Il giudice di appello mantiene il potere-dovere di stabilire il corretto ambito della rinnovazione istruttoria di una prova ritenuta decisiva chiesta dall’imputato già contumace, e rimesso in termini per l’impugnazione, potere-dovere che deve, però, essere esercitato in modo da consentire allo stesso l’esercizio dei diritti che egli avrebbe potuto esercitare se avesse partecipato al giudizio di primo grado.

La deducibilità davanti alla Suprema Corte della mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva deve essere illustrata in modo tale da evidenziare i motivi per i quali quanto ritenuto superfluo nel giudizio di merito, fosse, invece, rilevante ai fini della decisione.   

Si tratta evidentemente dell’error in procedendo– art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.- che rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni della sentenza, risulti decisiva, tale cioè che, se assunta, avrebbe potuto determinare una diversa decisione.

La sentenza in commento, forte della consolidata ed anche recente giurisprudenza che ha statuito il suddetto principio applicandolo alla prova testimoniale, lo ha applicato anche nell’ipotesi specifica che, invece, aveva ad oggetto la richiesta del difensore di acquisizione documentale.

Cassazione penale sez. I – 14/07/2023 (dep. 6/12/2023), n. 48561.

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