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La Quinta sezione, in tema di emissione del decreto di irreperibilità in caso di impossibilità di notifica in favore dell’imputato del decreto di citazione del giudizio di appello, ha enucleato il principio di diritto secondo cui “le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l’emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacchè equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell’imputato del contenuto dell’atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica.”

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli con cui era stata affermata la penale responsabilità di un soggetto accusato dei reati di bancarotta documentale semplice e di bancarotta semplice concorrenti all’aggravamento del dissesto.

L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione lamentando la avvenuta violazione di legge processuale considerato che il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello era stato notificato all’imputato, a seguito della dichiarazione di irreperibilità ex art. 159 c.p.p., presso il proprio difensore. Secondo il ricorrente, l’emissione del decreto di irreperibilità presuppone l’avvenuta effettuazione di ricerche contestuali e complete. Pertanto, in assenza di tali elementi (contestualità e completezza delle ricerche), il decreto di irreperibilità era da considerarsi nullo. In tal senso, l’incompletezza delle ricerche era motivata dal fatto che le stesse non fossero state estese al luogo di nascita e al luogo in cui l’imputato svolgeva la propria attività lavorativa. Inoltre, le uniche ricerche effettuate erano da reputarsi insufficienti dal momento che la polizia municipale (delegata alla notifica all’imputato) aveva semplicemente effettuato due telefonate dalle quali era risultato che l’interlocutore (l’imputato?) trovavasi all’estero.

La Quinta sezione ha reputato il ricorso fondato sulla base delle seguenti argomentazioni giuridiche.

In via preliminare, la Corte ha evidenziato come la deduzione di un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. permette alla stessa un’incursione negli atti processuali al fine di comprendere e risolvere la relativa quaestio iuris sottoposta alla propria attenzione. A seguito della disamina degli atti, la Suprema Corte ha potuto rilevare che il decreto di irreperibilità è stato emesso dopo che la polizia municipale di Alessandria (delegata alla notifica) – recatasi presso la residenza dell’imputato – appurava che sia i condomini sia l’amministratore del condominio non conoscevano l’imputato. Pertanto, la P.G. telefonava due volte il destinatario della notifica che rappresentava, in una prima occasione, di trovarsi in Svizzera e, in un’altra occasione, di essere in viaggio verso la Romania. Sia nell’uno che nell’altro caso, non era stato possibile ricevere informazioni precise sull’esatto luogo in cui lo stesso si trovasse in tali situazioni e il verbale di vane ricerche veniva redatto senza che la polizia municipale chiedesse all’imputato (non essendovi traccia nel verbale) come poter procedere alla notifica dell’atto di citazione.

Ciò posto, la Quinta Sezione ha evidenziato come la P.G. abbia correttamente provveduto “al contatto telefonico, in quanto è illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell’autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca”.

Nel caso di specie, però, l’attività di ricerca non può reputarsi completa dal momento che, dopo l’interlocuzione telefonica a mezzo della quale l’imputato riferiva alla P.G. di essere all’estero, non è stato effettuato alcun riscontro ossia non è stata espletata la ricerca (ai fini della notifica) del medesimo anche presso il luogo di lavoro e presso il luogo di nascita. Una situazione siffatta ha determinato la illegittimità del decreto di irreperibilità poiché “ai fini dell’emissione dello stesso, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen.”.  

Tale orientamento di legittimità si pone in linea con il solco tracciato dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 399 del 1998, ha stabilito che “solo nelle ipotesi in cui gli accorgimenti predisposti non producano la conoscenza del processo alla quale tendono, la notifica deve avvenire secondo il rito della irreperibilità. Ma anche con riferimento ad esso la disciplina vigente é assai più rigorosa che in passato proprio in tema di ricerche prodromiche all’instaurazione del rito, in relazione alle quali si fa, se possibile, ancor più evidente il fatto che la scelta é stata quella di evitare con ogni mezzo che il procedimento penale abbia corso all’insaputa dell’interessato. L’imputato deve, infatti, essere ricercato, cumulativamente e non alternativamente, in una serie di luoghi nei quali é più verosimile che possano essere acquisite notizie circa la sua attuale dimora. Diversamente da quanto previsto dal vecchio codice, l’art. 159, comma 1, configura ora in termini di obbligatorietà le ricerche dell’imputato “particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, nonchè presso l’amministrazione carceraria centrale” ”.

Ciò posto, il fatto che all’interno della norma contenuta nell’art. 159 c.p.p. sia contenuto l’avverbio “particolarmente” rende ancora più evidente l’intento del legislatore ossia quello di valorizzare i luoghi ove dovranno essere effettuate le ricerche nel caso in cui la prima ricerca non sia stata esaustiva. Ne deriva che “l’eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati”.

Nel caso di specie, non ricorrendo una condizione ostativa alla effettuazione delle ricerche nei luoghi di cui all’art. 159 c.p.p., l’attività è stata reputata parziale e insufficiente. Di tal che l’omesso accertamento nei predetti luoghi “integra la nullità assoluta, che si estende agli atti successivamente compiuti, per incompleto svolgimento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., atteso che questa disposizione impone di compiere tutti quegli accertamenti che, sulla base delle circostanze emergenti agli atti, si rivelino logicamente utili e oggettivamente praticabili”.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, la Suprema Corte ha enucleato il principio di diritto secondo cui “le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l’emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacchè equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell’imputato del contenuto dell’atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica”.

Dalla declaratoria di nullità del decreto di irreperibilità è derivata, nel caso concreto, la nullità “a cascata” di tutti gli attivi successivi. La Suprema Corte ha disposto, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

 

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 13308, ud. 04.03.2024, dep. 07.04.2025

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