La falsità materiale assume rilevanza se la copia prodotta e la contraffazione dei tratti distintivi del documento inducono in errore generando un’apparenza di autenticità.

Nel caso in esame la Suprema Corte affronta il problema della formazione di un documento falso per contraffazione formato mediante fotomontaggio e prodotto con la parvenza di originalità per informare di una determinata circostanza- non vera- un istituto scolastico.

Difatti, una madre, aveva trasmesso al Dirigente e alle maestre della scuola del figlio, uno stralcio del provvedimento del Presidente del Tribunale – documento effettivamente esistente – scrivendo di non essere autorizzata a rilasciare copia dell’originale in quanto erano ivi contenuti dati sensibili sulla sua persona.

Il contenuto del decreto presidenziale era stato riportato in modo artificioso, mediante un fotomontaggio fraudolento e con particolari caratteristiche di forma e di dimensioni così da farlo apparire come la copia conforme dell’originale o comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente.

La realizzazione del documento era avvenuta attraverso una miscellanea di singole frasi dell’ordinanza presidenziale sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli così una parvenza di originalità: faceva riferimento all’Ufficio giudiziario che aveva effettivamente provveduto nella persona del presidente in sede di separazione dei coniugi, l’uso del sigillo di Stato e l’indicazione del numero di processo.

Nei giudizi di merito la donna era stata condannata- doppia conforme- per la violazione degli articoli 482 e 476 c.p.

Con ricorso per cassazione, il difensore, lamentava un travisamento della prova e sosteneva che la missiva inviata dalla ricorrente alla dirigenza della scuola elementare non sarebbe da ritenersi falsa in quanto la ricorrente avrebbe correttamente citato il decreto del Presidente del Tribunale e avrebbe solo commesso un errore materiale, in buona fede, nell’indicazione  di se medesima come “affidataria dei figli”; aggiungeva ancora che un eventuale falso documentale sarebbe da ritenersi innocuo.

La Suprema Corte, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto corretto l’operato dei giudici del merito che si erano conformati agli enunciati del massimo consesso nomofilattico e specificamente alle Sezioni Unite del 28.03.2019 nr. 35814, che aveva dettato le coordinate di significativi principi di diritto, che consentivano di ricondurvi i tratti salienti della fattispecie oggetto di trattazione, attribuendo rilevanza penale ai casi in cui la formazione del documento, anche in copia “sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme” e stabilendo che il parametro ermeneutico che deve guidare l’interprete possiede natura oggettiva e deve permettere di accertare che “lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un’attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originate o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione, perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell’agente, un’apparenza esterna di originalità”.

A proposito poi del “falso innocuo” invocato dalla difesa, aggiungeva che in tale complessivo scenario ricostruttivo, coerentemente, logicamente e persuasivamente delineato dalla duplice affermazione di responsabilità, la capziosa puntualizzazione di “non essere autorizzata a rilasciarne copia conforme”, escludeva, in radice, ogni possibile profilo di “innocuità” dell’avvenuto preconfezionamento del documento evidentemente finalizzato dall’imputata a generare affidamento sull’esistenza di un documento originale.

 

Cass.pen.sez. V, ud. 7 novembre 2023 (dep. 10.01.2024) nr. 1146.

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