La Quinta Sezione, pronunciandosi sul tema afferente il rispetto dei termini previsti ai fini dell’accoglimento della richiesta – presentata dalla difesa – di trattazione orale del giudizio di secondo grado, ha stabilito che “In tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione orale dell’appello, presentata ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, con la conseguenza che, se il processo venga definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione”.

La Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia emessa dal giudice di primo grado, condannava l’imputato per il reato previsto dalla norma contenuta nell’art. 216, comma 1, n. 2, della Legge Fallimentare.

La difesa, tramite ricorso per Cassazione, aveva eccepito (tra i vari motivi) la violazione della norma contenuta nell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) e vizio di motivazione.

Difatti, secondo il ricorrente, l’impugnata sentenza sarebbe stata affetta da nullità avendo la Corte di appello erroneamente considerato tardiva la richiesta di trattazione orale del giudizio di secondo grado nonostante la relativa richiesta fosse stata presentata prima della scadenza dei canonici 15 giorni liberi antecedenti la data d’udienza.

Inoltre, era stata negata all’imputato, nonostante rituale richiesta, la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni. Tale situazione avrebbe determinato la configurazione di una ulteriore causa di nullità dell’impugnata sentenza.

Orbene, la Suprema Corte ha reputato il ricorso fondato rilevando che l’istanza di trattazione orale del giudizio d’appello era stata depositata in data 22 agosto 2022 a fronte di un’udienza fissata per il 13 settembre 2022.

Di tal che, il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, era stato ampiamente rispettato.

Ciò posto, la Corte territoriale aveva reputato tardiva la suindicata richiesta rappresentando che, ai fini della valutazione di un deposito tempestivo, non era possibile tenere in considerazione gli undici giorni compresi tra il 22 e il 31 agosto 2022 trattandosi di giorni ricadenti nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Secondo il Supremo Collegio, la Corte di appello avrebbe errato nel considerare tardiva l’istanza di trattazione orale dell’appello basando il proprio ragionamento sull’errato presupposto che “la sua presentazione nel torno di tempo del periodo di sospensione feriale dell’attività giudiziaria” sarebbe equivalsa “alla stregua di una rinuncia del difensore a valersene”.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha ribadito che la sospensione dei termini processuali, prevista dalla norma contenuta nell’art. 1 della legge n. 742 del 1969 ha quale precipuo scopo quello di «fare godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo» nel corso del periodo feriale.

Inoltre, anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2015, ha sottolineato che «l’individuazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali risponde a un’esigenza di garanzia dell’effettività del diritto di difesa nel periodo di riposo degli avvocati» ossia a quell’esigenza di «assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali […] correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.)» (cfr. sentenza n. 255 del 1987).

Di conseguenza, privare l’attività difensiva, compiuta durante il periodo feriale, degli effetti cui essa è preordinata determinerebbe “una distorsione dell’ordine di valori sottesi alla previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, ossia «la garanzia dell’effettività del diritto di difesa» ”.

Una situazione siffatta causerebbe grave nocumento all’imputato il quale “si vedrebbe privato degli effetti, per lui favorevoli in termini di potenziamento del diritto di difesa, derivanti dalla tempestiva attività processuale del proprio difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria di appartenenza, la cui garanzia – lo si è evidenziato – costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.

Di tal che, nel caso di specie, il corretto esercizio dell’azione difensiva (tempestiva richiesta di trattazione orale del giudizio di appello) e il rispetto dei termini normativamente previsti a pena di decadenza hanno indotto la Suprema Corte a ritenere sussistente “un’invalidità nella celebrazione del giudizio di secondo grado, suscettibile di dar luogo ad una nullità generale a regime intermedio della sentenza di appello, tempestivamente eccepita dal difensore del ricorrente con le conclusioni scritte in quella sede rassegnate e con la specifica allegazione del vulnus difensivo arrecato all’imputato appellante, ossia la preclusione della possibilità di rendere spontanee dichiarazioni”.

Tale nullità generale a regime intermedio, stante l’avvenuta violazione del principio del contraddittorio, è deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Rv. 283534; Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rv. 283002).

Sulla scorta di tali considerazioni, la Quinta Sezione ha annullato l’impugnata sentenza con rinvio per un nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo e ha stabilito il principio di diritto secondo cui “In tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione orale dell’appello, presentata ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, con la conseguenza che, se il processo venga definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione”.

 

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 51191/2023

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