“L’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, postula la pronuncia di sentenza di condanna, non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della realizzazione dell’abuso, com’è nel caso di sentenza che rilevi l’intervenuta prescrizione del reato.”
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati accusati dei reati previsti dagli artt. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 e 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 – limitatamente all’avvenuto ampliamento di un fabbricato – poiché estinti per intervenuta prescrizione. La Corte territoriale, infine, assolveva gli imputati dal reato previsto dall’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 stante l’insussistenza del fatto e confermava il giudizio di penale responsabilità reso nei confronti dei predetti in relazione ai reati previsti dagli art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001, artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 e 633 e 639-bis c.p. per avere realizzato un patio su suolo pubblico e aver proceduto alla occupazione di un locale ATERP.
La pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, veniva quantificata in favore del primo imputato in mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa e, nei confronti del secondo, in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa con conferma del beneficio della sospensione condizionale (per il secondo) subordinato alla demolizione del predetto patio. Gli imputati, infine venivano condannati alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel corso del giudizio di appello dalla parte civile costituita (Comune di Reggio Calabria).
Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione e articolati numerosi motivi di doglianza.
La Seconda sezione, investita del gravame, reputava fondati alcuni di essi sulla base delle argomentazioni giuridiche di seguito indicate.
Gli imputati hanno, difatti, lamentato l’avvenuta violazione della norma contenuta nell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 stante l’omessa revoca, da parte della Corte di appello di Reggio Calabria, dell’ordine di demolizione afferente il contestato ampliamento del fabbricato in relazione al quale era stata dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Con altro motivo, è stata, inoltre, dedotta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 a causa della mancata revoca – sempre da parte del giudice di secondo grado – del disposto ordine di ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all’opera di ampliamento del fabbricato rispetto alla quale era stata dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e l’assoluzione (rispetto alla fattispecie criminosa ex art. 181 d. lgs. n. 42 del 2004) per insussistenza del fatto.
La Suprema Corte ha condiviso la tesi sostenuta dai ricorrenti evidenziando come “l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d’appello comporta la dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che tale statuizione consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma 9, del citato d.P.R.” (cfr. Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Sicignano; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi; Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro; Sez. 3, n. 9915 del 18/12/2020, dep. 2021, Polverino).
Ad analoga statuizione, ad avviso della Suprema Corte, sarebbe dovuta addivenire la Corte territoriale anche rispetto all’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 (che, nel caso di specie, non è stato oggetto di revoca da parte della Corte d’Appello di Reggio Calabria) dal momento che tale ordine può essere disposto dall’organo giudicante “soltanto con la sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa” (cfr. Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Nappo).
Di conseguenza, nella fattispecie concreta, l’intervenuta declaratoria di estinzione dei reati previsti dagli artt. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 e 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 “limitatamente all’appendice di fabbricato” e il pronunciamento assolutorio reso nei confronti di ambedue gli imputati per il reato previsto dall’art. 181 d. lgs. n. 42 del 2004 (con la formula “perché il fatto non sussiste”) avrebbe dovuto indurre i giudici di secondo grado a revocare non solo l’ordine di demolizione, ma anche l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi con riferimento al contestato ampliamento del fabbricato.
Di tal che, la Seconda sezione ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con specifico riferimento alle omesse revoche le quali sono state direttamente ordinate dalla Suprema Corte.
Infine, sono stati accolti i motivi di doglianza a mezzo dei quali i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione alla norma contenuta nell’art. 541, comma 1, c.p.p. stante l’avvenuta condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per la fase del giudizio dalla parte civile costituita (Comune di Reggio Calabria).
In tal senso, l’assenza della parte civile durante tutto il giudizio di secondo grado (celebratosi nelle forme della trattazione orale) e il fatto che la stessa si sia limitata al deposito fuori udienza delle conclusioni scritte aventi ad oggetto la richiesta di conferma della sentenza di primo grado non avrebbe dovuto condurre al soddisfacimento (avallato dalla Corte territoriale) del diritto alla liquidazione della medesima.
Anche in questo caso, la Suprema Corte ha condiviso la tesi dei ricorrenti dal momento che dalla disamina contenutistica del fascicolo processuale (possibile nel caso di specie trattandosi di doglianza di natura processuale) si è evinto quanto detto in precedenza (assenza della parte civile durante tutto il giudizio di appello celebrato nella forma orale e deposito telematico fuori udienza delle conclusioni).
Orbene, la Seconda sezione ha sottolineato che – secondo il consolidato orientamento di legittimità formatosi nella subiecta materia – “in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza” (cfr. Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta; Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024; Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2019, dep. 2020, Di Bartolo; SS. UU. n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con riferimento alla condanna degli imputati alla rifusione in solido delle spese di costituzione e di difesa della parte civile nel giudizio di appello revocando la predetta condanna.
Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 8616 del 13/02/2025 Ud. (dep. 03/03/2025)
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