In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la richiesta di discussione orale dell’appello, presentata ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione affronta il problema della tempestività dell’istanza di trattazione orale dell’appello inoltrata durante il periodo feriale. In particolare, a seguito della fissazione dell’udienza di appello per il 13 settembre 2022, la difesa, il successivo 22 agosto 2022, aveva depositato istanza di trattazione orale rispettando, quindi, il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La Corte territoriale ha reputato tardiva la citata istanza sul rilievo che non si poteva tener conto, ai fini della valutazione della tempestività del deposito, degli undici giorni compresi tra il 22 e il 31 agosto 2022, ricadendo, questi, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, corrente dal primo al 31 agosto.
La Suprema Corte, nell’annullare con rinvio la sentenza di appello in quanto viziata da una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio (deducibile con ricorso per cassazione), ha precisato che nulla conforta la conclusione rassegnata dalla Corte territoriale in ordine alla tardività dell’istanza di trattazione orale dell’appello, dovendo essere interpretata, la sua presentazione nel torno di tempo del periodo di sospensione feriale dell’attività giudiziaria, alla stregua di una rinuncia del difensore a valersene.
Va, al riguardo, evidenziato che la sospensione dei termini processuali stabilita dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969 risponde alla finalità, espressa negli atti parlamentari (v. Proposta di legge dell’8 settembre 1968), di «fare godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo» nel periodo feriale. La Corte costituzionale, dal canto suo, nella sentenza n. 222 del 2015, si è espressa nel senso che «l’individuazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali risponde a un’esigenza di garanzia dell’effettività del diritto di difesa nel periodo di riposo degli avvocati», in tal modo ribadendo quanto già affermato allorché, nel delineare l’ambito di applicazione e la finalità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, aveva precisato che esso, nato «dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali […] è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.)» (sentenza n. 255 del 1987), cui deve essere accordata tutela, «quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto» (sentenza n. 49 del 1990).
Pertanto, con riferimento ai termini processuali, stabiliti a pena di decadenza, diversi da quelli stabiliti per le impugnazioni, ove si negasse all’attività difensiva, utilmente compiuta nel periodo feriale, l’attitudine a raggiungere l’effetto cui essa è preordinata, si verrebbe a determinare una distorsione dell’ordine di valori sottesi alla previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, ossia “la garanzia dell’effettività del diritto di difesa” l’imputato, infatti, si vedrebbe privato degli effetti, per lui favorevoli in termini di potenziamento del diritto di difesa, derivanti dalla tempestiva attività processuale del proprio difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria di appartenenza, la cui garanzia – lo si è evidenziato – costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Ragione per cui, nel caso specifico, si è verificata un’invalidità nella celebrazione del giudizio di secondo grado, suscettibile di dar luogo ad una nullità generale a regime intermedio della sentenza di appello, tempestivamente eccepita dal difensore del ricorrente con le conclusioni scritte in quella sede rassegnate e con la specifica allegazione del vulnus difensivo arrecato all’imputato appellante, ossia la preclusione della possibilità di rendere spontanee dichiarazioni; nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.
Cass. Pen. sez. V n. 51191 del 20 ottobre 2023 (dep. il 21 dicembre 2023)
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