In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra l’art. 639 comma 2 secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall’art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”) e l’art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest’ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.

Con il ricorso la difesa lamentava la violazione dell’art. 639 c.p., comma 2, secondo periodo evidenziando che, successivamente alla proposizione dell’appello, la L. 9 marzo 2022, n. 22 aveva abrogato la circostanza aggravante prevista dall’art. 639 c.p., comma 2 che era prevista quando il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto rimodulare la pena, mitigandola, atteso che il nuovo art. 639 c.p., comma 2, dispone un trattamento sanzionatorio più favorevole all’imputato.

La Corte di Cassazione nel respingere il ricorso ha innanzitutto precisato che la L. 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“, ha introdotto nel codice penale, in funzione di una piena valorizzazione del bene culturale quale oggettività giuridica autonoma, un inedito titolo (VIII-bis) in cui ha inserito diverse incriminazioni: 1) alcune di nuovo conio, 2) altre già previste dallo stesso codice penale in fattispecie comuni per l’ipotesi in cui la condotta illecita avesse a oggetto beni culturali, 3) altre ancora corrispondenti alle figure delittuose fino ad allora collocate nel codice dei beni e del paesaggio  di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, il nuovo impianto repressivo tutela il patrimonio storico-artistico come valore in sé, lo protegge in quanto tale, indipendentemente dall’appartenenza pubblica o privata del bene, anche nei confronti di possibili offese da parte dello stesso proprietario.

Nel caso di specie, il previgente art. 639 c.p., comma 2, secondo periodo, (abrogato dalla L. n. 22 del 2022, art. 5, comma 2) prevedeva una ipotesi aggravata nel caso in cui il deturpamento o l’imbrattamento avesse avuto ad oggetto un bene (mobile o immobile) di interesse storico o artistico, sanzionata con la pena congiunta della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da mille a tremila euro; la novella ha, invece, distinto il deturpamento o l’imbrattamento dei beni mobili – per il quale ha previsto la pena pecuniaria – dal deturpamento o dall’imbrattamento dei beni immobili, punito con la pena alternativa della reclusione da uno a sei mesi o della multa da trecento a mille euro, eliminando la circostanza aggravante relativa alle caratteristiche storiche o artistiche del bene deturpato o imbrattato. Nello stesso tempo, l’ipotesi prima aggravata di cui all’art. 639 c.p., comma 2, secondo periodo, è stata fatta rientrare, quale fattispecie autonoma, nell’art. 518-duodecies c.p., comma 2, che sanziona con la medesima pena detentiva (da sei mesi a tre anni di reclusione) congiunta ad una pena pecuniaria più severa (da euro millecinquecento ad euro diecimila di multa) il deturpamento o l’imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Si tratta, dunque, di una nuova incriminazione rivolta specificamene ai beni culturali o paesaggistici, che tuttavia riproduce il contenuto di fatti già penalmente sanzionati, sia pure per mezzo del corrispondente tipo delittuoso generale codicistico (l’art. 639 c.p.), rispetto al quale si pone in rapporto di maggior rigore sanzionatorio (la pena pecuniaria prevista per la nuova figura delittuosa è più alta, sia nel minimo che nel massimo) e, strutturalmente, in rapporto di specialità unilaterale per specificazione, rappresentata dalla culturalità del bene, che specifica l’oggetto materiale della fattispecie generale di cui all’art. 639 c.p.. Vi e’, quindi, continuità normativa tra la vecchia e la nuova norma, cioè tra l’art. 639 c.p., comma 2, secondo periodo, abrogato e l’art. 518-duodecies c.p., comma 2, in quanto quest’ultima norma continua di fatto a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.

Del resto, continua la Corte, si è in presenza di un riassetto normativo, che ha determinato una successione di leggi incriminatrici, in cui la legge successiva punisce più gravemente il reato, con la conseguenza che opera il divieto di irretroattività della legge sfavorevole: il nuovo art. 518-duodeces c.p., comma 2, non potrà trovare applicazione se non ai fatti reato commessi a partire dal 23/3/2022, data di entrata in vigore della novella legislativa.

Cass. Pen. sez. II n. 51260 del 16 novembre (dep. 21 dicembre) 2023

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