La circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità non è compatibile con l’ipotesi attenuata speciale prevista dall’ art. 648 c.p. comma 4, nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione.
Ed invero, la Suprema Corte evidenzia che il giudice di prime cure aveva effettuato una valutazione complessiva del fatto per ricondurre la fattispecie concreta nell’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 c.p., ritenendolo dunque di particolare tenuità, valutazione nella quale è rientrato anche il valore esiguo del bene, ragion per cui tale aspetto non può essere nuovamente valutato ai fini della applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
Si precisa pure nella sentenza in commento che in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p. n. 4, è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p.
In altre parole, lo stesso elemento non può essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato e l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato.
Cass. Pen. Sez. II, ud. 16.11.2023(dep. 21.12.2023) nr. 51255.
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui