Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione.

La Sesta sezione penale, con ordinanza datata 15 giugno 2023, ha rimesso un ricorso alle Sezioni Unite sollevando la seguente questione di diritto: Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest’ultima sia legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore.

Preliminarmente, la Sesta sezione ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tale materia.

Secondo un primo orientamento, al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile nel caso in cui la richiesta di “patteggiamento” dell’imputato e il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del ridetto danneggiato e del giudice.

In tale situazione, il danneggiato, messo nella condizione di conoscere anticipatamente le determinazioni dell’imputato e del pubblico ministero, sarebbe consapevole del fatto che la propria costituzione di parte civile, eventualmente presentata in udienza, non potrebbe essere accolta.

Diversamente accade nel caso in cui il danneggiato non sia stato informato dell’accordo raggiunto tra le parti.

In tal caso, non è inibita al danneggiato la costituzione di parte civile con conseguente legittimità del provvedimento con il quale il giudice liquida in suo favore le relative spese.

Secondo altro orientamento, invece, la preclusione di costituzione di parte civile (da parte del danneggiato) non è preclusa anche nel caso in cui la richiesta di patteggiamento e il consenso siano già stati formalizzati.

Tale indirizzo di legittimità evidenzia come detta udienza, a differenza di quella prevista ex art. 447, comma 1, c.p.p. fissata nel caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini, può avere epiloghi diversi da quelli del mero accoglimento o del rigetto della richiesta stessa con conseguente legittimità del provvedimento con cui il giudice proceda alla liquidazione delle spese di costituzione.

Secondo un terzo orientamento, diviene fondamentale valutare gli effetti derivanti dalla conoscenza da parte del danneggiato dell’accordo in relazione alla legittimità della condanna al pagamento delle spese.

Fermo restando il principio secondo cui la costituzione di parte civile può avvenire anche in caso di accordo già perfezionato, è negata la rifusione delle spese di costituzione se il danneggiato è stato, con congruo anticipo, edotto della probabile definizione del giudizio senza che sia adottata alcuna statuizione risarcitoria.

Difatti, la conoscenza della sussistenza di un accordo impedisce alla parte civile di lamentare di aver subito una scelta processuale effettuata dalle altre parti.

Ciò posto, con decreto datato 1 agosto 2023, la Prima Presidente, preso atto dell’esistenza e della rilevanza del contrasto giurisprudenziale, ha assegnato ril icorso alle Sezioni Unite.

Il Supremo Collegio, nella sua più alta composizione, ha preliminarmente osservato come, anche a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (che ha ridefinito i limiti per ricorrere avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta), sussiste la possibilità di impugnare, in sede di legittimità, il capo della decisione specificamente riguardante la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in quanto il limitativo e tassativo catalogo dei vizi denunziabili, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferibile esclusivamente alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell’accordo processuale tra il pubblico ministero e l’imputato e non alle determinazioni ulteriori del giudicante, estranee alla piattaforma condivisa dalle parti, come quelle relative alla rifusione delle spese in favore della parte civile, oggetto di autonomo capo della sentenza (cfr., Sez. 3, n. 33445 del 01/07/2021, D., non mass.; Sez. 6, n. 21522 del 18/06/2020, Casella, non mass.; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286-01; Sez. 2, n. 39404 del 09/09/2019, Maligi, non mass.; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225-01; Sez. 5, n. 57474 del 27/09/2018, Di Iorio, non mass.; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 272342-01).

Il d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo della legge delega n. 134 del 2021, è intervenuto sulle modalità e sui termini di costituzione di parte civile nei modi, di seguito indicati:

  • in caso di udienza preliminare, il termine per la costituzione di parte civile è quello degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
  • in caso di assenza dell’udienza preliminare, il termine è quello degli adempimenti previsti dall’art. 484 c.p.p. o dall’art. 554-bis, comma 2, c.p.p. (trattasi di termini perentori previsti a pena di decadenza ex art. 79, comma 2, c.p.p.).

L’introduzione dell’art. 85-bis al ridetto d.lgs. del 10 ottobre 2022 ha, inoltre, aggiunto una disposizione transitoria in materia di termini per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali stabilendo che “il limite temporale previsto non operi per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), in udienza preliminare siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e che, in tali casi, continuino ad applicarsi le disposizioni dell‘art. 79 cod. proc. pen. e, limitatamente alla persona offesa, quelle dell’art. 429, comma 4, cod. proc. pen. nella versione anteriore alla riforma”.

Nel caso di specie, ha trovato applicazione l’art. 79 c.p.p. nel testo previgente alla riforma.

Ciò posto, le Sezioni Unite hanno focalizzato l’attenzione sul lemma “per l’udienza preliminare” (art. 79, comma 1, c.p.p.).

Secondo un primo orientamento, la prescrizione legislativa secondo cui la costituzione di parte civile possa avvenire “per l’udienza preliminare”, aveva quale precipuo scopo quello di individuare il termine iniziale a partire dal quale è possibile costituirsi parte civile.

Pertanto, il termine per la costituzione di parte civile:

  • deve essere individuato, nel caso in cui vi sia udienza preliminare, tra la ridetta udienza preliminare e le formalità di apertura del dibattimento;
  • deve essere individuato, in assenza dell’udienza preliminare, alla prima udienza dibattimentale.

Secondo un opposto orientamento, l’inciso “per l’udienza preliminare” andrebbe inteso in senso finalistico con specifico riguardo alla attività posta in essere in prospettiva della celebrazione dell’udienza preliminare.

Pertanto, la costituzione potrebbe precedere temporalmente l’udienza preliminare ed intervenire nel corso delle indagini preliminari spiegando i suoi effetti “per l’udienza preliminare”.

Tale primo “problema” è stato risolto dalla giurisprudenza posto che “… detta espressione (ossia “per l’udienza preliminare”) non autorizza a ritenere che la costituzione possa avvenire in una udienza di altra natura, a questa precedente” (cfr. Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino).

Passando al quesito oggetto della rimessione alle Sezioni Unite, è bene ribadire come la norma contenuta nell’art. 444, comma 2, c.p.p. è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consentiva di condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile sia per la costituzione nel processo penale sia nel caso in cui l’azione civile, inizialmente proposta avanti al giudice civile, venisse trasferita nel processo penale (cfr. Corte Cost, sent. n. 443 del 1990).

Pertanto, il giudice delle leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 444 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».

Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno già rilevato come il principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità del provvedimento di condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, è stato affermato da Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino nel caso in cui “la costituzione sia stata depositata all’udienza all’uopo fissata a seguito della richiesta di applicazione

pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen.”.

Secondo le Sezioni Unite “D’Avino”, “la valenza del principio di preclusione è stata estesa anche a situazioni processuali diverse, come l’udienza fissata per l’applicazione di pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato” giustificandola con la ricorrenza “della medesima ratio dal momento che la persona danneggiata dal reato si costituisce essendo già a conoscenza del fatto che l’oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull’accoglibilità della richiesta di applicazione pena e, quindi, ben sapendo che non potrà aspirare all‘’obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell’imputato al risarcimento del danno.

Di tal che, nell’udienza di cui all’art. 447 c.p.p., il danneggiato, consapevole in partenza dell’oggetto del giudizio, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile.

Pertanto, “la costituzione di parte civile, illegittimamente avvenuta all’udienza prevista dall’art. 447 cod. proc. pen. integra gli estremi di una nullità assoluta di ordine generale a regime c.d. intermedio sicché, a norma dell’art. 180 cod. proc. pen., non essendosi verificata nel giudizio, non può più essere rilevata né dedotta dopo la sentenza di primo grado e non può dunque essere per la prima volta dedotta con il ricorso per cassazione” (cfr. Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278023-01).

