La disciplina prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., è astrattamente applicabile anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, atteso che, incidendo sul trattamento sanzionatorio, in quanto determina una ridefinizione della pena stessa, ha natura sostanziale.

Nel caso in esame l’imputato era stato condannato in sede di giudizio abbreviato per il reato di rapina ed aveva proposto rituale impugnazione della sentenza prima dell’intervento della novella legislativa  in materia di giudizio abbreviato, che ha introdotto all’articolo 442 comma 2 bis, la previsione della  riduzione di un sesto della pena irrogata nel caso in cui intervenga la rinuncia all’impugnazione in grado di appello.

In sede di appello la sentenza di primo grado veniva confermata ed il difensore dell’imputato, contestava, da un lato, la motivazione in relazione alla valutazione probatoria operata dalla Corte del merito nonché l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, dall’altro, proprio la violazione dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. che avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie nonostante l’entrata in vigore sia avvenuta dopo la proposizione dell’appello ma prima della discussione.

 

La sentenza in esame ribadisce il principio di retroattività della lex mitior invocato nel ricorso proposto affermando che lo stesso era già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria desumendolo dall’art. 7 Cedu quale diritto fondamentale della persona.

 

Specifica, poi, la Suprema Corte che la riduzione di pena nella misura di un sesto, conseguente ai sensi del comma 2-bis dell’art. 442 c.p.p. alla mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato, incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all’illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nel mancato esercizio di una facoltà processuale. Pertanto, l’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica – a mente dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. – anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Nel caso di specie, però, e qui bacchetta il difensore, il ricorso è stato dichiarato inammissibile atteso che perseguiva, in via principale, motivi relativi al merito, contestando l’affermazione della responsabilità del ricorrente, e pertanto la Suprema Corte ha dovuto affermare che l’appello non è rinunciato e che tale circostanza impediva l’applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., che presuppone una siffatta rinuncia.

Cass. pen.sez. II, 17.11.2023 ( dep. 31.01.2024) nr. 4237.

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