Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso perché fondato su censure manifestamente infondate, ha comunque precisato che nel procedimento di prevenzione non si applicano le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

 

In questo senso la Corte ha evidenziato che in materia di impugnazione i precetti normativi sono di stretta interpretazione e che ciò preclude, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini (cfr., in particolare, Sez. 1, n. 43523 del 28/06/20Z23, Cop, Rv. 285396 – 01; Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, entrambe non massimate), l’estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.

 

Nella medesima direzione milita, poi, la circostanza che il d. lgs. n. 150/2022, con l’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., restringe l’ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, si da coordinare l’introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo.

 

Tanto, in linea con quanto già stabilito dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che, all’art. 1, comma 7, lett. h), circoscriveva all’impugnazione della sentenza la previsione poi trasfusa nell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Tale conclusione trova, peraltro, ulteriore riscontro nella disciplina transitoria prevista dall’art. 89, comma 3, d.lgs. cit. che, nel prevedere, tra l’altro, che le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni, quale quella di cui qui si discute, volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza.

 

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile pur in assenza, sia della dichiarazione o elezione di domicilio sia dello specifico mandato ad impugnare.

 

Cass. Pen. sez. 6 n. 11726 del 16 novembre 2023 (dep. del 20 marzo 2024)

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