Ciò posto, devesi rilevare che la questione della legittimità della costituzione di parte civile e della liquidazione delle spese sostenute in presenza di richiesta di applicazione pena avanzata in sede di udienza preliminare ha visto “emergere” tre differenti orientamenti i quali, però, partono da un presupposto comune secondo cui “in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare genericamente le condizioni di legittimazione alla costituzione e di ammissibilità della domanda risarcitoria della parte civile, e non anche valutare se eventuali somme da questa già percepite siano esaustive delle obbligazioni nascenti in capo all’imputato, al fine di escludere l’interesse ad agire o, di contro, accertarne la permanenza rispetto ad ulteriori ed eventuali danni subiti” (cfr., Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 267895-01; Sez. 4, n. 6521 del 04/12/2002, dep. 2003, Marrone, Rv. 223653-01).

Secondo una prima impostazione, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena ovvero nel caso in cui la decisione su una possibile richiesta di applicazione pena è solo eventuale, è preclusa al danneggiato la costituzione di parte civile se la richiesta dell’imputato e il consenso del P.M. siano già stati formalmente conosciuti dal danneggiato e dal giudice.

Il danneggiato, difatti, è posto nella condizione di comprendere l’elevata probabilità che la propria costituzione non possa determinare un risarcimento del danno in suo favore da parte dell’imputato.

Se il danneggiato non viene notiziato, la conclusione è esattamente opposta rendendo legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese.

Seconda un ulteriore impostazione, invece, non può precludersi al danneggiato la possibilità di costituirsi parte civile in udienza preliminare anche se adeguatamente notiziato della avvenuta formalizzazione della richiesta di “patteggiamento” da parte dell’imputato, del consenso rilasciato dal pubblico ministero poiché “a differenza dell’udienza di cui all’art. 447, comma 1, cod. proc. pen., introdotta con un decreto del quale non è prevista la notifica alla persona offesa e caratterizzata dalla presenza meramente eventuale delle parti, essa può avere epiloghi diversi da quelli del solo accoglimento o del rigetto: da qui la legittimità del provvedimento con cui il giudice liquidi in favore di detta parte le spese sostenute per l’attività processuale svolta, quantomeno nel corso dell’’udienza stessa fino al momento della formalizzazione dell’accordo avanti al giudice”.

Secondo un’ultima impostazione, il focus si sposta unicamente sugli effetti pratici della costituzione di parte civile “fissando il discrimine circa la spettanza della liquidazione delle spese nella conoscenza effettiva da parte del danneggiato dell’accordo di patteggiamento”.

Di tal che, “mentre la costituzione di parte civile può avvenire anche nel caso in cui sia già intervenuto l’accordo sulla pena ma questo non sia stato in qualche modo “divulgato” o “conosciuto”, con conseguente legittimità della successiva liquidazione delle spese, nella diversa ipotesi in cui il danneggiato fosse già stato reso edotto della probabile definizione anticipata del giudizio, fermo il suo diritto a costituirsi parte civile, lo stesso non potrebbe mai vedersi accolta la propria domanda di liquidazione delle spese. Invero, una volta conosciuta l‘esistenza dell’accordo, il danneggiato, nel momento in cui si costituisce parte civile, non muterebbe sostanzialmente la propria posizione né tantomeno acquisirebbe ulteriori diritti: la parte non potrebbe lamentare di aver subito una scelta processuale altrui e, scegliendo di costituirsi ugualmente parte civile, accettare al contempo di svolgere un‘attività processuale destinata a spiegare utilità diverse (attraverso la proposizione di possibili eccezioni), ma non quella di ottenere una pronuncia sulle spese, oggetto della sua più concreta utilità”.

Le Sezioni Unite hanno aderito, con il presente pronunciamento alla “seconda impostazione” sulla base di argomentazioni di ordine letterale e logico-sistematico.

Difatti, la norma contenuta nell’art. 444, comma 2, c.p.p. impone al giudice di liquidare le spese sostenute dalla parte civile non distinguendo la fase dell’accordo ovvero se esso sia anteriore, concomitante o successivo alla costituzione o, se, comunque sia già noto alla parte civile prima dell’udienza o se sia stato conosciuto solo in udienza.

Secondo i giudici di legittimità, la condanna alle spese, in ogni caso, prescinde dalla condanna al risarcimento del danno.

Inoltre, una lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione impone l’osservanza del dictum stabilito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 443 del 1990.

