivibile alla condotta dell’imputato, ma non risultava che lo stesso avesse necessità di sottoporsi a cure mediche. In difetto dei presupposti la richiesta rivolta dagli operanti al conducente era illegittima e dunque il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di ottemperarvi è penalmente irrilevante.

 

Cass. pen., sez IV, ud. 26 ottobre 2023 (dep. 22 novembre 2023), n. 46861.

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