In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi.

Il G.U.P. presso il Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’abbreviato nei confronti di un soggetto accusato dei reati previsti dalle norme contenute negli artt. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) e 337 c.p., rimetteva gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione in via pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. della questione di competenza per territorio sollevata dalla difesa secondo la quale il reato più grave (ossia quello previsto dall’art. 12 del T.U. imm.) si sarebbe consumato nel circondario di Torino ove avrebbe avuto inizio la asserita attività illegale di trasferimento dei migranti verso la Francia.

La Suprema Corte ha reputato il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non ammissibile.

Preliminarmente, il Supremo Collegio ha rilevato che la norma contenuta nell’art. 24 bis, comma 1, c.p.p. prevede che la questione di competenza de qua possa essere rimessa alla Corte di Cassazione se rilevata dal giudice o se eccepita o riproposta ex art. 21, comma 2, c.p.p..

Infine, la disciplina prevista dai commi successivi della norma contenuta nell’art. 24 bis c.p.p. ha quale precipuo scopo quello di disciplinare i casi di proposizione e di risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza di cui agli artt. 30 e 32 c.p.p..

Pertanto, il nuovo istituto introduce una fase incidentale per dirimere la questione sulla competenza per territorio.

Ciò posto, la Prima Sezione ha sottolineato che “la questione di competenza in tanto può essere rimessa, in quanto appaia effettivamente controversa, nel senso che il giudice esprima un motivato dubbio sulla propria competenza alla luce della ricognizione della giurisprudenza esistente, ancor di più ove ponga in evidenza seri contrasti interpretativi sul punto (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Tribunale di Sciacca, Rv. 285114-01)”.

Di tal che, il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale (anche d’ufficio) purché corroborato da adeguata motivazione.

Orbene, nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale rilevando che “il giudice stesso non dubita affatto della soluzione che ritiene corretta, non prospettando al riguardo alcuna problematicità o incertezza interpretativa”, che “la soluzione in questione è quella della sua incompetenza”, che “non è neppure chiaro se la questione di competenza potesse essere ulteriormente dibattuta, trattandosi di giudizio abbreviato innestato sul rito immediato, nel quale giudizio la competenza territoriale può essere contestata, ex art. 458, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., solo all’atto della richiesta di accesso ad esso (da ultimo, Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, Yasinski, Rv. 281902-01)” e che tale ultima circostanza non è stata evidenziata.

 

Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 46466 del 22/09/2023 Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285513-01

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