In tema di delitti contro la persona la previsione dell’art. 583-quater, comma primo, cod. pen. configura una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale relativa al delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 cod. pen.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso l’ipotesi prevista dall’art. 583 quater primo comma è, secondo la Suprema Corte, una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all’art.582 cod. pen. alla stregua delle circostanze indicate dall’art.583 cod. pen., ritenute pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità quali circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all’art.582 cod. pen..

Ed invero già dalla rubrica della disposizione in parola emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l’azione lesiva (in occasione di pubbliche manifestazioni sportive).

Ulteriori elementi di natura logico – sistematica, oltre all’autonomo nomen iuris assegnato alla rubrica, che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato si rinvengono:

  1. nella collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 cod. pen.) e successivo anche rispetto agli artt. 583 bis e ter cod. pen. che disciplinano l’autonoma fattispecie delle “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili“;
  2. nella ratio dell’intervento legislativo, che sarebbe da individuarsi proprio nella volontà di sottrarre l’aumento di pena al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. La relazione illustrativa dell’intervento normativo aveva infatti evidenziato che gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi avevano “determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge“, introducendo, in particolare, una serie di norme finalizzate a”contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo“;
  3. la introduzione dell’art. 583 quater comma secondo cod. pen. che nella sua nuova formulazione delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime;

– la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell’illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell’integrità fisica, ma che incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.

Pur essendo stati individuati argomenti favorevoli alla riconducibilità della norma alla categoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, come già emerso nel dibattito dottrinale, tuttavia le argomentazioni in precedenza espresse, a parere della Suprema Corte, consentono di configurare la fattispecie quale autonoma ipotesi di reato.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è stata spesso chiamata a pronunziarsi in relazione alla qualificazione di alcune fattispecie incriminatrici quali circostanze aggravanti di una già esistente fattispecie di reato o quali ipotesi autonome (si segnalano, quanto alla qualificazione di ipotesi autonome di reato: Sez. 4, n. 34595 del 13/07/2022, Rv. 283491 in relazione all’art. 449 comma secondo cod. pen.; Sez. 6, n. 44358 del 16/07/2019, Rv. 277212 in relazione alle fattispecie previste dall’art. 570, comma secondo, cod. pen; Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Rv. 255468 in relazione all’art.497 bis comma secondo cod. pen; Sez.6, n. 22248 del 20 febbraio 2006, Rv. 234719 in relazione all’ipotesi di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. Si segnala altresì quanto alla intervenuta qualificazione di circostanza aggravante: Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675 in relazione all’art. 648 comma secondo cod. pen.; Sez. 1, n. 12821 del 05/03/2020, Rv. 279325 in relazione all’art.13 bis, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alla trasgressione del divieto di reingresso da parte dello straniero già denunciato ed espulso per il reato di cui al comma 13; Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002 Rv. 221663 in relazione all’art. 640 bis cod. pen.; Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251270 in relazione alla fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio di cui all’art. 615 ter, comma secondo n. l cod. pen).

Le Sezioni unite da ultimo richiamate (Casani ed altri) hanno sottolineato che:

 a)”circostanze del reato” sono quegli elementi che, non richiesti per l’esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all’entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, “una specificazione, un particolare modo d’essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali“;

  1. b) il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identificare le disposizioni normative che prevedono appunto “circostanze” in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie, e le Sezioni Unite – con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, Fedi (che ha individuato nel reato previsto dall’ 640-bis cod. pen. semplicemente una figura aggravata del delitto di truffa) – hanno ritenuto che l’unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale.

Nel caso di specie può affermarsi che la descrizione della condotta – che differenzia la fattispecie dalle altre ed in particolare dall’art. 582 cod. pen. e dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 583 cod. pen. – si configura essa stessa elemento costitutivo del reato e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale.

Dunque, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che in quanto tali la qualificano risultano la particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e la connessione tra l’azione lesiva posta in essere e l’esercizio di tale qualifica in occasione di manifestazioni sportive.

È operata dunque una tipizzazione della fattispecie per specialità rispetto al fatto base delle lesioni dolose gravi o gravissime, come definite all’art. 583 cod. pen.

L’espressione “in occasione di manifestazioni sportive” opera una ulteriore delimitazione riconducendo nell’alveo dell’art. 583 quater comma primo cod. pen. i casi di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico:

– in uno specifico contesto spazio/temporale (le manifestazioni sportive);

– in presenza di un collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva e l’azione lesiva, essendo necessario che tale azione si sia svolta “in occasione” di manifestazioni sportive.

 

 

Cass. Sez. V ud. 29 novembre 2023 n. 3117 (dep. 24 gennaio 2024)

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