L‘omesso avviso di cui all’art. 545 bis c.p.p. non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, del collegio giudicante sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva. Il ricorrente non può dolersi con l’impugnazione del mancato riconoscimento dei presupposti per la sanzione sostitutiva, se non ha sollecitato al riguardo i poteri della corte territoriale.
In materia di condanna a pena sostitutiva ex art. 545 bis c.p.p. con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha statuito che dal tenore letterale della norma si evince la sussistenza di un potere discrezionale del giudice di proporre l’applicazione di una sanzione sostitutiva all’imputato, se ritiene che ne ricorrono i presupposti e pertanto l’avviso è propedeutico all’applicazione della misura sostitutiva e presuppone una delibazione positiva anche se sommaria dei presupposti da parte del giudice sicché non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunzie di condanna a pena inferiore ai quattro anni non sottoposte alla sospensione condizionale.
Pertanto afferma la Corte, il mancato avviso inerente la possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 689/81 nr. 689 non comporta alcuna nullità della sentenza.
Esplicitamente poi la Corte ha pure affermato che nell’ipotesi in cui il difensore rimanga inerte mancando di sollecitare l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di cui all’articolo 545 bis c.p.p. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione.
Cassazione penale sez. II, 29/09/2023, (ud. 29/09/2023, dep. 31/10/2023), n.43848.
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