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La Quinta sezione, in tema di diffamazione tramite l’utilizzo di mezzi telematici, ha stabilito che “al fine di radicare la competenza per territorio, de[ve] aversi riguardo al luogo in cui è avvenuto il caricamento del dato informatico che contiene l’espressione diffamatoria – ove ciò sia stato accertato – perché tale segmento comportamentale individua l‘ultimo luogo conoscibile in cui è avvenuta una parte dell’azione che incorpora uno degli elementi costitutivi della fattispecie; ove impraticabile tale accertamento processuale, si deve ricorrere, in via gradata, al luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato, in attuazione della regola suppletiva di cui all’art. 9 comma 2 cod. proc. pen.

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte d’appello di Caltanissetta confermava – previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate – la affermazione di penale responsabilità resa nei confronti di un soggetto accusato del reato previsto dalla norma contenuta nell’art. 595 comma 3 c.p.p. siccome accusato di “aver offeso la reputazione del Sindaco di Due Carrare […] con l’aggravante dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità”.

L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha interposto ricorso per Cassazione lamentando la inosservanza, da parte dei giudici di merito, delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e, specificamente, reiterando la già eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Enna (che aveva emesso la sentenza di primo grado).

Secondo il ricorrente, difatti, i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione della competenza per territorio in relazione ai delitti commessi tramite l’utilizzo del mezzo Internet inducono a ritenere che il delitto di diffamazione può considerarsi consumato “nel luogo in cui viene effettivamente effettuato il caricamento del dato informatico”.

Ciò posto, nel caso di specie, devesi evidenziare che – sempre secondo l’imputato – il più grave tra i reati di diffamazione contestati allo stesso si sarebbe verificato con la pubblicazione, in data 22 luglio 2017, sulla piattaforma “Il Mattino di Padova online” del comunicato reso dal medesimo attraverso il “caricamento del dato informativo (comunicato […] sul server) ad opera di testate giornalistiche telematiche locali (una fra tutte “Il Mattino di Padova on line”), da ritenersi successivo al caricamento di tale comunicato”.

Di conseguenza, la competenza territoriale si sarebbe dovuta radicare presso il Tribunale di Padova o, in via subordinata, presso quello di Milano.

La Quinta Sezione, investita del ricorso, lo ha dichiarato inammissibile (in parte) e complessivamente infondato.

La Suprema Corte non ha condiviso la tesi sostenuta dal ricorrente evidenziando, preliminarmente, come “in materia di locus commissi delicti del delitto di diffamazione” si sia affermato “da tempo che si tratt[a] di reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi – almeno due – percepiscono la espressione ingiuriosa e, più precisamente, che si perfeziona al momento e nel luogo in cui un secondo soggetto – diverso, naturalmente, dal soggetto passivo del reato – ne apprend[e] i contenuti” (cfr. sez. 5, 27/12/2000 n. 4741, P.M. contro ignoti,; sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi; cfr. anche sez. 1, ord. n. 1524 del 15/05/1979, Mitolo; sez. 5, n. 495 del 17/03/1969, Fiore). Di conseguenza, è possibile ritenere configurata la condotta diffamatoria solo nel caso in cui la persona offesa non sia presente fisicamente o virtualmente (nel senso tecnico del termine) nel momento in cui il propalante divulga le affermazioni diffamatorie che dovranno essere recepite da almeno due persone.

Ciò premesso, in caso di reato commesso tramite il mezzo della stampa telematica non può essere adoperato il medesimo criterio – stabilito dalla giurisprudenza di legittimità – previsto in tema di stampa cartacea secondo cui:

  • il locus commissi delicti corrisponde al luogo nel quale si verifica la prima divulgazione del giornale, che normalmente, corrisponde a quello di stampa ovvero al luogo in cui è situata la tipografia”;
  • la competenza viene individuata “nel luogo di prima diffusione dello stampato”, il quale di regola coincide appunto con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta fuoriuscito lo stampato dalla tipografia, si realizzi l’immediata possibilità della sua lettura da parte di altre persone e, quindi, si perfezioni la diffusione potenziale dello stesso”.

