Deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all’ art. 629 c.p. e non in quella di cui all’ art. 393 c.p. la condotta di chi, anziché denunziare all’autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest’ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato.
A cura di Rocco Guttà (Avvocato del foro di Locri. Componente del Direttivo e del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
Nella vicenda in esame, l’imputata aveva subito un furto di due cellulari e attraverso una propria indagine personale avendo ritenuto di avere accertato l’autore del furto, per come evincibile anche da conversazioni telefoniche intercettate, ha posto in essere nei confronti dello stesso azioni di violenza e minaccia dirette ad ottenere la restituzione di quanto assumeva esser l’oggetto del furto oltre una corposa somma a titolo di risarcimento.
Nei gradi di merito l’imputata era stata condannata per il reato di estorsione ex art. 629 c.p. Il difensore della stessa con ricorso per cassazione assumeva, tra l’altro, che la Corte territoriale aveva errato nel non ritenere i fatti sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen; che, invero, la ricorrente aveva richiesto all’autore del furto la somma di denaro di cui al capo di imputazione, a titolo di risarcimento del danno, avendo la stessa subìto il furto di due telefoni proprio ad opera della persona offesa.
La Suprema Corte con la sentenza in commento, dichiarava l’inammissibilità del ricorso ed affermava che le doglianze del primo motivo- quello che ivi interessa principalmente- non sono consentite nella sede di legittimità atteso che era costituito da doglianze in fatto, che apparivano prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso non presenta evidenti criticità logiche. Riteneva, in conformità a principi consolidati, non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
In ogni caso, rileva il Collegio che, se anche si volesse dar credito alla versione offerta dalla ricorrente, secondo cui la richiesta costituiva una sorta di risarcimento del danno per il furto di due telefoni che si assume sarebbe stato commesso dalla persona offesa, la condotta comunque non sarebbe sussumibile nell’ipotesi delittuosa di cui all’art 393 cod. pen. Invero, il Collegio ha inteso dare continuità al consolidato orientamento secondo il quale deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. e non in quella di cui all’art. 393 cod. pen. la condotta di chi, anziché denunziare all’autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest’ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato.
In particolare, in assenza di qualsiasi accertamento del fatto che il sospettato autore del reato si fosse effettivamente reso responsabile del furto dei due telefoni di proprietà della ricorrente, quest’ultima non aveva all’evidenza alcun “diritto” a esercitare una propria indagine personale, nei confronti del sospettato, diretta a ottenere, con violenza e minaccia, la restituzione di quanto assumeva esser l’oggetto del furto, con l’ulteriore conseguenza che anche l’asserita convinzione della ricorrente di esercitare un diritto si deve considerare del tutto arbitraria.
Da ciò la Suprema Corte ha ritenuto il corretto inquadramento del fatto nel paradigma di cui all’art. 629 cod. pen., atteso che, per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è necessario che il soggetto agisca per esercitare un proprio diritto – e non la potestà pubblica volta alla individuazione dell’autore di un fatto illecito ed alla repressione dello stesso, che è integralmente attribuita all’autorità di polizia e all’autorità giudiziaria – con la convinzione, non meramente arbitraria, che esso gli possa competere giuridicamente; arbitrarietà che, invece, risulta del tutto evidente in capo a chi ritenga di potere pretendere, con violenza o minaccia, la restituzione del profitto del furto precedentemente commesso ovvero, in alternativa, una somma a titolo di risarcimento da chi soltanto sospetti, in assenza di alcun accertamento in tale senso, di averlo derubato. In altri termini, chi ha subìto un reato non può certo sostituirsi alla pubblica autorità pretendendo di farsi giustizia da sé; anzi, tale condotta denota ancora una maggiore pericolosità del soggetto, che evidentemente si pone completamente al di fuori delle regole dell’ordinamento.
Cassazione penale sez. II. 25/03/2025 n. 12497
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