Le Sezioni Unite penali hanno affermato che appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento.
La Quinta Sezione penale, con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2023, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sussistente in ordine alla individuazione del giudice competente (giudice di pace o tribunale) a decidere in relazione al delitto di lesioni personali dalle quali sia derivata una malattia di durata superiore ai venti giorni e non superiore ai quaranta quando il fatto è perseguibile a querela come disposto ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Preliminarmente, la Quinta Sezione ha rilevato l’esistenza di un difetto di coordinamento tra la norma contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 (che ha modificato l’art. 582 c.p.) e quella contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (disciplinante la competenza per materia del giudice di pace con riguardo al delitto di lesioni personali) alla luce di numerosi orientamenti contrastanti formatisi nella subiecta materia.
Difatti, devesi evidenziare:
- che la norma contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 “attribuisce al giudice di pace la competenza per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo «582 [cod. pen.], limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’art. 577, secondo comma, [cod. pen.,] ovvero contro il convivente, […]»”;
- che l’art. 582 c.p., ante riforma, prevedeva “esattamente al secondo comma le fattispecie di lesione personale perseguibili a querela, e le limitava, tra l’altro, a quelle comportanti una malattia di durata non superiore ai venti giorni”;
- che il d. lgs. n. 150 del 2022, modificando l’intera struttura della norma contenuta nell’art. 582 c.p., ha disposto la perseguibilità a querela, al primo comma, del predetto reato e ha specificato, al secondo comma, le eccezioni in relazione alle quali la procedibilità è d’ufficio.
Ciò posto, un primo orientamento giurisprudenziale ha stabilito che il giudice di pace è competente a decidere, in relazione al delitto di lesioni personali (anche nel caso di malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta) purché la procedibilità sia a querela di parte così come disposto dall’attuale testo alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022.
Tale orientamento, accedendo a una interpretazione estensiva o “parzialmente analogica” dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, si fonda sulle “finalità dell’intervento normativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, come esplicitato anche nella relazione illustrativa, dirette (anche) a deflazionare il carico del giudice togato; la persistente vigenza del d.lgs. n. 274 del 2000, istitutivo della competenza penale del giudice di pace; l’implausibilità, in termini generali, della tesi secondo cui, nel contesto di un rapporto di rinvio mobile tra due disposizioni di legge, la mera modifica della disposizione richiamata, in assenza di ulteriori elementi normativi, possa comportare un effetto abrogativo della disposizione rinviante”.
Un secondo orientamento contrapposto, invece, accedendo a una interpretazione letterale del combinato disposto della norma contenuta nell’art. 582, secondo comma, c.p. (attualmente vigente) e dell’art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 “conduce a ritenere che al giudice di pace non sia rimasta alcuna competenza in materia di lesioni personali, poiché le ipotesi di questo reato perseguibili a querela sono ora previste tutte nel primo comma dell’art. 582 cod. pen., ossia in una disposizione estranea a quella richiamata dall’art. 4 cit.”.
Tale ultimo indirizzo giurisprudenziale, trovando conforto negli insegnamenti delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale, rileva come la norma contenuta nell’art. 4 del ridetto decreto “costituisce il limite di ogni altro metodo ermeneutico, ivi compreso quello dell’interpretazione estensiva, e non può essere superato nemmeno dalla volontà del legislatore espressa nella Relazione illustrativa”.
Assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, la questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alla Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, è stata la seguente: “Se la competenza per materia per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanga in capo al tribunale ovvero sia stata attribuita al giudice di pace”.
Primariamente, devesi rilevare che, nel caso di specie, l’imputato è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) poiché ritenuto responsabile dal tribunale (e non dal giudice di pace) del delitto di lesione personale (perseguibile a querela) comportante una malattia guaribile in trenta giorni.
Però, la riforma introdotta dalla norma contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, avuto riguardo al reato di lesione personale – perseguibile a querela – in caso di malattia di durata superiore ai venti giorni (salvo i casi in cui, ad esempio, il reato sia stato commesso in danno dei familiari indicati al numero 1 del comma I della norma contenuta nell’art. 577 c.p. e al comma II del medesimo articolo) non ha solo previsto un “trasferimento” della competenza dal tribunale al giudice di pace, ma, anche un diverso trattamento sanzionatorio.
Difatti, nel caso di specie, “la sopravvenuta applicabilità delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace in luogo di quella, concretamente irrogata, della reclusione, determinerebbe l’illegalità della pena”.