In tal senso, devesi rilevare che l’immissione della notizia sul web determina l’indirizzamento della stessa in favore di tutti i visitatori del sito internet.

La predetta immissione, però, non è in grado da sola a “consolidare” l’evento offensivo della reputazione del destinatario del propalato diffamatorio dal momento che tale evento “si concretizza quando i visitatori entrano nel sito e prendono visione del contenuto della comunicazione”. Pertanto, l’offesa arrecata tramite il mezzo Internet e, nello specifico, l’introduzione sul web del messaggio diffamatorio è “distinta dall’evento” che potrà ritenersi integrato solo nel momento della “apprensione del messaggio da parte di terzi”.

Se così è, il locus commissi delicti è da individuarsi nel luogo in cui almeno due visitatori abbiano letto la notizia diffamatoria.

Il problema fondamentale è indubbiamente legato alla estrema difficoltà nell’utilizzo di indicatori oggettivi certi che siano idonei ad identificare il luogo di consumazione del reato in caso di diffusione di messaggi diffamatori sulla rete telematica.

Al fine di risolvere tale nodo gordiano, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “al fine di radicare la competenza per territorio, de[ve] aversi riguardo al luogo in cui è avvenuto il caricamento del dato informatico che contiene l’espressione diffamatoria – ove ciò sia stato accertato – perché tale segmento comportamentale individua l‘ultimo luogo conoscibile in cui è avvenuta una parte dell’azione che incorpora uno degli elementi costitutivi della fattispecie; ove impraticabile tale accertamento processuale, si deve ricorrere, in via gradata, al luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato, in attuazione della regola suppletiva di cui all’art. 9 comma 2 cod. proc. pen.” (cfr. sez.5, n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio; sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, confl. comp. in proc. Pulina; sez.1, n. 2739 del 21/12/2010, confl. comp. in proc. Gennari).

Pertanto, è l’atto dell’upload a “prevalere” rispetto al luogo di ubicazione del server.

Tale criterio, già adottato dalle Sezioni unite per individuare il momento e il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, poggia sull’assunto logico-giuridico secondo cui “ai fini della individuazione della competenza per territorio in caso di realizzazione di tale delitto, deve aversi riguardo – ove verificabile – al luogo in cui il soggetto usurpatore si introduca o si mantenga nel sistema informatico con l’utilizzazione della relativa chiave di accesso; ove il luogo della connessione non sia puntualmente collocabile, e di conseguenza non possa trovare applicazione la norma cardine sulla competenza di cui all’art. 8 cod. proc. pen., si deve avere riguardo ai criteri suppletivi sanciti dall’art. 9.

Ciò posto, la Quinta sezione ha evidenziato come non sia corretto l’assunto difensivo secondo cui il reato più grave, nel caso di specie, sia da individuarsi nel delitto (di diffamazione) consumato in data 22 luglio 2017 poiché “i reati contestati in continuazione – in presenza della sola circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 595 cod. pen. – debbono ritenersi di pari gravità”.

Di tal che, la norma contenuta nell’art. 16 c.p.p. impone che, in caso di reati di pari gravità, la competenza per territorio appartenga al giudice competente per il primo reato (che, nel caso in esame, non è stato consumato il 22 luglio 2017).

Infine, nonostante i giudici del merito abbiano evidenziato come sia rimasto ignoto il sito di upload del file avente a oggetto le dichiarazioni diffamatorie, gli stessi hanno correttamente applicato – ad avviso della Suprema Corte – il criterio suppletivo di individuazione della competenza ex art. 9 comma 2 c.p.p.. Difatti, non essendo possibile stabilire con certezza il luogo di perfezionamento del reato e non potendo essere applicata la regola di cui all’art. 9, comma 1, c.p.p. (competenza con riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione), è stata correttamente cristallizzata la competenza per territorio all’interno del circondario del Tribunale di Enna dal momento che al suo interno “è  incluso il Comune di Calascibetta, ove il ricorrente, che non lo ha contestato, era residente all’epoca dei fatti, in attuazione del parametro suppletivo immediatamente successivo, di cui all’art. 9 comma 2 cod. proc. pen.”.

 

Cass. Pen., Sez. V, sent. 14204, ud. 07.03.2025 (dep. 10.04.2025)

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