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La Quinta sezione, con la pronuncia in esame, ha ribadito l’importanza – in tema di applicazione della pena sostitutiva breve nei confronti dell’imputato beneficiario contemporaneamente di misura alternativa alla detenzione – del principio enucleato con le sentenze rese da Sez. 1, n. 11950 del 02/02/2024 e n. 13133 del 07/12/2023 secondo cui “il giudizio di applicabilità della sostituzione della pena detentiva breve deve sostanzialmente fondarsi sulla verifica dei limiti quantitativi della condanna inflitta e sul giudizio prognostico di prevedibile corretta esecuzione della pena sostitutiva e dell’adeguata funzione rieducativa di quest’ultima in relazione al soggetto condannato, con la conseguenza che il Giudice non può rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva solo perché il condannato risulta al momento beneficiario di misura alternativa, in relazione al cumulo di precedenti pene irrevocabili, già in fase di esecuzione”.

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado in sede di giudizio abbreviato, dichiarava un imputato responsabile del reato di furto in luogo di privata dimora rideterminando la pena – previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 n. 4 e 61 n. 7 c.p. – in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 445 di multa e confermando nel resto la decisione resa dal Tribunale.

Il predetto imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 20-bis c.p., degli artt. 545-bis, 598 c.p.p. e degli artt. 53,58,59,62,67,68,70 e 76 legge n. 689/81, degli artt. 47-ter e 51-bis legge 354/1975 e dell’art. 3 Cost. e vizio di motivazione per non avere i giudici del merito ritenuto possibile disporre la sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva della detenzione domiciliare. Il presupposto giudiziale si sarebbe fondato sul fatto che “la somma della pena che [l’imputato] sta scontando e quella ora inflitta supera il limite di 4 anni di pena detentiva, quindi la sostituzione non può essere operata in questa sede”. Il dato superiormente esposto, ad avviso del ricorrente, sarebbe erroneo poiché la pena in espiazione sarebbe quella della detenzione domiciliare alternativa e non quella della detenzione domiciliare sostitutiva. Di conseguenza, le pene non sarebbero tra loro cumulabili.

Infine, con un secondo motivo, si lamenta la carenza di motivazione rispetto alla richiesta difensiva (avanzata tramite motivi nuovi) di sostituzione della pena detentiva con una delle altre sanzioni sostitutive normativamente previste (semilibertà e lavoro di pubblica utilità) dal momento che il giudice di secondo grado “sembra riferirsi unicamente al caso dell’esecuzione concorrente tra pena sostitutiva della detenzione domiciliare e pena alternativa della detenzione domiciliare”.

La Quinta sezione, investita del gravame, lo ha accolto sulla base delle seguenti argomentazioni di carattere giuridico.

Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione effettuata dalla Corte di appello di Genova si pone in palese contrato con la ratio della norma contenuta nell’art. 70, legge 689/81 ossia “quella di consentire e disciplinare la formazione del solo cumulo tra più pene sostitutive, prevedendo, tra l’altro, al comma quarto, che le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive”.

In situazioni consimili è possibile che le sentenze in esecuzione abbiano a oggetto pene detentive (da eseguirsi prima) o pene sostitutive (da eseguirsi dopo).

Pertanto, il problema cruciale è determinato dal silenzio del dettato normativo (art. 68 della legge 689/81) dal momento che non è espressamente prevista “l’ipotesi di una pluralità di titoli da eseguire a carico del medesimo condannato, comprendenti condanne a pena sostitutiva e a pena detentiva da eseguirsi in misura alternativa”. Di conseguenza, non è presente una regolamentazione specifica in ordine alla determinazione della priorità in sede esecutiva della pena detentiva sostitutiva rispetto a quella detentiva alternativa. Dalla disamina contenutistica della predetta norma, difatti, è solo evincibile che venga disposta “la sospensione dell’esecuzione delle pene sostitutive in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna o di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di misura di sicurezza detentiva – con ripresa della decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dell’esecuzione della pena detentiva”.

Ciò posto, secondo la Quinta sezione, un ragionamento secundum Constitutionem dovrebbe garantire l’applicazione di quanto previsto dall’art. 68 della legge 689/81 non solo nel caso in cui la pena detentiva sia eseguita nelle forme di misura alternativa alla detenzione carceraria, ma anche nel caso in cui la pena detentiva sia eseguita (congiuntamente alla detenzione domiciliare “alternativa”)  nelle forme della detenzione domiciliare “sostitutiva”.

Una soluzione opposta determinerebbe un’indubbia disparità di trattamento.

I giudici di legittimità non hanno condiviso l’interpretazione offerta dalla Corte di appello secondo cui “la misura di anni quattro, imposta dall’art. 20-bis quale limite per la possibilità di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare, oltre che dall’art. 70 legge 689/81 con riferimento al cumulo delle pene detentive sostituite” costituirebbe un limite invalicabile anche nei casi in cui “l’esecuzione concorrente riguardi pene sostitutive e pena in espiazione in regime di misura alternativa”.

Ciò posto, seppure la pena detentiva “alternativa” e quella “sostitutiva” presentino presupposti differenti (a titolo esemplificativo: il limite di pena per la concessione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione carceraria è pari ad anni due, mentre il limite normativamente previsto per la detenzione domiciliare sostitutiva è pari ad anni quattro; il regime domiciliare “alternativo” è più stringente rispetto a quello “sostitutivo”), la giurisprudenza di legittimità ha analizzato la quaestio iuris enucleando un interessante principio di diritto.

Difatti, in tale contesto assume decisivo rilievo quanto stabilito dalle sentenze rese da Sez. 1, n. 11950 del 02/02/2024 e n. 13133 del 07/12/2023 secondo le quali “il giudizio di applicabilità della sostituzione della pena detentiva breve deve sostanzialmente fondarsi sulla verifica dei limiti quantitativi della condanna inflitta e sul giudizio prognostico di prevedibile corretta esecuzione della pena sostitutiva e dell’adeguata funzione rieducativa di quest’ultima in relazione al soggetto condannato, con la conseguenza che il Giudice non può rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva solo perché il condannato risulta al momento beneficiario di misura alternativa, in relazione al cumulo di precedenti pene irrevocabili, già in fase di esecuzione”.

Il ragionamento che “guida” le predette sentenze si fonda sul fatto che la sostituzione della pena “tradizionale” con una “sostitutiva” rientra tra i compiti del giudice della cognizione

Il punto di riferimento per il giudice del merito dovrà essere conseguentemente la sola pena che verrà inflitta alla luce della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare “sostitutiva”. Di tal che, non può considerarsi “ostativa la esistenza di una misura alternativa in corso per altri reati, né di conseguenza potrebbero assumere rilievo, ai fini della verifica della ricorrenza del presupposto del limite quantitativo di pena, ragioni legate al cumulo con altri reati”.

In particolare, secondo quanto sancito dalla Sez. 1, con sentenza n. 13133 del 07/12/2023, devesi rilevare:

  • che “il giudice della cognizione […] decide sempre in via autonoma nell’ambito del ‘proprio’ giudizio, lì dove sussistano i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda (limite di pena per il reato oggetto di giudizio + adeguatezza della pena sostitutiva ai sensi dell’art. 58) e soltanto in un secondo momento (la sede esecutiva in senso proprio) può porsi un problema di coesistenza di più titoli, che va risolto secondo le disposizioni di cui all’articolo 70 citato”;
  • che solo nel caso in cui “le decisioni da porre in esecuzione siano ‘tutte’ riferibili a pene sostitutive il legislatore interviene a prevedere la necessità del cumulo (cumulo dunque solo omogeneo), con la conseguenza di imporre il rispetto, in questo caso, del limite massimo dei quattro anni delle ‘pene sostituite’ e dunque della reclusione o dell’arresto, che vanno pertanto eseguite, salvo che la pena residua sia pari o inferiore ad anni quattro (v. art. 70 comma 3).”

Sulla scorta delle superiori considerazioni, la Quinta Sezione ha disposto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla sostituzione della pena rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

 

Cass. pen., sez. V, ud. 13 marzo 2025 (dep. 2 aprile 2025), n. 12838

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