Ciò posto, secondo l’orientamento immediatamente successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 “sussiste la competenza per materia del giudice di pace per il delitto di lesioni personali, anche nel caso di malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, sempre che la perseguibilità sia a querela a norma dell’art. 582 cod. pen., nel testo vigente per effetto della modifica recata dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., e non ricorrano le eccezioni previste dalla legge” (conf. Sez. F, n. 34896 del 10/08/2023, Pistoia; Sez. 5, n. 36812 del 12/07/2023, Xeka; Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante; Sez. 5, n. 31720 del 14/06/2023, Benvenuto; Sez. 5, n. 14943 del 21/03/2023, Corni; Sez. 5, n. 24807 del 18/01/2023, Paoletti; Sez. 5, n. 10669 del 31/01/20213, T., Rv. 284371-01; Sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, Leveque; Sez. 5, n. 15728 del 11/01/2023, Turco, Rv. 284586-01; Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv. 284375-01).
Tale orientamento accede alla “interpretazione estensiva e logica dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche definita «parziale interpretazione analogica in bonam partem», perché comportante l’applicazione di sanzioni più miti”,
Difatti, secondo tale indirizzo, una interpretazione letterale della norma contenuta nell’art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 “condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello voluto dal legislatore”, “determinerebbe, di fatto, una completa eliminazione della potestà giurisdizionale di questo organo
giudiziario (ossia del giudice di pace) in tema di lesioni personali” e si porrebbe in contrasto “con l’ampliamento del regime di procedibilità a querela in materia di lesioni personali disposto dall‘art. 2, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022”.
Inoltre, vi sarebbe il rischio di una modifica in peius del trattamento sanzionatorio del reato di lesioni
perseguibili a querela e determinanti una malattia di durata non superiore ai venti giorni considerato che “le lesioni perseguibili a querela comportanti malattia di durata non superiore a venti giorni sono state assoggettate, fino all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, alla più favorevole disciplina sanzionatoria di cui all’art, 52 d.lgs. n. 274 del 2000, siccome sottoposte alla competenza del giudice di pace” e che “il legislatore, con il d. lgs. n. 150 del 2022, non ha certo inteso inasprire il trattamento sanzionatorio per le lesioni, ma ha piuttosto voluto ampliare il catalogo delle fattispecie perseguibili a querela di parte”.
Esattamente opposto è l’indirizzo offerto dalla Sezione Quinta, con sentenza n. 40719 del 20/09/2023, fondato sul dato secondo cui “in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permane, anche dopo le modifiche apportate, la competenza del tribunale, posto che dal mancato coordinamento dell’art. 582 cod. pen. con l’art. 4, d.igs. 28 agosto 2000 n. 274 deriva un assetto normativo in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra, una volta in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, nella competenza del giudice di pace”.
Seguendo tale tesi ermeneutica, non vi sarebbe il rischio di una modifica in peius del trattamento sanzionatorio delle fattispecie di lesioni personali perseguibili a querela (in precedenza di competenza del giudice di pace) atteso che “alle condotte consumate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 è comunque da applicare il più favorevole regime di cui all’art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000, in applicazione dei principi di cui all’art. 2 cod. pen.”.
Secondo le Sezioni Unite, il criterio ermeneutico si poggia sulla corretta interpretazione e applicazione dei riferimenti normativi dianzi indicati in ossequio delle disposizioni previste dall’art. 12 preleggi e dall’art. 101, secondo comma, Cost..
In tal senso, devesi rilevare:
- che le Sezioni Unite, in plurime decisioni, hanno precisato che “a) l’art. 101, secondo comma, Cost., pone un principio di «fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere» (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L.); b) quello letterale «non è un criterio interpretativo ma il limite d’ogni altro metodo ermeneutico» (Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, Tucci, Rv. 213494-01); c) I’interpretazione estensiva «attiene alle ipotesi in cui il risultato interpretativo si mantiene, comunque, all’interno dei possibili significati della disposizione normativa» (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, Societa La Sportiva, Rv. 284273~ 01); d) il criterio dell’interpretazione logica e sistematica «non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa» (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639-01; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01; Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885-01)”;
- che la Corte costituzionale ha sottolineato che “il significato della lettera della norma impugnata «non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme»” (Corte Cost., sent. n. 110 del 2012).
Ciò posto, l’unico criterio ermeneutico che permette di superare il dato letterale di una diposizione normativa è quello dell’interpretazione analogica.
Tale ultima forma di interpretazione è ammessa “solo se si riscontri un ingiustificato vuoto di disciplina capace di menomare la precisione della disposizione” (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885-01).
Ciò posto, nel caso di specie – in materia di distribuzione della competenza tra organi giurisdizionali penali – non sussiste alcun “vuoto di disciplina” considerato che la norma contenuta nell’art. 6 c.p. funge da disposizione generale di chiusura stabilendo espressamente che “Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace”.
