La Sesta Sezione penale ha affermato che il provvedimento emesso a norma dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev’essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.

Il Tribunale di Vercelli, secondo quanto previsto dalla norma contenuta nell’art. 554 ter, comma 3 c.p.p., disponeva la prosecuzione del giudizio dibattimentale nei confronti di un soggetto accusato del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

L’imputato, per il tramite del difensore, presentava ricorso per Cassazione deducendo l’abnormità funzionale per carenza di potere in concreto avendo il giudice disposto, con provvedimento motivato, il prosieguo del giudizio pur non essendo normativamente previsto (la motivazione del provvedimento) e rischiando, così, di minare l’imparzialità del giudice investito della prosecuzione del dibattimento e della decisione.

Ciò posto, la Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile atteso che il provvedimento in questione non è impugnabile e, nel caso di specie, non sia evincibile nessun profilo di abnormità.

Preliminarmente, la sesta sezione ha rilevato che la norma contenuta nell’art. 554 ter c.p.p. non indica quale debba essere la forma dell’atto (ordinanza o decreto) a mezzo del quale viene disposta la prosecuzione del giudizio facendo, unicamente, menzione del termine “provvedimento”.

La distinzione non è di poco conto atteso che la differenza intercorrente tra ordinanza e decreto ha inevitabili cadute sulla proponibilità del ricorso per Cassazione.

Orbene, secondo la Suprema Corte il provvedimento in questione assume la natura del decreto.

Pertanto, se da una parte la norma contenuta nell’art. 125 c.p.p. espressamente assegna alla legge il compito di delineare e definire le forme dei provvedimenti giurisdizionali, dall’altra “è indiscutibile che, qualora essa non lo faccia apertis verbis, tocchi al giudice stabilirla, se ciò sia necessario ai fini della decisione che è chiamato ad adottare”.

Di tal che, visto che la legge processuale nulla indica sul punto, l’introduzione del nuovo istituto dell’udienza predibattimentale quale “udienza filtro” e la necessità di porre la norma contenuta nell’art. 554 ter, comma 3, c.p.p. in sintonia con l’intero ordinamento inducono a dover valutare se, nell’ordinamento, vi sia un modello di riferimento già tipizzato.

La risposta è positiva atteso che la c.d. “riforma Cartabia”, introducendo la suindicata norma, ha avuto quale precipuo scopo quello di “replicare” l’istituto dell’udienza preliminare anche per i reati a citazione diretta.

Il dato superiormente esposto trova il suo giuridico fondamento nel contenuto della relazione illustrativa alla ridetta riforma che, descrivendo il nuovo istituto (udienza predibattimentale), opera un continuo richiamo alle norme che disciplinato l’udienza preliminare.

Di tal che, sarebbe irragionevole pensare che sia possibile una divergenza tra il provvedimento terminativo dell’udienza preliminare (decreto che dispone il giudizio) e quello a mezzo del quale il tribunale, in composizione monocratica, disponga la prosecuzione del giudizio in caso di reati a citazione diretta.

Difatti, anche in tale ultimo caso, il provvedimento assumerà le caratteristiche del decreto.

Accedendo alla tesi secondo la quale il provvedimento previsto dalla norma contenuta nell’art. 554 ter, c.p.p. debba essere classificato come “ordinanza”, il rischio sarebbe quello di creare un “cortocircuito” del sistema atteso che ci si ritroverebbe innanzi a un provvedimento che, seppur motivato ex art. 125 c.p.p., non potrebbe essere oggetto di impugnazione.

Pertanto, nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato come la motivazione del provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio non è necessaria e, al contempo non è vietata.

Inoltre, la presenza di una motivazione non può, da sola, arrecare pregiudizio all’imputato andando a minare l’imparzialità del giudice del dibattimento posto che, come accade per i processi che transitano per l’udienza preliminare, il decidente non è vincolato alla valutazione del giudice che lo ha preceduto (la cui valutazione segue parametri diversi e meno stringenti).

Di conseguenza, come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in altra occasione (cfr. Sez. 6, n. 8836 del 03/02/2020, Sagazio), “non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare contestualmente ad un’ordinanza che contenga valutazioni sulla responsabilità dell’imputato, in quanto tale atto non determina stasi processuale”.

Conclusivamente argomentando, in assenza della lamentata sussistenza di abnormità funzionale, non è possibile ritenere configurabile, nel caso di specie, una di tipo strutturale la quale è ravvisabile solo in caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale o in caso di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto al fine previsto dal modello legale di riferimento.

Di tal che, nel caso in esame, il giudice ha correttamente esercitato un potere specificamente riconosciutogli dalla legge in modo assolutamente legittimo e senza fare uso di forme vietate.

 

Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 23639, dep. 12 giugno 2024 (ud. 14 maggio 2024)

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