Esclusa la responsabilità del proprietario di un immobile per le lesioni occorse all’inquilino dalla caduta di calcinacci se il proprietario non era a conoscenza dello stato di dissesto dell’immobile.  La responsabilità penale non può prescindere dall’accertamento di profili di colpa (esclusa la responsabilità del proprietario di un immobile per le lesioni occorse all’inquilino a seguito della caduta di alcuni calcinacci provenienti dal solaio dell’abitazione, atteso che l’imputato non era stato portato a conoscenza della situazione di dissesto esistente all’interno dell’immobile sicché non erano individuabili a suo carico profili di negligenza o imprudenza).

Il Tribunale di Termini Imerese, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace, assolveva l’imputato dal reato di lesioni poiché accusato, in qualità di proprietario di un immobile concesso in locazione, di aver cagionato lesioni personali – giudicate guaribili in giorni otto – nei confronti del locatario non avendo provveduto ad eliminare il pericolo di crollo del solaio (nello specifico la caduta di calcinacci dal soffitto).

Il Tribunale aveva ritenuto insussistente la consapevolezza, in capo all’imputato, della situazione pericolosa che aveva generato l’infortunio occorso al locatario.

La persona offesa (locatario), costituita parte civile, proponeva ricorso per Cassazione, ai soli effetti civili, lamentando la erronea applicazione della legge penale in relazione alle norme contenute negli artt. 590 c.p., 2053 c.c. e 576 c.p.p..

Ciò posto, la Suprema Corte dichiarava il ricorso infondato sulla base delle considerazioni, di seguito, indicate.

Primariamente, devesi evidenziare che, secondo il Supremo Collegio, il Tribunale non ha errato nel riformare la sentenza posto che l’imputato “non era stato portato a conoscenza della situazione di dissesto esistente all’interno dell’immobile” considerata la sua lontananza dal medesimo (trovandosi il locatore all’estero) e il mancato aggiornamento, da parte dei conduttori, sullo stato di pericolo sussistente.

Orbene, “sebbene il proprietario riveste una posizione di garanzia nei confronti del conduttore, discendente dalla proprietà della cosa e dal contratto di locazione”, il Tribunale di Termini Imerese non ha ravvisato, in modo assolutamente logico, profili di colpa ascrivibili all’imputato “essendo rimasto all’oscuro della situazione di dissesto (…) (e, pertanto, non risultando ravvisabili) profili di negligenza o imprudenza”.

E, ancora, la Suprema Corte non ha condiviso il ragionamento del ricorrente secondo cui, in applicazione della norma contenuta nell’art. 2053 c.c., dovrebbe essere riconosciuta una responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell’immobile/locatore.

Difatti, secondo i Giudici di legittimità il ricorrente non ha considerato il fatto che la responsabilità penale discende da un’analitica disamina dei fatti e, soprattutto, “dall’accertamento di profili di colpa”.

Inoltre, il ricorrente, allegando al ricorso le dichiarazioni del responsabile del corpo della Polizia Municipale (trattavasi di dichiarazioni afferenti la mancata partecipazione a sopralluoghi e la conoscenza di accertamenti effettuati presso immobili differenti rispetto a quello de qua), aveva sollecitato “una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie”.

In tal senso, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di ricorso per cassazione, in caso di omessa valutazione di una prova, perché possa validamente dedursi il vizio del “travisamento”, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica”.

L’assenza, nel caso di specie, della illustrazione della decisività delle dichiarazioni allegate da parte del ricorrente e del motivo per cui “la mancata considerazione del contenuto della deposizione abbia influito sul convincimento del tribunale” conducevano al rigetto del ricorso.

 

Cassazione penale sez. IV – 14/11/2023, n. 48531

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