Impugnazioni per gli interessi civili: Riforma della sentenza assolutoria di primo grado ai soli effetti civili- Mancata rinnovazione delle prove dichiarative decisive.
In tema di impugnazioni, sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall’imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione, non può essere intesa nel senso di consentire l’impugnazione di legittimità nell’interesse dell’imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l’appello, ed è funzionale a garantire a quest’ultimo l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione.
Con la decisione di cui si tratta, la Quinta sezione della Corte, è tornata, anche se in via incidentale, sulle formalità per l’impugnazione ex art. 581 comma 1 quater c.p.p., ed in netto contrasto con quanto statuito dalla Quarta sezione, con sentenza nr. 22140/2023, ha stabilito, senza temere dubbi d’incompatibilità costituzionale e convenzionale, che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 89, comma 3, le disposizioni dell’art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater, si applicano anche al ricorso per cassazione al quale deve essere compiegato lo specifico mandato quando nei confronti dell’imputato si sia proceduto in assenza.
Ritiene la Corte che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni (per l’appunto, contenuta nel Titolo I del Libro IX del codice di rito per come pure affermato dalle sezioni unite n. 8825 del 27/10/2016) e pertanto, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione, non potendo essere intesa nel senso di consentire l’impugnazione di legittimità nell’interesse dell’imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l’appello, ed è funzionale a garantire a quest’ultimo l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione.
La sentenza ha poi trattato la questione principale del ricorso introdotta dalla doglianza del ricorrente che assumeva la violazione dell’art. 533 c.p.p., art. 546 c.p.p. comma 1, lett. e), art. 603 c.p.p., comma 3-bis, in relazione agli artt. 190 e 192 ss.c.p.p e 6, par. 3, Carta EDU, a cagione della riforma della sentenza liberatoria di primo grado senza la previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Corte, in aderenza alla giurisprudenza di merito ed alle sezioni unite ha ritenuto che per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative senza che però possa rientravi il caso in cui non vi sia equivoco sul significato del contenuto dichiarativo, né falsa rappresentazione di esso. Casi in presenza dei quali non nasce l’esigenza di disporre la rinnovazione, poiché non si tratta di protendere a una rivalutazione del dichiarato, con sua diversa interpretazione che resta fermo e identico nella sua consistenza obiettiva e nel contenuto descrittivo.
Cassazione penale sez. V – 04/07/2023, n. 39166, dep. 26/09/2023.
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui