La Seconda sezione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto in tema di ricorribilità per cassazione del provvedimento di rigetto della richiesta di concordato ex art. 599 bis c.p.p. alla luce del contrasto giurisprudenziale formatosi nella subiecta materia.
Il quesito è «se avverso l’ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599 bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio».
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, dichiarava la penale responsabilità di un imputato in relazione a due episodi di ricettazione e – ritenuta sussistente la continuazione con i reati giudicati con una precedente sentenza divenuta irrevocabile nel 2017 (oggetto di decisione da parte dello stesso organo giudicante) – lo condannava alla pena in aumento ex art. 81 c.p. di mesi 6, giorni 20 di reclusione ed € 400,00 di multa e rideterminava, conseguentemente, la pena complessiva in anni 1, mesi 10 di reclusione ed € 800,00 di multa.
Proposto appello avverso la predetta sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore, formulava, in sede di appello, istanza di definizione del procedimento mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p. sulla determinazione della pena con rinuncia ai motivi. L’istanza era stata così formulata:
- pena base, con riferimento al reato più grave giudicato dal Tribunale di Padova con la sentenza dell’anno 2017, pari ad anni 1, mesi 4 ed € 400,00 di multa;
- aumento ex art. 81 c.p. per i due episodi di ricettazione oggetto della sentenza più recente rispettivamente pari a mesi 1, giorni 15 di reclusione ed € 650,00 (capo a) dell’imputazione) e mesi 1 e giorni 6 di reclusione ed € 800,00 di multa (capo b) dell’imputazione);
- pena finale: anni 1, mesi 6 di reclusione ed € 800,00 di multa.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia prestava il proprio consenso alla quantificazione operata nel corpo della superiore istanza.
La Corte di appello di Venezia, però, con ordinanza resa in contraddittorio, respingeva l’istanza di concordato “dovendosi ritenere la pena (più che sensibilmente abbassata … rispetto al giudizio di primo grado) non congrua, ai sensi dell’art. 133 c.p., in relazione alle modalità di commissione dei reati de quibus”. Pertanto, la Corte territoriale – ritenuta la continuazione esterna tra la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Padova nel 2017 e quella oggetto del presente appello – confermava le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado e la pena irrogata dal medesimo pari ad anni 1, mesi 10 di reclusione ed € 800,00 di multa.
L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale alla luce del mancato accoglimento della richiesta di concordato in appello dal momento che la Corte territoriale avrebbe dovuto comunicare la decisione di rigetto, in via preventiva, alle parti al fine di permettere alle stesse di provvedere a una rimodulazione dell’accordo. Inoltre, il predetto provvedimento di rigetto, disposto nel corso del giudizio di secondo grado, poneva l’imputato in posizione ampiamente pregiudizievole determinando l’impossibilità di accesso ad un trattamento sanzionatorio di favore. Una situazione siffatta ha legittimato la proposizione del ricorso per cassazione ricorrendo una grave violazione del diritto di difesa considerato che, diversamente argomentando, la decisione della Corte d’appello di Venezia sarebbe immune da qualsiasi forma di controllo.
Infine, l’imputato ha lamentato difetto di motivazione e violazione di legge quanto al mancato accoglimento dell’istanza di patteggiamento in primo grado, punto sul quale il giudice di secondo grado aveva omesso di motivare e, con un ultimo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena effettivamente irrogata.
Ciò posto, la Seconda sezione, investita del ricorso ha preliminarmente rilevato come, allo stato attuale, sia sussistente un contrasto giurisprudenziale in tema di “impugnabilità con ricorso per cassazione dell’ordinanza della Corte di appello che abbia respinto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., avanzata dall’imputato con il consenso del Procuratore generale presso la stessa corte”. Tale situazione ha imposto la trasmissione del ricorso, ex art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite al fine di dirimere il predetto contrasto.
Difatti, devesi rilevare che, secondo un primo filone, “il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio” (cfr. Sez. 5, n. 33454 del 25/06/2024, V., Rv. 286889 – 01/202; Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Rv. 284869 – 01; Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Rv. 284806 – 01; Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, Rv. 283610 – 01; Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Rv. 283284 – 01).
Secondo tali pronunce, il controllo sulla legittimità del diniego assume fondamentale rilievo al fine di evitare un “vulnus al diritto di difesa”. Ammettere che il rigetto del concordato non sia sindacabile in sede di legittimità determinerebbe un grave danno all’imputato, il quale non avrebbe la possibilità di veder garantito un effettivo controllo sul contenuto di una decisione altamente pregiudizievole resa nei propri confronti.
In tal senso, devesi evidenziare che la Terza sezione, con sentenza n. 28018/23, ha ribadito:
- che “rimane non impugnabile il dissenso del Procuratore generale presso la Corte di appello «posto che non è sindacabile il potere discrezionale della pubblica accusa di aderire o concordato – ben potendo, d’altra parte, la Corte di merito, ove il ricorrente insista nella sua volontà di rinunziare a taluni motivi di gravame, ritenere congrua la pena da quello indicata in sede di concordato e, pertanto, riformare la sentenza di primo grado nel senso prospettato dal ricorrente»”;
- che, però, “l’effetto premiale connesso all’istituto ed il parallelo vulnus al diritto di difesa consiste «non foss’altro nella possibilità di concordare fra le parti la pena [dal momento che] l’opposta tesi si fonda sulla «singolare opzione di ritenere non suscettibile di verifica, unitamente alla sentenza in cui essa è evidentemente inglobata, una decisione atta ad incidere profondamente sul contenuto del conclusivo provvedimento giurisdizionale» cosi da dovere ritenersi che la decisione di rigetto e «le sue motivazioni potrebbero essere sottoposte di fronte a questa Corte al vaglio della non manifesta illogicità»”.
Ancora, secondo la Seconda sezione, con sentenza 30624 del 07/06/2023, ha osservato che “se la verifica della qualificazione giuridica del fatto appartiene al giudice, tanto più in presenza di concordata riqualificazione da parte di difesa e di pubblico ministero, è altrettanto vero che il rigetto del concordato sulla pena avvenuto sulla base di una palesemente errata interpretazione della norma ritenuta applicabile … costituisce violazione di legge, con la conseguenza che la pronuncia di merito conseguente al successivo giudizio, anche con riferimento al riverbero che la decisione ha avuto sulla pena il mancato accoglimento della concordata riqualificazione giuridica del fatto, è sindacabile in sede di legittimità”.
Anche la Sesta sezione, con sentenza n. 23614 del 18/05/2022, ha evidenziato come “nel concordato in appello le parti sono libere di determinare l’entità della pena finale, non essendo prevista la misura della riduzione, ne consegue che il giudice potrà sindacare la pena concordata esclusivamente con riguardo alla congruità della stessa. Ciò che rileva, pertanto, è la pena finale che le parti sottopongono al giudice affinchè ne valuti la congruità, a nulla rilevando se nella sua determinazione siano incorsi in errori di calcolo. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che, qualora il giudice recepisca la pena indicata, l’entità della stessa non potrà più essere oggetto di contestazione, se non nel caso di pena illegale”.
Secondo la Terza sezione (cfr. Sez. 3, n. 16692 del 16/01/2024, Azza, Rv. 286181) assume fondamentale rilievo il fatto secondo cui “il meccanismo del concordato in appello comporta l’adozione di una forma procedimentale estremamente snella e, ragionevolmente più celere, tale da ridurre, anche per l’imputato, sia i tempi che i costi che derivano dal – processo: è questa una circostanza che, già in sé considerata, sarebbe idonea – andando ad incidere pregiudizievolmente su una serie di beni della vita del processando il rigetto della istanza di definizione del processo ex art. 599-bis cod. proc. pen – a fondare un interesse del medesimo al sindacato processuale in merito alla scelta giurisdizionale che la soddisfazione di tale interesse gli negasse”.
Inoltre, sempre secondo la Terza sezione (cfr. Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023), “non è di ostacolo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, dovendo darsi per scontato che, una volta respinta la richiesta di definizione del giudizio secondo il ricordato modulo procedimentale, la corte di merito dovrà emanare una sentenza, ed è indubbio che tale provvedimento possa essere, a sua volta, soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione e che unitamente alla sentenza potranno essere oggetto di impugnazione anche i provvedimenti interlocutori, aventi comunque una valenza, sia pure solo parzialmente, decisoria, emessi nel corso del giudizio e strumentali alla adozione del provvedimento conclusivo”.
Ciò premesso, devesi rilevare che secondo l’orientamento giurisprudenziale opposto “non è ricorribile per cassazione da parte dell’imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l’ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all’atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio” (cfr. Sez. 4, n. 25082 del 23/04/2024, Rv. 286585 – 01; Sez. 2, n. 3124 del 23/11/2023, dep. 2024, Tullo, Rv. 285819 – 01; Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Andone, Rv. 285393 – 01; Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464 – 01).
Tale opzione ermeneutica si fonda sul ragionamento secondo cui la emissione del provvedimento di rigetto della pena concordata tra le parti costituisce una “riapertura” del processo che, da questo momento in poi, “prosegue secondo le forme ordinarie e si conclude con una sentenza che prende in considerazione tutti i motivi, sia quelli afferenti alla responsabilità, sui quali il ricorrente aveva manifestato la disponibilità alla rinuncia, che quelli relativi al trattamento sanzionatorio, “assorbiti” dalla proposta di in concordato”. Una situazione siffatta non può, di conseguenza, determinare alcuna forma di violazione del diritto di difesa e la nascita consequenziale di un interesse all’impugnazione del provvedimento di rigetto.
Ciò posto, secondo tale orientamento, nonostante il rigetto giudiziale della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., è potere delle parti quello di presentare una nuova proposta. In tale solco interpretativo, una parte della giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come “la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è una sentenza di merito, pronunciata all’esito di una procedura a carattere deflattivo, sia in relazione al giudizio di appello che in ordine alla impugnabilità, che non comporta effetti sostanziali diversi, e più favorevoli per la parte privata, rispetto alla sentenza d’appello pronunciata ai sensi dell’art. 605 cod. proc. pen.. Ne discende che la parte privata non ha interesse all’impugnazione dell’ordinanza pronunciata dalla corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen.” (cfr. Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023),
E, ancora, la non ricorribilità per cassazione del provvedimento di rigetto della richiesta ex art. 599 bis c.p.p. è giustificata dal fatto che tale rimedio non è previsto dalla legge e non può essere desunto “in via analogica” per il solo fatto che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata tramite ricorso per cassazione. La differenza tra gli istituti in esame non permette di constatarne elementi analogici o tra loro assimilabili. Una situazione siffatta è determinata dal fatto secondo cui “in entrambi i casi [patteggiamento e concordato in appello] il giudice decide sulla base di una sorta di “negozio processuale” raggiunto dall’imputato e dal pubblico ministero che sostanzialmente “patteggiano” l’applicazione di una pena concordata”. In tale contesto, però, sono totalmente differenti i meccanismi deflattivi che guidano i due istituti e “sono diversi i poteri decisionali del giudice e la natura della sentenza finale: dato che nel un rito speciale dell’applicazione della pena su richiesta la sentenza ha in pratica contenuto “omologatorio” ed è solo parificata dalla legge ad una sentenza di condanna, mentre nel caso di concordato in appello sui motivi il giudice conserva appieno i suoi poteri di cognizione, potendo adottare, con cognitio piena sui motivi non rinunciati, tanto una sentenza di proscioglimento quanto una di condanna” (cfr. Sez. 7, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464-01).
Infine, con specifico riferimento alla potenziale violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il secondo filone giurisprudenziale sostiene che “il legislatore del 2017 non ha previsto l’impugnabilità dell’ordinanza negativa pronunciata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis comma 3-bis, cod. proc. pen. mentre l’art. 586 cod. proc. pen. prevede l’impugnabilità delle ordinanze pronunciate nel giudizio, diverse da quelle in materia di libertà personale, solo congiuntamente all’impugnazione della sentenza pronunciata all’esito del medesimo giudizio. Pertanto, deve escludersi che in sede di legittimità possa dedursi la violazione della legge processuale in relazione alla decisione della Corte di appello di non dare corso al concordato, né, tanto meno, può affermarsi che qualsiasi difetto logico della motivazione addotta dalla Corte di appello per non recepire il concordato implichi la nullità della sentenza che ha definito il giudizio”.
Alla luce delle superiori considerazioni, l’evidente contrasto allo stato sussistente ha determinato la necessità di rimettere la questione alla Sezioni Unite formulando il seguente quesito «se avverso l’ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599 bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio».
Cass. Pen., Sez. II, Ordinanza n. 12488, ud. 14.03.2025 (dep. 31.03.2025)
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