Di tal che, una interpretazione – che si fonda su una lettura congiunta dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n. 468 – garantisce una lettura sistematica secondo la quale il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, purché la procedibilità dei medesimi sia a querela e in assenza di precise ipotesi di esclusione normativamente previste.
Ciò posto, devesi ulteriormente rilevare che né l’art. 4, comma 1, lett. a), d.Igs. n. 274 del 2000 né l’art. 15, comma 1, legge n. 468 del 1999 “contengono elementi univoci e concludenti” tali da ritenere che il legislatore che ha istituito la competenza penale del giudice di pace abbia voluto “<<cristallizzare>> quest’ultima con riguardo al reato di lesione personale esattamente in relazione ai fatti che l’ordinamento prevedeva come procedibili a querela in quel preciso momento storico, e, quindi, in termini assolutamente impermeabili a qualunque successiva modifica di tale disciplina, quand’anche fosse stata tutta “interna” al secondo comma dell’art. 582 cod. pen.”
Una volta individuato il dato testuale derivante dal combinato disposto delle due norme dianzi indicate secondo cui “il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela (fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento)” ed esclusa la applicazione della tesi del rinvio fisso o materiale, “la soluzione che postula la competenza del giudice di pace per il delitto di lesione personale, nei casi di procedibilità a querela (fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento) è l’unica che consente di riconoscere pratica utilità all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui fa riferimento all’articolo 582 cod. pen.”.
L’orientamento contrapposto – ovviamente non condiviso dalle Sezioni Unite nell’allegato pronunciamento considerate le suesposte argomentazioni giuridiche – secondo cui debba escludersi qualunque competenza del giudice di pace con rifermento al delitto di lesione personale (anche se procedibile a querela) rischierebbe di rendere l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 “una disposizione del tutto priva di effetti”.
Di tal che, la totale privazione di qualsivoglia efficacia giuridica alla norma dianzi indicata determinerebbe:
- “la formazione di un “relitto” normativo, sebbene ciò non costituisca oggetto di una scelta espressa, chiara o coerente del legislatore”;
- l’esclusione di “ogni competenza del giudice di pace per il delitto di lesione personale” riducendo “l’area del ricorso alle sanzioni non carcerarie o detentive” ed estendendo, al contrario, “l’applicabilità della pena della reclusione a fatti per i quali, da oltre venti anni, la stessa non era più applicabile”.
Ciò posto, devesi evidenziare che, ai fini di una effettiva tutela della collettività, numerose fattispecie di lesione personale, anche lievissima, restano “di competenza” del tribunale.
Di conseguenza, le Sezioni Unite non condividono gli orientamenti delle sezioni semplici che accedono alla tesi contrapposta a quella secondo cui il giudice di pace è competente anche per i fatti di lesione personale comportanti malattia compresa tra i ventuno e i quaranta giorni (nei casi di
procedibilità a querela e fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento).
Difatti, l’orientamento “restrittivo”, secondo il quale la modifica dell’art. 582 cod. pen., così come previsto dal d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe, sostanzialmente, determinato l’esclusione di qualsiasi competenza del giudice di pace per i delitti consumati o tentati di lesione personale si fonda su una lettura isolata della disposizione normativa ex art. art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 274 del 2000.
Tale orientamento non considera, però, che “le disposizioni normative non possono essere prese in considerazione isolatamente, ma debbono essere valutate come componenti di un “insieme”, tendenzialmente unitario, e che ciascuna di esse deve essere coordinata con le altre pure riferite alla disciplina dell’identica vicenda, anche allo specifico fine di determinare il perimetro dei significati
attribuibili al suo testo, in considerazione dei reciproci rapporti di interferenza”.
Pertanto, “tra i possibili significati attribuibili al dato testuale del combinato disposto delle due previsioni normative (ossia dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 e la disposizione della legge delega sulla cui base è stato adottato, l’art. 15, comma 1, legge n. 468 del 1999) rientra senz’altro anche quello secondo cui sono devoluti alla competenza del giudice di pace i delitti consumati o tentati di lesione personale, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, ovviamente fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento”.
L’orientamento intermedio secondo il quale il citato art. 4 preveda un rinvio fisso alla disposizione di cui all’art. 582, secondo comma, c.p., come vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, “non trova alcuna conferma nel dato normativo (…) a fronte di una generale “presunzione” interpretativa di rinvio mobile, affermatasi nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, le Sezioni Unite hanno enucleato il principio di diritto secondo cui “Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte
dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento”.
Cass. Pen., Sez. U, sent. n. 12759, ud. 14 dicembre 2023, dep. del 28 marzo 2024
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