L’aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell’azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).

La Suprema Corte, con la pronuncia allegata, è tornata sul tema afferente la configurabilità della circostanza aggravante delle più persone riunite e sulla “comunicazione” della medesima anche a chi, pur non essendo presente sul locus commissi delicti, sia consapevole che il fatto criminoso è stato commesso da più persone riunite o abbia ignorato, per colpa, tale possibilità.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, riduceva la pena inflitta all’imputato per i reati di usura aggravata, estorsione aggravata ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria ad anni 5, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

La Seconda Sezione, investita del ricorso per Cassazione presentato nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza di secondo grado, ha rigetto il ricorso sulla base delle argomentazioni giuridiche, di seguito, indicate.

Con riferimento al reato di usura aggravata, la Suprema Corte ha reputato infondato il motivo di doglianza trattandosi della riproposizione di questioni di fatto già analizzate dalla Corte di appello di Roma.

Analoghe considerazioni sono state rassegnate dal Supremo Collegio avuto riguardo al secondo reato contestato ossia quello di estorsione aggravata.

In tale caso, inoltre, la Corte ha ribadito che è configurabile il reato di estorsione anziché quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso in cui il creditore abbia esercitato minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari.

Difatti, sottolineano i Giudici di legittimità, il creditore è pienamente consapevole di porre in essere una condotta idonea al soddisfacimento di un profitto ingiusto “derivante da una pretesa contra ius” (cfr. Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014 (dep. 09/03/2015) Rv. 262566 – 01).

Ancora, la motivazione della impugnata sentenza è immune da vizi logici anche per quel che concerne la declaratoria di penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di esercizio abusivo dell’attività finanziaria.

Ciò posto, l’attenzione della Suprema Corte si sposta sul motivo di gravame afferente l’avvenuto riconoscimento delle contestate circostante aggravanti e, nello specifico, della circostanza delle più persone riunite.

Orbene, devesi rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità nella sua più alta composizione (cfr. Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518 – 01), nel reato di estorsione, la ridetta circostanza aggravante “richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”.

Ciò posto, il Supremo Collegio ha sottolineato che a rispondere della fattispecie estorsiva aggravata è, anche, il “coautore morale del medesimo fatto”.

Tale argomentazione trova il proprio fondamento nel ragionamento di seguito indicato.

Una volta provata con assoluta certezza che, in almeno un’occasione, la condotta estorsiva sia stata posta in essere contemporaneamente da più soggetti attraverso l’uso di minaccia e/o violenza, “anche gli altri concorrenti nel reato possono essere chiamati a rispondere del fatto aggravato”.

Questo perché, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite (la quale richiede, ai fini della sua sussistenza la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia) “non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l’aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell’azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Rv. 259987 – 01)”.

Peraltro, la ridetta circostanza aggravante ha natura oggettiva poiché concerne “le modalità dell’azione” e, di conseguenza, “si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521 – 01)”.

Pertanto, l’aggravante de qua è stata ritenuta correttamente sussistente nel caso di specie anche al concorrente morale pur non essendo quest’ultimo presente in occasione dell’aggressione subita dalla vittima dell’usura funzionale all’ottenimento degli interessi usurari.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale “risponde di estorsione aggravata dal numero delle persone il creditore usurario che dia mandato a più soggetti di richiedere, con violenza o minaccia, al debitore usurato il pagamento degli interessi usurari”.

 

Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 46221 del 08/11/2023 Ud. (dep. 16/11/2023) Rv. 285443-01

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