Difatti, il giudice delle leggi ha osservato come precludere al giudice penale tutte le statuizioni relative alla domanda formulata dalla parte civile significa sacrificare, proprio nel momento in cui il giudizio di primo grado giunge all’epilogo, e quindi, nel momento decisivo per le deliberazioni in favore della parte civile, chi si sia avvalso dello strumento messogli a disposizione per tutelare in sede penale il proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

Pertanto, una corretta applicazione della norma contenuta nell’art. 24 Cost. deve garantire “il diritto a costituirsi parte civile del danneggiato in ragione del ruolo e della funzione di tutela del diritto alla restituzione o al risarcimento del danno” dovendosi ritenere “necessario che sia assicurato un ristoro delle spese processuali in caso di fine anticipata del procedimento penale per scelta delle altre parti del processo”.

Le Sezioni Unite rivengono la ratio fondante tale ragionamento nella necessità di tutelare il principio del contraddittorio quale corollario di quello del giusto processo.

L’assenza di voce o la limitazione della voce del danneggiato, citato per costituirsi parte civile, ovvero escludere il suo diritto alla liquidazione delle spese, si porrebbe in insanabile contrasto con l’attività partecipativa del medesimo.

Pertanto, in presenza di richiesta di patteggiamento e del relativo consenso da parte del P.M. (situazioni verificatesi in epoca precedente alla celebrazione della fissata udienza preliminare) devono essere categoricamente esclusi i dubbi sulla valutazione della ammissibilità della costituzione di parte civile intervenuta all’udienza preliminare.

Difatti, essa non “non è suscettibile di variabili in relazione al fatto che la parte civile abbia avuto

conoscenza o meno in anticipo dell’esistenza di un accordo a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.”.

Questo perché il ridetto accordo potrebbe essere vanificato da un rigetto della richiesta da parte del giudice implicando la prosecuzione dell’’udienza preliminare o la celebrazione di altro rito alternativo.

Né, tantomeno, la parte civile, in caso di accordo depositato antecedentemente all’udienza preliminare, potrebbe rischiare di vedere il proprio diritto a costituirsi in giudizio svanire innanzi alla pronuncia ex art. 444 c.p.p. senza alcun riconoscimento in ordine alle spese sostenute svilendo, conseguentemente, la sua costituzione.

Né può sostenersi una sorta di “ammissibilità “provvisoria” della costituzione di parte civile subordinata all’accoglimento o meno da parte del giudice della richiesta di rito alternativo ex art. 444 c.p.p..

Ciò posto, devesi comunque differenziare “i profili inerenti alla valutazione sul merito della domanda di restituzione o risarcimento danni, preclusi in sede di patteggiamento, da quelli relativi alla preliminare verifica circa l’ammissibilita della costituzione di parte civile, che permangono, in ogni caso, in capo al giudice, considerato che la liquidazione delle spese processuali non ha carattere automatico, ma deve essere riconosciuta soltanto nei confronti di chi sia legittimato a costituirsi parte civile”.

Di tal che, in presenza di un accordo delle parti sulla pena, è illegittimo il provvedimento che dichiara inammissibile la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato poiché sussiste  il potere-dovere del giudice “di valutare la legittimazione alla costituzione medesima, anche ai fini della condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore di questa, onde evitare di dover liquidare necessariamente ed automaticamente le relative spese anche ad un soggetto costituitosi parte civile, ma del tutto estraneo alla vicenda processuale per cui si procede” (cfr. Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213857-01; successivamente, v. Sez. 5, n. 4076 del 20/09/1999, Valeri, Rv. 214560-01; Sez. 4, n. 4521 del 04/10/2000, Spollero, Rv. 217160-01; Sez. 6, n. 17612 del 19/03/2017, Belnudo, Rv. 236421-01).

Sulla scorta delle considerazioni dianzi esposte, le Sezioni Unite hanno enucleato il principio di diritto secondo cui In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione.

 

Cass. Pen., Sez. U, sent. n. 16403, dep. 19 aprile 2024, ud. 30 novembre 2023

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