In caso di regressione del processo alla fase antecedente l’apertura del dibattimento conseguita al mutamento della persona fisica del giudice, può essere legittimamente avanzata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, ex art. 24-bis cod. proc. pen., nel frattempo entrato in vigore, se l’eccezione di incompetenza territoriale sia stata tempestivamente formulata innanzi al giudice poi mutato.

Il Tribunale di Matera, con ordinanza del 10.5.2023, a seguito della proposizione da parte di alcune difese della eccezione di incompetenza per territorio, rimetteva la questione alla Corte di Cassazione in ordine ai reati per i quali si stava procedendo in quella sede (trattavasi di plurime ipotesi di estorsione aggravata).

L’organo rimettente sottolineava, nel corpo dell’ordinanza, l’errore in cui sarebbe incorso il collegio nella sua pregressa composizione il quale, investito della medesima eccezione, aveva stabilito la propria competenza per territorio.

Nel caso di specie si procedeva, tra i vari reati contestati, anche per il delitto di estorsione aggravata (contestato a due degli imputati e trasmesso, per connessione, al Tribunale di Taranto) (CAPO D) e per un altro delitto della medesima natura e gravità (commesso dal 24.5.2018 al 13.6.2018) (CAPO E).

Ciò posto, dalla disamina contenutistica del verbale dell’incidente probatorio era possibile evincere, però, che la “prima” estorsione sarebbe stata commessa nell’anno 2017 e non nell’anno 2018.

Di tal che, il ragionamento del “precedente” collegio era stato quello secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per connessione, l’estorsione di cui al capo D) non avrebbe potuto esercitare la propria vis actractiva sulla estorsione di cui al capo E) essendo stata commessa in epoca successiva rispetto al delitto indicato sub E).

La Suprema Corte si è occupata di due fondamentali questioni.

La prima (sollevata dalla Procura Generale) attiene la “intempestività” del rinvio pregiudiziale poiché tale rinvio deve essere disposto nel termine previsto dalla norma contenuta nell’art. 491, comma 1, c.p.p..

Di tal che, una volta aperto il dibattimento, vi sarebbe una preclusione di accesso a tale istituto anche quando, come nel caso di specie, il procedimento abbia subito la regressione alla fase precedente stante il mutamento, nel frattempo intervenuto, nella composizione del collegio giudicante.

Secondo la Seconda Sezione, tale ragionamento non sarebbe in linea con gli insegnamenti delle SS.UU. “Bajrami”.

Difatti, le Sezioni Unite, con la evocata sentenza, hanno sottolineato che:

  • “… a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.);
  • “… pertanto – ferma restando l’improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell’art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti») – il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (cfr. Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep. 1999, De Mita, Rv. 213343, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, Conti, Rv. 274382, entrambe in tema di competenza per territorio)”.

Orbene, devesi rilevare che, nel caso in esame:

  • la questione di incompetenza per territorio era stata tempestivamente riproposta (una volta sollevata durante l’udienza preliminare) nel rispetto del termine previsto dalla norma contenuta nell’art. 491, comma 1, c.p.p. e rigettata dal “primo” collegio;
  • il procedimento, una volta mutata la composizione del collegio, aveva subito una regressione “alla fase degli atti preliminari” e, pertanto, il Tribunale poteva riesaminare la questione poiché tempestivamente proposta;
  • il Tribunale, nella sua “nuova” composizione”, dava atto non solo della riproposizione della questione, ma, anche, della “integrazione” operata dalle difese e specificamente della richiesta di rimessione alla Corte di Cassazione stante l’entrata in vigore, nel frattempo, dell’art. 24 bis c.p.p.;
  • il “nuovo” collegio” era legittimato a decidere sulla questione dianzi indicata e applicare la normativa vigente in ossequio al principio del tempus regit actum.

La seconda quaestio iuris ha riguardato la tempestività della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. in un’ottica totalmente diversa rispetto al rilievo sollevato dalla Procura Generale.

Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato che la richiesta di rinvio ex art. 24 bis c.p.p. è stata, nel caso di specie, intempestiva.

Difatti, la norma contenuta nell’art. 21, comma 2, c.p.p., stabilisce che l’incompetenza per territorio può essere rilevata o eccepita nel caso in cui nei processi per i quali sia prevista l’udienza preliminare tale questione sia dedotta primariamente in tale sede (ossia durante l’udienza preliminare) e, comunque, nel rispetto del termine stabilito dall’art. 491, comma 1, c.p.p..

L’intempestività trova ragione nell’assunto giudiziale secondo cuila competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle prove assunte in dibattimento o di elementi emersi circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le “questioni preliminari”, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (cfr., Sez. 4 – , n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 – 01; Sez. 2, n. 24736 del 26/03/2010, Amato, Rv. 247745 – 01 secondo cui l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina, nel giudizio, il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neppure se i presupposti per porre le stesse emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa; conf., in tal senso, Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, Sacco, Rv. 269212 – 01; Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, Chiodi, Rv. 258149 – 01)”.

Orbene, nel caso di specie, sia le difese sia il Tribunale di Matera, hanno invocato a sostegno della condivisa tesi il fatto che la vis actractiva “esercitata” dal delitto di estorsione aggravata di cui al capo D) avrebbe determinato la competenza del Tribunale di Taranto.

Però, tale lettura è avvenuta sulla base delle emergenze fattuali dell’incidente probatorio.

Di tal che, le risultanze dell’incidente probatorio, essendo una forma anticipata della istruttoria dibattimentale destinata a essere oggetto di valutazione in quella sede (ossia in quella dibattimentale), non possono influire sulla decisione in punto di competenza per territorio.

Pertanto, la Suprema Corte ha rilevato che, a differenza di quanto sostenuto nel corpo dell’ordinanza di remissione, il reato più grave tra quelli oggetto della imputazione e destinato a esercitare la propria vis actractiva è quello di cui al capo E), il quale, essendo stato commesso in Scanzano Ionico, ricade nel circondario del Tribunale di Matera determinandone la relativa competenza.

 

Sez. 2, Sentenza n. 44021 del 19/09/2023 Cc. (dep. 02/11/2023) Rv. 285241-01

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